portale internet  di informazione e promozione delle aziende vinicole italiane

 

 
Homepage
indice disciplinari
produttori
elenco aziende

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
PROVINCIA DI PAVIA
IGT

PROVINCIA DI PAVIA
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995


Art 1
La indicazione geografica tipica “Provincia di Pavia”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Provincia di Pavia” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Provincia di Pavia” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia a bacca di colore corrispondente.
La IGT “Provincia di Pavia”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Barbera
Croatina
Riesling italico
Riesling
Cortese
Moscato
Malvasia
Pinot nero
Pinot grigio
Chardonnay
Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Dolcetto
Freisa
Vespolina
Uva rara
Muller Thurgau
È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati a bacca di colore analogo, per la provincia di Pavia fino ad un massimo del 15%
I vini ad IGT “Provincia di Pavia” con la specificazione di uno dei vitigni sopra indicati di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa anche nella tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Provincia di Pavia” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Pavia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Provincia di Pavia” per le tipologie bianco, rosso e rosato, non deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
Per i vini ad IGT “Provincia di Pavia” con la specificazione del vitigno la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:
Provincia di Pavia Barbera 20,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Croatina 19,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Riesling italico 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Riesling 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Cortese 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Moscato 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Malvasia 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Pinot nero 17,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Pino grigio 17,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Chardonnay 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Sauvignon 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Cabernet Sauvignon 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Dolcetto 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Freisa 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Vespolina 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Uva rara 18,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Muller Thurgau 18,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Provincia di Pavia”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Provincia di Pavia bianco 9,00% vol.;
Provincia di Pavia rosso 9,00% vol.;
Provincia di Pavia rosato 9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione delle uve provenienti dai vitigni:
Pinot nero, Pinot grigio,
vinificate in bianco, per le quali la resa massima non deve essere superiore per entrambi al 70%, e per la tipologia passito per la quale la resa massima non deve essere superiore al 50%.
Art 6
 I vini ad IGT “Provincia di Pavia” anche con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
9,00% vol.;
per la tipologia novello 11,00% vol.;
per la tipologia passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Provincia di Pavia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Provincia di Pavia” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aziende consigliate

         

contatti

 

Adesione al portale

 

aziende  inserite


 
VINI-ITALIA.IT - OLI-ITALIA.IT  TIPICODITALIA.IT - DORMIREINITALIA.COM  ISAPORIDISICILIA.COM ART1.IT D0C.IT - D0CG.IT

partita iva 00732490891

© Art Advertising

NOTE LEGALI

Vini d'Italia Art Advertising non è collegato alle aziende ed ai siti recensiti e non si assume responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti