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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL
VINO DOCG "RECIOTO DI
GAMBELLARA CLASSICO"
ART. 1
La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto
di Gambellara Classico" (anche nella versione Recioto
Spumante di Gambellara Classico) è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare.
ART. 2
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
“Recioto di Gambellara Classico” devono essere ottenuti
dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno l’
80% e per il rimanente da uve dei vitigni Pinot Bianco,
Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un
massimo
del 20%.
I vigneti già iscritti al relativo albo alla data
dell’approvazione del presente disciplinare sono idonei alla
produzione dei vini Gambellara
ART. 3
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di
denominazione di origine controllata e garantita ”Recioto di
Gambellara Classico” è così delimitata: partendo
dall’estremo limite nordovest di zona nel punto di incontro
del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello,
la
linea di delimitazione procede in senso orario lungo la
carrareccia che porta al bivio per Cà Menegoni a quota 220 e
per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le
località di Cà Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso
est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a
Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a
giungere a Montorso, quindi prosegue per la strada comunale
per Zermeghedo, he raggiunge. Da Qui prosegue verso
sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e
lungo la carrareccia passa per le località Belloccheria e
Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per
Montebello che raggiunge.
Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di
Montebello, passando le località Castelleto e Mira,
giungendo al bivio per selva. Prosegue verso nord lungo la
strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in
località Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la
carrareccia giunge in località Cà Brusegalla a quota 49 dove
prosegue per Cà Canton giungendo al bivio di Cà Maraschin.
Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per la
carrareccia fino all’abitato di Mason e quindi procede per
strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara fino a
quota 48 alle porte del Comune di Gambellara. Da qui segue
in direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla
comunale per Terrossa quota 49. Indi si prosegue verso ovest
sulla strada provinciale per Terrossa fino al confine
provinciale Vicenza-Verona fino a Val Busarello da dove si è
partiti per la delimitazione della zona.
ART. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini “Recioto di Gambellara Classico”
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera
semplice o doppia, o a pergoletta mono o bilaterale aperta
(veronese o trentina) con fili trasversali di testata, con
esclusione delle pergole con tetti orizzontali e continui.
Per i vigneti piantati prima dell’approvazione del presente
disciplinare e allevati a pergola veronese è fatto obbligo
la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura
l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica
massima di 40.000 gemme ettaro. E’ fatto obbligo per tutti i
vigneti piantati dopo l’approvazione del presente
disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a
3.300 per ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’
irrigazione di soccorso.
Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione
per i vini di cui alla D.O.C.
Gambellara Classico, il quantitativo massimo di uva da
mettere a riposo per la produzione dei vini a D.O.C.G.
Recioto di Gambellara Classico, dopo aver operato la
tradizionale cernita, non deve essere superiore a 6,25
tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Tale quantitativo deve essere costituito da uve della
varietà Garganega.
Le rimanenti uve ottenute dai vigneti iscritti all’Albo dei
vini a Denominazione di Origine Controllata “Gambellara”
Classico, fino alla resa massima ad ettaro prevista dal
relativo disciplinare di produzione, hanno diritto ad essere
classificate con la Denominazione di Origine Controllata.
Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata
delle organizzazioni di categoria interessate e previo
parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la
vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con
proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamente precedente la vendemmia può stabilire di
ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla
certificazione anche in riferimento a singole zone
geografiche, rispetto a quelli sopra fissati dandone
immediata comunicazione al Ministero dell’agricoltura e
delle Foreste ed al
Comitato Nazionale per la Tutela delle Denominazioni di
Origine dei Vini.
Le uve destinate all’appassimento, devono assicurare al vino
“Recioto di Gambellara Classico” un titolo alcolometrico
volumico naturale complessivo minimo del 10,5%.
Le uve destinate alla vinificazione del “Recioto di
Gambellara Classico”, dopo essere state sottoposte ad
appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo
del 13,5% vol.
