|
Art 1
La denominazione di origine controllata «Pomino» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco
Bianco riserva
Rosso
Rosso riserva
Bianco Vendemmia tardiva
Rosso Vendemmia tardiva
Vin Santo
Vin Santo rosso
Pinot nero
Merlot
Chardonnay
Sauvignon
Art 2
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
“Pomino Bianco”, “Pomino Bianco riserva”, ”Pomino Bianco Vendemmia
tardiva”, “Pomino Vin santo”:
Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente
minimo 70%.
possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri
vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della
regione Toscana per un massimo del 30%;
“Pomino Rosso”, “Pomino Rosso riserva”, Pomino Vin Santo rosso”:
Sangiovese minimo: 50%;
Pinot nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del
50%.
possono concorrere alla produzione delle sopra citate tipologie le
uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un
massimo del 25% del totale delle viti;
“Pomino Chardonnay”:
Chardonnay minimo: 85%.
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varietà di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente,
presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle
viti;
“Pomino Sauvignon”:
Sauvignon minimo: 85%.
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varietà di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente,
presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle
viti.
“Pomino Pinot Nero”:
Pinot Nero minimo: 85%.
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente,
presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle
viti.
“Pomino Merlot”:
Merlot minimo: 85%.
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente,
presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle
viti.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte alla
produzione dei vini a denominazione d'origine controllata “Pomino”
ricade nella provincia di Firenze e comprende i terreni vocati alla
qualità di parte del territorio del comune di
Rufina
Tale zona e' così delimitata:
partendo da Rugiano (quota 472) il limite segue verso sud la strada
che attraversa la Fornace e successivamente, piegando verso ovest,
Castiglioni.
Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita e allorché
questa piega verso est, la segue per breve tratto per discendere poi
lungo l'affluente del T. Rufina fino a raggiungere questo corso
d'acqua in prossimità della quota 202. Segue quindi il T. Rufina in
direzione sud-est risalendo e al momento che il corso d'acqua
identifica il confine del comune di Rufina prosegue lungo questi
nella stessa direzione fino in prossimità dal km 13,400 sulla s.s.
n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul confine di Rufina e
all'incrocio con quello della provincia di Firenze la percorre verso
nord fino in prossimità della quota 1012 da dove, sempre lungo il
confine di Rufina, prosegue verso ovest e nordovest fino all'altezza
di Rugiano che raggiunge seguendo la strada verso ovest, chiudendo
in tal modo la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini “Pomino” devono essere quelli normali della zona
e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di
qualità.
I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui trattasi.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di
giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un
altitudine non superiore a m 650 per il tipo rosso e a m 800 per il
tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
Per i nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, la
densità non può essere inferiore a
4.000 ceppi/ettaro
I sesti di impianti e le forme di allevamento consentiti sono quelli
già usati tradizionalmente nella zona.
La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano
tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti
negativi sulle caratteristiche delle uve.
La potatura in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della
vite, deve essere corta.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva annessa per tutte le tipologie e' di
9,00 tonnellate/ettaro
tale produzione non può comunque superare i
4,000 kg/ceppo per i vecchi impianti
2,300 Kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad
ettaro.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima
ammessa ad ettaro e':
I e II anno vegetativo: 0;
III anno vegetativo: 50% produzione prevista;
IV anno vegetativo: 80% della produzione prevista;
V anno vegetativo: 100% della produzione prevista.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di almeno
tipologie provenienti da uve bianche 10,00% vol.;
tipologie provenienti da uve rosse; 11,00% vol.;
tipologie bianco riserva e rosso riserva: 11,50% vol.;
In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione, attraverso una
accurata cernita delle uve, dovrà essere riportata al massimo
previsto dal disciplinare, purché tale resa non superi comunque del
20% il limite medesimo.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico e
l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della
provincia di Firenze.
L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata
“Pomino” di tutte le tipologie previste deve avvenire all'interno
della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e
l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di
imbottigliamento.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, e nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo
della stessa
denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato
rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie
consentite.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in
conformità alle norme comunitarie e nazionali.
Per le tipologie «Bianco Vendemmia tardiva» e «rosso Vendemmia
tardiva», le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta
tale da presentare alla raccolta una gradazione alcolica complessiva
minima naturale non inferiore a
12,00% vol.
Le tipologie «Vin Santo» e «Vinsanto rosso» devono essere ottenute
da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in
locali idonei.
E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con
ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.
La fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle tipologie
Vinsanto debbono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione
delle uve di cui al presente art. 5 in appositi locali ed in
recipienti in legno di capacità non superiore a 4,00 ettolitri
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una
gradazione alcolica minima complessiva di 15,50% vol.
