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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
PORNASSIO DOC

PORNASSIO
D.O.C.
16/SETTEMBRE/2003
modificato 27/Luglio/2004


Art 1
La denominazione di origine controllata “Pornassio” od “Ormeasco di Pornassio”
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
rosso
rosso superiore
sciac – trà
passito
passito liquoroso

Art 2
I vini a DOC “Pornassio o Ormeasco di Pornassio” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Ormeasco o Dolcetto al 95%
Per il complessivo rimanente possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve d vitigni a bacca nera non aromatici, da soli o congiuntamente, comunque inseriti nella classificazione dei raccomandati ed autorizzati per la provincia di Imperia.

Art 3
 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC “Pornassio o Ormeasco di Pornassio” ricade nell’intero territorio dei comuni di:
Aquila d’Arroscia Armo Borghetto d’Arroscia
Montegrotto Pian Latte Ranzo Rezzo Pieve di Teco
Vassalico
Il solo versante tirrenico, il territorio dei comuni di:
Mendatica Cosio d’Arroscia Pornassio
in valle Arroscia;
L’intero territorio del comune di:
Molini di Triora
Iin valle Argentina;
ed il versante ortograficamente ricadente in Valle Arroscia del comune di:
Cesio
Tutti in provincia di Imperia.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Pornassio o Ormeasco di Pornassio” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere ubicati in terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.
Sono da escludere i terreni di sfavorevole giacitura ed esposizione.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi, in coltura specializzata,non può essere inferiore a
4.500 ceppi/ettaro.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli tradizionali della zona; in particolare è raccomandata la spalliera semplice ed autorizzata la pergola a tetto orizzontale.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione Liguria può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere di tipo misto.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata è la seguente:
Pornassio o Ormeasco di Pornassio 9,00 tonnellate/ettaro
Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore 8,10 tonnellate/ettaro
Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà 9,00 tonnellate/ettaro
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito 9,00 tonnellate/ettaro
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito liquoroso 9,00 tonnellate/ettaro.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è il seguente:
Pornassio o Ormeasco di Pornassio 11,00%
Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore 12,00%
Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà 10,50%
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito 16,50%
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito liquoroso 18,00%
Per le tipologie “passito e passito liquoroso” il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui sopra deve intendersi dopo la fase di appassimento.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione, ivi compresi, l’invecchiamento obbligatorio, l’arricchimento del grado alcolico, l’alcolizzazione dei vini liquorosi, l’appassimento delle uve devono essere effettuate nel territorio dei comuni di cui all’art 3.
Il Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione Liguria ed in deroga a quanto disposto, può consentire che le operazioni di vinificazione siano effettuate all’interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione dei vini a DOC “Riviera Ligure di ponente”, riconosciuto con D.P.R. 31/Marzo/1988, ad operatori che, su specifica richiesta, dimostrino di aver rivendicato tale operazione nelle ultime due campagne viticole antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.
L’imbottigliamento dei vini a DOC “Pornassio o Ormeasco di Pornassio” deve avvenire all’interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione dei vini a DOC “Riviera Ligure di ponente” riconosciuto con D.P.R. 31/Marzo/1988.
Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall’art 1, è consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione delle tipologie “Pornassio o Ormeasco di Pornassio rosso, superiore,Sciac – trà, passito e passito liquoroso”, purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa vigente.Le diverse tipologie previste dall’art 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia “Pornassio o Ormeasco di Pornassio” deve essere ottenuta soltanto con le pratiche enologiche tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
La tipologia “Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore” prevede la vinificazione delle uve che assicuri un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00%.
La tipologia “Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà” prevede la vinificazione delle uve con un limitato contatto del mosto con le parti solide onde assicurare la caratteristica del colore di cui al successivo articolo.
Le tipologie “Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito e passito liquoroso” devono essere ottenute utilizzando uve prodotte dal vitigno Ormeasco o Dolcetto nella zona delimitata dal presente disciplinare, che devono essere state appassite naturalmente sulla pianta, su graticci od in locali idonei, con l’esclusione dell’aria riscaldata artificialmente, anche con deumidificatori; le uve dovranno presentare un tenore zuccherino minimo di
260,00 grammi/litro.
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e di quelle occorrenti per l’elaborazione dei vini sono le seguenti:
Pornassio o Ormeasco di Pornassio 70%
Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore 70%
Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà 70%
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito 50%
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito liquoroso 50%
La produzione massima di vino per ettaro devono essere le seguenti:
Pornassio o Ormeasco di Pornassio 6.300litri/ettaro
Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore 6.300 litri/ettaro
Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà 6.300 litri/ettaro
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito 4.500 litri/ettaro
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito liquoroso 4.500 litri/ettaro
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%,ad esclusione delle tipologie “passito e passito liquoroso”, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo:
Pornassio o Ormeasco di Pornassio
Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà:
l’immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1/Marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore:
l’immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1/Novembre dell’anno successivo a quello della produzione delle uve;
di cui un affinamento minimo in botti di rovere o castagno di
4 mesi
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito:
la durata dell’invecchiamento è di
12 mesi a decorrere dal 1/Gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Di cui un affinamento minimo in botte di rovere o castagno di:
4 mesi.
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito liquoroso:
la durata dell’invecchiamento è di:
12 mesi a decorrere dal 1/Gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art 6
 I vini di cui all’art 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Pornassio o Ormeasco di Pornassio:
colore: rosso rubino vivo;
profumo: vinoso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, di medio corpo, con vena amarognola;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 19,00 grammi/litro;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore:
colore: rosso rubino vivo;
profumo: delicato, intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, persistente con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 21,00 grammi/litro;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà:
colore: rosato, corallo;
profumo: vinoso,delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 17,00 grammi/litro;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito:
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato;
profumo: intenso, persistente;
sapore: dolce, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 23,00 grammi/litro;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito liquoroso:
colore: rosso granata più o meno intenso;
profumo: molto persistente, intenso;
sapore: dolce, sapido, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 23,00 grammi/litro.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto riduttore.

Art 7
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà della vite, del modo di elaborazione, purché pertinenti ai vini di cui all’art 1.
E’ consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve, soltanto in conformità alla vigente normativa in materia.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
L’indicazione della categoria merceologica, quale “liquoroso, passito, superiore” è obbligatoria.
L’indicazione dell’annata di produzione è obbligatoria per le tipologie “Pornassio o Ormeasco di Pornassio” con le menzioni “superiore, passito e passito liquoroso”.

Art 8
I vini di cui all’art 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 3 litri.
Per la tappatura dei vini liquorosi si applicano le norme vigenti in via generale per i rispettivi settori.Per gli altri vini è obbligatorio il tappo di sughero o altri materiali consentiti dalla legge.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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