ART. 5
Le operazioni di appassimento e vinificazione devono essere
effettuate all’interno della zona di
produzione delimitata nell’articolo 3 del disciplinare di
produzione del vino a denominazione di
origine controllata “Gambellara”.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che l’operazione di
appassimento e vinificazione sia effettuata nell’intero
territorio dei comuni, anche se soltanto in
parte compresi nella zona delimitata nonché nei comuni
limitrofi.
L’appassimento delle uve può essere condotto anche con
l’ausilio di impianti di condizionamento
ambientale, purchè operanti a temperature analoghe a quelle
riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento.
La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e
messe a riposo, per la denominazione di
origine controllata e garantita “Recioto di Gambellara
Classico” non deve essere superiore al 40%;
la resa massima in vino finito delle uve, selezionate e
messe a riposo, per la denominazione di
origine controllata e garantita “Recioto Spumante di
Gambellara Classico”, non deve essere
superiore al 50 % comprensivi dei prodotti utilizzati per
l’elaborazione dello spumante.
ART. 6
I vini di cui alla presente denominazione di origine
controllata e garantita, all’atto dell’emissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Recioto di Gambellara Classico”:
- colore: giallo dorato più o meno intenso con eventuali
sfumature ambrate;
- odore: intenso, profumo di frutta matura con eventuali
sfumature di vaniglia;
- sapore: caratteristico, armonico, con leggero gusto di
passito, amabile o dolce, con leggero
retrogusto amarognolo,anche vivace come da tradizione, con
eventuale percezione di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% vol. di
cui almeno 11,5% in alcool effettivo
svolto;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto minimo non riduttore: 22 g/l.
- Zuccheri riduttori residui:minimo 50 g/l.
“Recioto Spumante di Gambellara Classico”
- Spuma: fine e persistente;
- Colore: giallo dorato più o meno intenso;
- Odore: intenso, profumo di fruttato;
- Sapore: caratteristico, vellutato, armonico, fruttato, con
leggero gusto di passito con eventuali
sfumature di vaniglia, con eventuale percezione di legno;
- Titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 13,5% di cui
almeno 11% in alcool effettivo svolto
- Acidità totale minima: 5 per mille;
- Estratto minimo non riduttore: 18 g/l.
- Zuccheri riduttori residui:minimo 36 g/l.
E’ in facoltà del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste
di modificare con proprio decreto per i vini
di cui al presente disciplinare i limiti minimi sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto minimo non
riduttore.
Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione
di Origine Controllata e Garantita
“Recioto di Gambellara classico” è obbligatorio riportare
l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve; esso non può essere immesso al consumo prima del
1° settembre dell’anno successivo
alla vendemmia.
ART. 7
Il vino “Recioto Spumante di Gambellara Classico” deve
essere ottenuto con mosti e/o vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare e a condizione che la
spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in
ottemperanza alle vigenti norme
sulla preparazione degli spumanti.
Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita “Recioto
Spumante di Gambellara Classico” devono essere effettuate in
stabilimenti siti nell’ambito
territoriale della Regione Veneto.
ART. 8
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita
“Recioto di Gambellara Classico” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, superiore, scelto,
selezionato e simili.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”,
“tenuta”, “podere”, “cascina”, ed altri termini similari
sono consentite in osservanza delle
disposizioni Cee e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e
località delle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto, alle condizioni previste dal
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
In ottemperanza all’art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, il vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Recioto di Gambellara Classico”
deve essere confezionato in bottiglie di
vetro di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo,
raso bocca, e con abbigliamento consono ai
caratteri di pregio di tali produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio
di tutela o del consiglio interprofessionale
di cui agli art. 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n.
164 può essere consentito, a scopo
promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero
delle politiche agricole e forestali,
l’utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri
3, 6, 9, 12 e 18.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita “Recioto di
Gambellara Classico” può essere utilizzata la menzione
“vigna” a condizione che sia seguita dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell’albo dei
vigneti, che la vinificazione elaborazione e conservazione
del vino avvenga in recipienti separati e
che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia
nella denuncia delle uve, sia nei
registri, sia nei documenti di accompagnamento. |