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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
PROVINCIA DI PAVIA
IGT |
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PROVINCIA DI PAVIA
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Provincia di
Pavia”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste
dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai
mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Provincia di Pavia” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Provincia di Pavia” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia a
bacca di colore corrispondente.
La IGT “Provincia di Pavia”, con la specificazione di uno
dei seguenti vitigni:
Barbera
Croatina
Riesling italico
Riesling
Cortese
Moscato
Malvasia
Pinot nero
Pinot grigio
Chardonnay
Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Dolcetto
Freisa
Vespolina
Uva rara
Muller Thurgau
È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni raccomandati e/o autorizzati a bacca di colore
analogo, per la provincia di Pavia fino ad un massimo del
15%
I vini ad IGT “Provincia di Pavia” con la specificazione di
uno dei vitigni sopra indicati di cui al presente articolo,
possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e
limitatamente ai vitigni a bacca rossa anche nella tipologia
novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT
“Provincia di Pavia” comprende l’intero territorio
amministrativo della provincia di Pavia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Provincia di Pavia” per le tipologie bianco, rosso e
rosato, non deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
Per i vini ad IGT “Provincia di Pavia” con la specificazione
del vitigno la produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non
deve essere superiore a:
Provincia di Pavia Barbera 20,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Croatina 19,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Riesling italico 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Riesling 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Cortese 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Moscato 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Malvasia 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Pinot nero 17,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Pino grigio 17,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Chardonnay 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Sauvignon 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Cabernet Sauvignon 18,00
tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Dolcetto 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Freisa 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Vespolina 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Uva rara 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Muller Thurgau 18,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Provincia
di Pavia”, seguita o meno dal riferimento del vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Provincia di Pavia bianco 9,00% vol.;
Provincia di Pavia rosso 9,00% vol.;
Provincia di Pavia rosato 9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino, ad eccezione delle uve provenienti dai vitigni:
Pinot nero, Pinot grigio,
vinificate in bianco, per le quali la resa massima non deve
essere superiore per entrambi al 70%, e per la tipologia
passito per la quale la resa massima non deve essere
superiore al 50%.
Art 6
I vini ad IGT “Provincia di Pavia” anche
con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le
tipologie, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere
un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
9,00% vol.;
per la tipologia novello 11,00% vol.;
per la tipologia passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Provincia di Pavia” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Provincia di Pavia” può essere utilizzata come
ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti,
coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel
precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti
dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare. |
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