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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
PROVINCIA DI
MANTOVA
IGT |
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PROVINCIA DI MANTOVA
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995
Modificato D.M. 22/Giugno/1998 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Provincia di Mantova”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Provincia di Mantova” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosso passito
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Provincia di Mantova” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a
bacca di colore corrispondente.
La IGT “Provincia di Mantova” con la specificazione di uno
dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Mantova è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%
dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova,
fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Provincia di Mantova” con la specificazione
di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono
essere prodotti anche nelle tipologie: frizzante, passito e
per il rossi anche nella tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti
e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Provincia di
Mantova” comprende l’intero territorio amministrativo della
provincia di Mantova.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per tutti i
vini ad IGT “Provincia di Mantova”, seguita o meno dal
riferimento al vitigno, non deve essere superiore a:
22,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Provincia
di Mantova”, seguita o meno dal riferimento del vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Provincia di Mantova bianco 8,50% vol.;
Provincia di Mantova rosso 8,50% vol.;
Provincia di Mantova rosato 8,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale
non deve essere superiore al 50%.
Le uve destinate alla produzione della IGT “Provincia di
Mantova rosato” devono essere vinificate in bianco.
Art 6
I vini ad IGT “Provincia di Mantova” anche con la
specificazione del nome del vitigno, all’atto
dell’immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
Provincia di Mantova bianco 9,50% vol.;
Provincia di Mantova rosso 9,50% vol.;
Provincia di Mantova rosso novello 11,00% vol.;
Provincia di Mantova rosato 9,50% vol.;
Provincia di Mantova frizzante 9,50% vol.;
Provincia di Mantova passito 15,00% vol.;
Art 7
Alla IGT “Provincia di Mantova” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
I vini ad IGT “Provincia di Mantova” possono essere immessi
al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Per i vini ad IGT “Provincia di Mantova Lambrusco” qualora
siano confezionati in bottiglie di vetro, è consentita la
chiusura con tappo a fungo, ancora a gabbietta metallica o
capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Provincia di Mantova” può essere utilizzata come
ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti,
coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel
precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti
dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare. |
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