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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
PROVINCIA DI MANTOVA
IGT

PROVINCIA DI MANTOVA
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995
Modificato D.M. 22/Giugno/1998

Art 1
La indicazione geografica tipica “Provincia di Mantova”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Provincia di Mantova” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosso passito
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Provincia di Mantova” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.
La IGT “Provincia di Mantova” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Provincia di Mantova” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie: frizzante, passito e per il rossi anche nella tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Provincia di Mantova” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Mantova.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per tutti i vini ad IGT “Provincia di Mantova”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, non deve essere superiore a:
22,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Provincia di Mantova”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Provincia di Mantova bianco 8,50% vol.;
Provincia di Mantova rosso 8,50% vol.;
Provincia di Mantova rosato 8,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.
Le uve destinate alla produzione della IGT “Provincia di Mantova rosato” devono essere vinificate in bianco.
Art 6
I vini ad IGT “Provincia di Mantova” anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
Provincia di Mantova bianco 9,50% vol.;
Provincia di Mantova rosso 9,50% vol.;
Provincia di Mantova rosso novello 11,00% vol.;
Provincia di Mantova rosato 9,50% vol.;
Provincia di Mantova frizzante 9,50% vol.;
Provincia di Mantova passito 15,00% vol.;
Art 7
Alla IGT “Provincia di Mantova” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
I vini ad IGT “Provincia di Mantova” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Per i vini ad IGT “Provincia di Mantova Lambrusco” qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, è consentita la chiusura con tappo a fungo, ancora a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Provincia di Mantova” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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