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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
PRIMITIVO DI MANDURIA
D.O.C.

PRIMITIVO DI MANDURIA
D.O.C.
D.P.R. 30/OTTOBRE/1974

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Primitivo di Manduria” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2
 Il vino a DOC “Primitivo di Manduria” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno:
Primitivo al 100%

Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Primitivo di Manduria” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Manduria Carosino Monteparano Leporano
Pulsano Faggiano Roccaforzata Fragagnano
San Giorgio Jonico San Marzano di San Giuseppe Lizzano
Sava Torricella Maruggio Avetrana
E quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.
Tutti in provincia di Taranto
Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate:
partendo dal km. 87,000 sulla strada provinciale Carosino – Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di Carosino fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella, lungo il quale prosegue, sempre verso sud, fino ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello.
Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all’incrocio di questo di Faggiano, a sud del centro abitato di tale comune.
Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che conduce a questa località (km. 76,500 circa), prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano, che segue verso nord fino a raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della Masseria A Grifone.
Quindi lungo il confine orientale di Fragagnano, prosegue verso nord, sino ad incontrare quello di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il confine di Grottaglie in direzione nord – est raggiungendo, sulla strada provinciale Francavilla – Carosino, il km. 87,000 da dove la delimitazione era iniziata.
Inoltre la zona di produzione delle uve comprende anche i territori amministrativi dei seguenti comuni:
Erchie Oria Torre Santa Susanna
tutti in provincia di Brindisi.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Primitivo di Manduria” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 10 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930, soltanto i vigneti ubicati su terreni caratterizzati dalla presenza di roccia calcarea tufacea spesso fessurata, poggiante su uno strato di argilla, sotto uno strato di terra fertile.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Primitivo di Manduria”, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
9,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art 5
Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini a DOC “Primitivo di Manduria” debbono essere effettuate nell’interno del territorio delimitato nel precedente articolo 3.
Le uve, per le quali è consentito un leggero appassimento solo sulla pianta, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
13,50% vol.
Nella preparazione dei vini sono consentiti solo i sistemi tradizionali che escludono qualsiasi correzione con mosto concentrato.
E’ consentita la preparazione del vino a DOC “Primitivo di Manduria” nella tipologia “liquoroso” secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art 6
 Il vino a DOC “Primitivo di Manduria”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Primitivo di Manduria:
colore: rosso tendente al violaceo ed all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: aroma leggero, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato con
l’invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Primitivo di Manduria amabile:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
profumo: aroma leggero, caratteristico;
sapore: leggermente, amabile, pieno, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 Il vino a DOC “Primitivo di Manduria” quando proviene da uve che assicurano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
15,00% vol.
può essere utilizzato per la produzione delle tipologie:
Primitivo di Manduria dolce naturale,
Primitivo di Manduria liquoroso dolce naturale,
Primitivo di Manduria liquoroso secco
Qualificazioni da indicare obbligatoriamente in etichetta e tali vini devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo alle seguente caratteristiche:
Primitivo di mandria dolce naturale:
colore: rosso rubino tendente al violaceo e all’aranciato con l’invecchiamento;
profumo: aroma intenso, caratteristico;
sapore: dolce, caldo, pieno, armonico, si fa vellutato con l’invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Primitivo di Manduria liquoroso dolce naturale:
colore: rosso tendente al violaceo e all’aranciato con l’invecchiamento;
profumo: aroma intenso, caratteristico;
sapore: dolce, caldo, alcolico, si fa vellutato con l’invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Primitivo di mandria liquoroso secco;
colore: rosso tendente al violaceo e all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: aroma intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, alcolico, si fa vellutato con l’invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 1,50% vol.;
Art 8
 Il vino a DOC “Primitivo di Manduria” nelle tipologie “normale, amabile e dolce naturale” non può essere immesso al consumo prima del
1° Giugno dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Il vino a DOC “Primitivo di Manduria” nelle tipologie “liquoroso dolce naturale e liquoroso secco” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno
Due anni a decorrere dalla data di alcolizzazione
Alla DOC “primitivo di Manduria” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, riserva, selezionato e similari:
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociale e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle uve delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art 9
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “primitivo di Manduria” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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