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Art 1
La denominazione di origine controllata “Pollino” è riservata al vino
rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Pollino” deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso
indicata:
Gaglioppo (localmente noto come Arvino, Aglianico, Aglianico di
Cassano e Lacrima) minimo 60%;
Greco nero, Malvasia bianca (localmente noto come Verdana e
Iuvarella), Montonico bianco e Guarnaccia bianca, da soli o
congiuntamente, in misura non inferiore al 20% con una presenza
massima del 20% dei vitigni a bacca bianca.
Art 3
le uve debbono essere prodotte nella zona di
produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio
dei comuni di:
Castrovillari San Basile Saracena Cassano allo Ionio
Civita Frascineto
tutti in provincia di Cosenza.
Tale zona è così delimitata:
a nord, dal punto di incrocio del confine comunale di Castrovillari
con la strada statale delle Calabrie n. 19, in prossimità del km.
198,500, il limite segue in direzione sud – est la strada ferrata
che fiancheggia la strada statale fino ad incrociarla presso il
centro abitato di Castrovillari.
Da qui, segue per breve tratto la strada statale n. 19 sino ad
incrociare poco dopo la strada statale di Castrovillari n. 105 e
quindi lungo questa prosegue verso ovest incrociando il confine di
Castrovillari al km. 87,500 circa, lo segue per breve tratto verso
nord – ovest e quindi verso ovest segue quello di San Basile fino ad
incrociare la strada per il centro abitato.
Da tale punto di incrocio segue una retta spezzata verso sud
passando per le quote 676, 647, 650 e 643 e sul proseguimento della
retta tra queste due ultime quote raggiunge il confine comunale di
San Basile; prosegue lungo questi verso sud prima e poi verso est
fino al km. 82,000 della strada per San Basile, segue tale strada e
superato di poco il km. 81,000 prosegue per quella che porta al
centro abitato di Saracena, lo attraversa e prosegue per la strada
che in direzione sud va a congiungersi con la strada statale n. 105
in prossimità del km. 76,500.
Segue la strada statale n. 105 in direzione sud sino al km. 73,500
per poi proseguire verso sud – est per la strada che raggiunge Costa
del Cappello ed incrocia, presso il Porcile, il sentiero che segue
verso nord – est sino a raggiungere i ruderi a quota 284 in località
Cavello.
Da quota 284 segue verso nord – est una retta immaginaria che
raggiunge i ruderi a quota 270 (località Scarpone) e da qui, sempre
seguendo una retta nella stessa direzione raggiunge prima la quota
114 e poi la quota 109 (Massa di Gallo).
Segue quindi la strada verso nord – est per breve tratto ed in
prossimità della quota 114 prosegue verso sud – est per quella che
conduce a Varco Amendola (quota 106), quindi attraversata la strada
statale delle Calabrie n. 19, prosegue per la strada che attraverso
la località Ciriaco e passando per le quote 99 e79 raggiunge in
prossimità del km. 35,000 la strada che proseguendo verso est, va ad
incrociare la linea ferroviaria per Cassano allo Ionio.
Prosegue lungo tale strada e raggiunta la ferrovia prosegue verso
nord lungo la medesima sino ad incrociare prima del centro abitato
(quota 199) la strada che la costeggia sul lato est;
segue quest’ultima sino ad incontrare, in località Frana Montana, la
strada per Frascineto che segue verso nord, lungo la medesima, fino
all’altezza della quota 333 (circa 800 metri prima della stazione di
Civita).
Da qui segue una linea retta verso est fino ad incrociare il confine
di Cassano allo Ionio, seguendolo fino al Monte Spirito Santo a
quota 533; da tale quota per una retta verso nord – est raggiunge il
km. 104,000 della strada statale di Castrovillari n. 105, segue
quindi la strada statale in direzione ovest fino al km. 95,000 e da
qui una linea retta verso ovest fino alla masseria Frasca (quota
411).
Dalla masseria Frasca segue la strada verso sud sino ad incrociare e
proseguire su quella che, in direzione ovest, passa per le quote
405, 420, 433 e 452 e raggiunge la strada statale n. 19 in località
il Crocifisso, chiudendo la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Pollino” devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a
conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di
pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Pollino”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
11,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno
della zona di produzione delimitata dall’articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di
produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Pollino”, all’atto dell’immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Pollino” ottenuto da uve che assicurano un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
se sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di:
due anni
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva “superiore”.
Il vino a DOC Pollino superiore”, all’atto dell’immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
Art 8
Alla DOC “Pollino” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione di cui
all’articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOC
“Pollino”può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve, purché veritiera e documentabile.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Pollino” vino che non
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del
D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.
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