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Art 1
La indicazione geografica tipica “Provincia di
Verona o Veronese”, accompagnata o meno dalle specificazioni
previste dal presente disciplinare di produzione, è
riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Provincia di Verona o Veronese” è
riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini della IGT “Provincia di Verona o Veronese” bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno più vitigni
idonei alla coltivazione per la provincia di Verona.
La IGT “Provincia di Verona o Veronese”, con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni o del relativo
sinonimo il cui uso in eichetta è conentito dalla vignete
normativa comunitaria e nazionale:
Chardonnay
Garganega
Pinot bianco
Pinot grigio
Riesling renano
Sauvignon
Tai (Tocai friulano)
Trebbiano (Trebbiano toscano e Trebbiano di Soave)
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Corvina
Merlot
Pinot nero (anche vinificato in bianco)
Corvinone
Goldtraminer
Gosen
Sennen
Syrah
Oseleta
Carmenère
Rebo
Rossignola
Petit Verdot
Teroldego
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni. nella preparazione del vino ad IGT
“Cabernet” possono concorrere disgiuntamente o
congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e/o
Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Verona fino ad un massimo
del 15%.
I vini ad IGT “Provincia di Verona o Veronese” con la
specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente
articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia
frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa alla
tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT
“Provincia di Verona o Veronese” comprende l’intero
territorio amministrativo della provincia di Verona, nella
regione Veneto.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Provincia di Verona o Veronese” bianco, rosso e rosato,
anche con la specificazione del vitigno, non deve essere
superiore a:
25,00 tonnellate/ettaro
ad eccezione dei vitigni:
Chardonnay, Pino bianco, Pinot grigio, Pino nero, Riesling
renano, Sauvignon, Cabernet Franc, Goldtraminer, Gosen,
Sennen, Oseleta, Carmenère, Rebo, Rossignola e Petit Verdot
per i quali la resa massima non deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
Ed al vitigno Syrah per il quale la resa massima è di
15,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Provincia
di Verona o Veronese” seguita o meno dal riferimento del
vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
9,00% vol. per tutti i vini
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Provincia di Verona o
Veronese”, per tutti i tipi di vino, all’atto
dell’immissione al consumo, devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
10,00% vol.;
11,00% vol. per il novello
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini
ad IGT “Provincia di Verona o Veronese” è consentito
utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi
tra quelli elencati nell’articolo 2 del presente
disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente
nella designazione dei relativi vini ad IGT, nei termini
stabiliti dal citato articolo.
Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Provincia di Verona o
Veronese” di cui al precedente comma, è consentito a
condizione che:
Il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno
dei due vitigni interessati non superi il corrispondente
limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia
inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due
vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art 8
Alla IGT “Provincia di Verona o Veronese” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai vini ad IGT “Provincia di Verona o Veronese” è consentito
utilizzare in etichettatura la menzione “vivace”.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Provincia di Verona o veronese” può essere utilizzata
come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel
precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti
dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
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