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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
RAMANDOLO
D.O.C.G. |
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RAMANDOLO
D.O.C.G.
D.D. 10/OTTOBRE/2001 |
Art 1
La denominazione di origine controllata e
garantita “Ramandolo” è riservata al vino che corrisponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata e
garantita “Ramandolo” è riservata al vino ottenuto dalle uve
del vitigno:
Verduzzo friulano al 100% (localmente denominato Verduzzo
giallo).
I vigneti iscritti all’albo del vino a DOCG “Ramandolo” sono
utilizzabili per effetto della sovrapposizione di zona,
anche per passaggio di classificazione, per produrre vino a
DOC “Colli Orientali del Friuli Verduzzo”, nel rispetto
delle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di
produzione, ferma restando comunque la resa per ettaro
prevista per il vino a DOCG “Ramandolo”.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita
“Ramandolo”, ai sensi dell’art. 1 devono essere prodotte
nella zona appresso indicata, che comprende in parte il
territorio amministrativo dei comuni di:
Nimis Tarcento
in provincia di Udine
partendo dalla chiesetta di Ramandolo (quota 369), seguendo
la strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione
nord – est), raggiunge quota 518 in prossimità di località
Tamar.
Da qui segue una linea retta in direzione sud – est,
attraverso quota 250 (punto di confluenza fra le strade
provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da
Torlano di Sopra), arriva alla località San Giorgio (quota
469).
Di qui in direzione sud – ovest, tocca Monte Plantanadiz
(quota 370), La Croce (quota 370), attraversando Pecol di
Centa ed il Monte Mache Fave (quota 365).
Indi prosegue in direzione sud – est lungo una linea retta
che interseca il ponte sul Torrente Lagna (quota 222).
Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il
Torrente Cornappo (quota 190) seguendo il corso dello stesso
sino alla confluenza con il Torrente Torre (quota 178).
Ne segue il corso in direzione nord – ovest fino alla
località Oltretorre (Tarcento) ed, al ponte sul Torrente
Torre, prende la strada statale n. 356, che segue ad ovest
attraverso località Aprato e San Biagio fino a quota 214.
Da qui prende la strada verso nord, toccando quota 222 e, di
seguito, quota 261, in località Menoli.
Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (quota
313) e, toccando quote 415 e 440 raggiunge località
Beorchian.
Prosegue quindi in direzione nord – est fino a Case Zuc
(quota 440) e, attraverso quota 404 raggiunge Case Rosazzis
(quota 392).
Segue quindi una linea retta verso nord – est fino al Borgo
Gaspar (quota 253) e, poi, la strada che porta a località
Zomeais (quota 244).
Attraversa quindi il ponte sul Torrente Torre fino alla
località Ciseris (quota 264) e, da qui, segue una linea che
toccando quota 394 e quota 457, a monte della località di
Compare, raggiunge Borgo Patochis (quota 406).
Prende poi verso est, toccando quota 478 e, quindi, verso
sud, attraverso Case Zatreppi, fino a quota 448 a monte di
località Sedilis. Da qui prosegue verso est, seguendo una
linea che,
attraverso Case Dri (quota 376) raggiunge, attraverso quota
356 e quota 369. la chiesetta di Ramandolo (quota 369),
punto di partenza della delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati
alla produzione del vino a DOCG “Ramandolo” devono essere
quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione della DOCG di cui si tratta. Sono da escludere i
terreni eccessivamente umidi o insufficientemente
soleggiati.
Per i nuovi impianti o reimpianti, in coltura specializzata,
la densità dei ceppi non può essere inferiore a:
3.000 ceppi/ettaro
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
La produzione massima di uva ammessa per i vini a DOCG
“Ramandolo”, in vigneto specializzato, è di:
8,00 tonnellate/ettaro
Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di
vino per ettaro atto all’immissione al consumo non superiore
ad:
52,00 hl/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da
destinare alla produzione del vino a DOCG “Ramandolo” devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non
hanno diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto
il prodotto.
Art 5
All’interno della zona di produzione devono
essere effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di
eventuale arricchimento del grado alcolico, compreso
l’appassimento delle uve che potrà verificarsi sulla pianta
o in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione
forzata.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che la vinificazione possa avvenire anche
all’interno dell’intero territorio amministrativo dei comuni
di:
Nimis Tarcento in provincia di Udine.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a DOCG “Ramandolo” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
12,00% vol.
La resa massima dell’uva in vino compresa l’eventuale
aggiunta correttiva non può essere superiore al 65%. Per le
rese fino al 70%, il 65% sarà considerato vino a DOCG ed il
restante 5% non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita; oltre detto limite percentuale
decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.
Nella vinificazione e nell’affinamento del vino a DOCG
“Ramandolo” è consentito l’uso di botti di legno.
Art 6
Il vino a DOCG “Ramandolo” all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: tipicamente amabile o dolce, di corpo, moderatamente
tannico, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione
del vino a DOCG “Ramandolo” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche
di unità amministrative, frazioni, aree, zone, località
dalle quali provengono le uve è consentito in conformità al
disposto D.M. 22/04/1992.
La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è consentita
alle condizioni previste dalle disposizioni legislative.
L’annata di produzione delle uve è obbligatoria su tutte le
confezioni poste in vendita del vino a DOCG “Ramandolo”.
Art 8
Il vino a DOCG “Ramandolo” dovrà essere immesso
al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della
capacità non superiore ai 5 litri. |
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