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Art 1
La indicazione geografica tipica “Pompeiano”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Pompeiano” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco amabile
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso amabile
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato amabile
rosato frizzante
I vini ad IGT “Pompeiano” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Napoli.
I vini ad IGT “Pompeiano” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Aglianico
Coda di Volpe bianco
Falanghina
Piedirosso
Sciascinoso
è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore
analogo provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli,
fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Pompeiano” comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni in provincia di Napoli esclusi
quelli ricadenti nell’isola d’Ischia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Pompeiano” non deve essere superiore a:
Pompeiano bianco 14,00 tonnellate/ettaro
Pompeiano bianco con vitigno 13,00 tonnellate/ettaro
Pompeiano rosso e rosato 12,00 tonnellate/ettaro
Pompeiano rosso e rosato con vitigno 11,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Pompeiano”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Pompeiano bianco 9,50% vol.;
Pompeiano rosso 10,00% vol.;
Pompeiano rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino, ad eccezione del passito che non deve essere
superiore al 50%.
Art 6
I vini ad IGT “Pompeiano”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Pompeiano bianco 10,00% vol.;
Pompeiano rosso 10,50% vol.;
Pompeiano novello 11,00% vol.;
Pompeiano rosato 10,50% vol.;
Pompeiano bianco, rosso e rosato frizzante 10,50% vol.;
Pompeiano passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Pompeiano” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Pompeiano” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |