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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
PROVINCIA DI VERONA
VERONESE
IGT

PROVINCIA DI VERONA
VERONESE
I.G.T.
D. D. 27/Giugno/2008

Art 1
La indicazione geografica tipica “Provincia di Verona o Veronese”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
 La IGT “Provincia di Verona o Veronese” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini della IGT “Provincia di Verona o Veronese” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona.
La IGT “Provincia di Verona o Veronese”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o del relativo sinonimo il cui uso in eichetta è conentito dalla vignete normativa comunitaria e nazionale:
Chardonnay
Garganega
Pinot bianco
Pinot grigio
Riesling renano
Sauvignon
Tai (Tocai friulano)
Trebbiano (Trebbiano toscano e Trebbiano di Soave)
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Corvina
Merlot
Pinot nero (anche vinificato in bianco)
Corvinone
Goldtraminer
Gosen
Sennen
Syrah
Oseleta
Carmenère
Rebo
Rossignola
Petit Verdot
Teroldego
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. nella preparazione del vino ad IGT “Cabernet” possono concorrere disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Provincia di Verona o Veronese” con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa alla tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Provincia di Verona o Veronese” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto.
Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Provincia di Verona o Veronese” bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
25,00 tonnellate/ettaro
ad eccezione dei vitigni:
Chardonnay, Pino bianco, Pinot grigio, Pino nero, Riesling renano, Sauvignon, Cabernet Franc, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Oseleta, Carmenère, Rebo, Rossignola e Petit Verdot
per i quali la resa massima non deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
Ed al vitigno Syrah per il quale la resa massima è di
15,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Provincia di Verona o Veronese” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,00% vol. per tutti i vini
Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.
Art 6
 I vini ad IGT “Provincia di Verona o Veronese”, per tutti i tipi di vino, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
10,00% vol.;
11,00% vol. per il novello
Art 7
 Nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Provincia di Verona o Veronese” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati nell’articolo 2 del presente disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione dei relativi vini ad IGT, nei termini stabiliti dal citato articolo.
Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Provincia di Verona o Veronese” di cui al precedente comma, è consentito a condizione che:
Il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
 Alla IGT “Provincia di Verona o Veronese” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai vini ad IGT “Provincia di Verona o Veronese” è consentito utilizzare in etichettatura la menzione “vivace”.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Provincia di Verona o veronese” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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