Le rese massime di uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento
sono le seguenti:
Pomino bianco, Pomino rosso 70% 63,00 ettolitri/ettaro
Pomino Bianco riserva, 70% 63,00 ettolitri/ettaro
Pomino Rosso riserva 70% 63,00 ettolitri/ettaro
Pomino Bianco Vendemmia tardiva 60% 54,00 ettolitri/ettaro
Pomino Rosso Vendemmia tardiva 60% 54,00 ettolitri/ettaro
Pomino Vin Santo, 35% 31,50 ettolitri/ettaro
Pomino Vin Santo rosso 35% 31,50 ettolitri/ettaro
Pomino Pinot Nero 70% 63,00 ettolitri/ettaro
Pomino Merlot 70% 63,00 ettolitri/ettaro
Pomino Chardonnay 70% 63,00 ettolitri/ettaro
Pomino Sauvignon 70% 63,00 ettolitri/ettaro
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%
per le tipologie Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Pinot
nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, il 63% per le tipologie
«Vendemmia tardiva», il 43% per le tipologia Vin Santo e Vin Santo
rosso, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del
massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutta la partita.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo
d'invecchiamento:
Pomino Rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno
sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere;
Pomino Rosso riserva: invecchiamento obbligatoria non inferiore a
due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli
carati
sempre di rovere.
Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal
1° novembre dell'anno di produzione delle uve per entrambe le
tipologie;
Pomino Bianco riserva: invecchiamento obbligatoria non inferiore a
un anno, di cui almeno dieci mesi in botti di rovere o in piccoli
carati sempre di rovere.
Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal
1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
Pomino Vin santo e Pomino Vin santo rosso: l'invecchiamento
obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di capacità non
superiore a 4,00 hl.
Pomino Riserva rosso prevede un affinamento in bottiglia di almeno
tre mesi prima della commercializzazione.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a
partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
tipologie a frutto rosso:
1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
Pomino Rosso riserva:
1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle
uve;
Pomino bianco riserva:
1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
Pomino Vendemmia tardiva Bianco, Pomino Vendemmia tardiva Rosso:
1° giugno successivo a quello di produzione delle uve;
Pomino Vin Santo e Vin Santo rosso:
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve.
Art 6
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere,
all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Pomino bianco”:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
profumo: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l,
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l; .
“Pomino bianco riserva”:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
profumo: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
“Pomino Chardonnay”:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
profumo: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
“Pomino Sauvignon”:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
profumo: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
“Pomino» Rosso”:
colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno
intenso;
profumo: vinoso, intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei
prodotti giovani;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Pomino Rosso riserva”:
colore: rosso rubino con sfumature granate più o meno intense;
profumo: intenso e caratteristico talvolta di frutta matura;
sapore: asciutto, robusto, morbido e vellutato talvolta con sentori
di confettura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
“Pomino Pinot Nero”:
colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno
intense
profumo: vinoso, intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei
prodotti giovani;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Pomino Merlot”:
colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno
intenso;
profumo: vinoso, intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei
prodotti giovani;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Pomino bianco Vendemmia Tardiva”:
colore: giallo paglierino intenso fino all'ambrato;
profumo: etereo,intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri residui minimo: 25,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
“Pomino rosso Vendemmia Tardiva”
Colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
profumo: etereo, intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri residui minimo: 25,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;
“Pomino Vin santo e Pomino Vin Santo”:
colore: giallo paglierino all'ambrato intenso;
profumo: intenso, etereo;
sapore: amabile o dolce, armonico, vellutato, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
“Pomino Vin Santo rosso”:
colore: rosso granata più o meno intenso;
profumo: intenso, etereo;
sapore: amabile o dolce, armonico, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
E' in facoltà del Ministero del politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare
i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con
proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove
consentito, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore o
percezione di legno.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei
vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato»,
«vecchio» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, delle varietà di vite, purché pertinenti ai vini di cui
all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni o toponomastiche di unità
amministrative, a frazioni, aree, zone, località, dalle quali
provengono le uve, e' consentita in conformità del disposto del
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono
essere riportati in etichetta soltanto in caratteri tipografici non
più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 del presente
disciplinare e per tutte le tipologie deve figurare, veritiera e
documentabile, l'annata di produzione delle uve.
La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo e' consentita, alle
condizioni previste dalla normativa vigente in materia, ai vini di
cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione.
Art 8
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto
in recipienti di volume nominale fino a 12 litri..
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di forma
bordolese e/o borgognona o forme similari in volume nominale fino a
12 litri.
Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di sughero o
materiale inerte prodotto a norma di legge.
|