Articolo 1
L'indicazione geografica tipica "Planargia",
accompagnata o meno dalle specificazioni
previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti in
appresso indicati.
Articolo 2
L'indicazione geografica tipica "Planargia" è
riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e
novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica "Planargia"
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni
raccomandati e/o autorizzati per le province di
Nuoro e di Oristano, a bacca di colore
corrispondente.
L'indicazione geografica tipica "Planargia", con
la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per
le province di Nuoro e Oristano con l'esclusione
dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia,
Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano,
Vermentino, e Vernacia è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente,
alla produzione dei mosti e dei vini sopra
indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per le province sopra indicate, fino
a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica "Planargia"
con la specificazione di uno dei vitigni di cui
al presente articolo, possono essere prodotti
anche nelle tipologie frizzante nonché novello
per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve per
l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere
designati con l'indicazione geografica tipica "Planargia"
comprende l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Bosa, Flussio, Magomadas,
Modolo, Sagama, Suni, Tinnura, in provincia di
Nuoro e Tresnuraghes, in provincia di Oristano.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di
cui all'articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell'ambito
aziendale, per i vini a indicazione geografica
tipica "Planargia", accompagnati o meno dal
riferimento al nome del vitigno, non deve essere
superiore rispettivamente a tonnellate 15
(limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/1996)
per le tipologie rosso e rosato e tonnellate 16
(da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/1996) per la
tipologia bianco.
Le uve destinate alla produzione dei vini a
indicazione geografica tipica "Planargia",
seguita o meno dal riferimento al vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,5% per i bianchi;
10% per i rosati;
10% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli,
detti valori possono essere ridotti dello 0,5%
vol.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al 75%
(limite da aumentare, vedi D.m. 2/8/96), per
tutti i tipi di vino.
Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica "Planargia",
anche con la specificazione del nome del
vitigno, all'atto dell'immissione al consumo
devono avere i seguenti titoli alcolometrici
volumici totali minimi:
" Planargia" bianco: 10%;
" Planargia" rosso: 11%;
" Planargia" rosato: 10,5%;
" Planargia" novello: 11%;
"Planargia" frizzante: 10,5%.
Articolo 7
All'indicazione geografica tipica "Planargia" è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato,
superiore e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Ai sensi dell'articolo 7, punto 5, della legge
10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione
geografica tipica "Planargia" può essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito
del territorio delimitato nel precedente
articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei
vini a denominazione di origine, a condizione
che i vini per i quali si intende utilizzare
l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o più delle
tipologie di cui al presente disciplinare.