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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
RENO
DOC |
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RENO
D.M. 14/FEBBRAIO 1997
D.O.C. |
Art 1
La denominazione di origine controllata “Reno” è riservata ai vini
dell’omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Reno Montuni”
“Reno Pignoletto”
“Reno bianco”
Art 2
la denominazione di origine controllata “Reno” seguita da
una delle specificazioni aggiuntive che seguono, è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Reno Montuni”
Montù minimo 85%
“Reno Pignoletto”
Pignoletto minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti
da altri vitigni, a bacca bianca, non aromatici, presenti in ambito
aziendali, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e
di Modena, fino ad un massimo del 15%.
“Reno bianco”
Albana e Trebbiano romagnolo, da soli o congiuntamente minimo 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da altri vitigni, a bacca bianca, non aromatici, presenti in ambito
aziendale, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e
di Modena, fino ad un massimo del 60%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata “Reno” comprende il tutto o in parte il
territorio amministrativo dei comuni di:
Imola Dozza Castel san Pietro Terme
Castelguelfo Medicina Ozzano dell’Emilia
Castenaso Budrio Granarolo dell’Emilia
Bologna San Lazzaro di Savena Bentivoglio
San Giorgio di Piano San Pietro in Casale Pieve di Cento
Castelmaggiore Argelato Castello d’Argile
Casalecchio di Reno Calderara di Reno Sala Bolognese
Zola Pedrosa Crespellano Anzola dell’Emilia
San Giovanni in Persiceto Sant’Agata Bolognese Crevalcore
Bazzano
ricadenti nella provincia di Bologna.
Ravarino Nonantola Castelfranco Emilia
San Cesario sul Panaro Savignano sul Panaro
ricadenti nella provincia di Modena.
Più precisamente il comprensorio risulta essere così delimitato:
partendo dal confine con la provincia di Modena all’altezza della
strada provinciale dei Castelli Medioevali in comune di Bazzano, si
segue la medesima strada fino a Bologna,
proseguendo per la circonvallazione a sud di Bologna sino
all’incrocio con la Via Emilia Levante e si prosegue per la stessa
sino ad Imola.
Quindi all’incrocio della via Emilia con la via Selice si prosegue
per quest’ultima verso nord sino ad incontrare la via San Vitale,
poi si volta a sinistra per Medicina percorrendo la strada statale
San Vitale fino all’altezza di via Molina, in località Fantuzza, si
gira a destra fino ad incontrare via Curiel. Si percorrono la stessa
via Curiel e via Ercolana fino ad incontrare via Nuova, si svolta a
destra per via Dell’Amore, seguendo via Guazzaloca e via Campione,
poi si gira a sinistra fino ad incontrare la via Canale.
Quindi si va a sinistra per quest’ultima via, si prosegue per via
Del Lavoro, via del Piano, via di Villa Fontana e via Dell’Olmo fino
a Budrio. Da Budrio si prosegue per via Martiri Antifascisti, via
Giacomo Matteotti, via C. Pastrengo e via Dritto.
Quindi a destra per via Vigoroso, via Riccardina, via Fornace, fino
all’incrocio con via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino
alla località Maddalena di Cazzano, poi a destra per via San Donato
fino al confine con il comune di Minerbio.
Si segue il confine nord dei comuni di Budrio e Granarolo
dell’Emilia fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino
alla località San Marino di Bentivoglio. Da quest’ultima località si
gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al canale Navile. Si
prosegue a destra seguendo il corso del Navile fino al confine sud
del comune di San Pietro in Casale.
Da questo punto si gira a sinistra seguendo il confine nord dei
comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano fino ad incontrare la
strada Galliera che da San Giorgio di Piano va a San Pietro in
Casale. Si prosegue per la strada Galliera in direzione nord fino
all’incrocio con la circonvallazione di San Pietro in Casale.
A questo punto si gira a sinistra per la stessa circonvallazione e
via Asia, fino ad incontrare il confine comunale di Pieve di Cento.
Si volta quindi a sinistra e si segue il confine comunale di Pieve
di Cento fino alla confluenza del Fiume Reno con il Torrente
Samoggia.
Si percorre via Pioppe fino all’incrocio con la strada statale n.
255, poi a sinistra per via Calcina, quindi per la strada
provinciale Mediana di Pianura fino a Crevalcore. Si segue la
circonvallazione nord di Crevalcore fino all’incrocio con la strada
statale n. 568, poi si volta a destra fino al confine con la
provincia di Modena.
Si segue il confine provinciale verso sud fino ad incontrare la
linea ferroviaria Nonantola – Crevalcore. Da questo punto si segue,
verso ovest, la linea ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la
strada Ravarino – Carpi in località Caradelle. Si prosegue per
quest’ultima strada, passando per la località Rami di Ravarino, fino
all’incrocio con la via di Mezzo, che si segue procedendo verso sud
fino a Nonantola. Da qui si continua per la via Nonantola fino in
prossimità di Navicello, e precisamente fino ad incontrare il Fiume
Panaro in località Ca’ Simonini. Da Ca’ Simonimi si sale il Panaro
fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Savignano e
Guiglia, quindi si segue verso est detta linea di confine, fino ad
incontrare il confine provinciale fra Modena e Bologna nei pressi di
Ca’ Colomba. Si prosegue poi la delimitazione provinciale verso nord
– est fino ad incontrare la strada dei Castelli Medioevali nei
pressi di Ca’ Torricella in comune di Bazzano.
Art 4
le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Reno” devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto fa considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo previsto dall’art. 15 della legge 10/02/1992, n. 164, i
vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto
tendenti all’argilloso.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica do forzatura, consentendo tuttavia
l’irrigazione come pratica di soccorso, per non più di due volte
all’anno, non oltre l’inizio dell’invaiatura.
Le rese di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la
produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i titolo alcolometrici
volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla
vinificazione, devono essere le seguenti:
“Reno Montuni” 18,0 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Reno Pignoletto” 15,0 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Reno bianco” 18,0 tonn./ettaro 10,00% vol.
La resa massima di uva per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto all’effettiva superficie vitata. Nelle annate
favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla
produzione dei vini a DOC “Reno” devono essere riportati nei limiti
di cui sopra, purché la produzione globali non superi del 20% i
limiti medesimi, fermi restando la resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi.
I quantitativi di uve eccedenti, fino al raggiungimento del limite
massimo previsto dal precedente comma, potranno essere presi in
carico pe la produzione di vini da tavola.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le
elaborazioni per la presa di spuma delle tipologie “frizzante”,
devono essere effettuate all’interno della zona di produzione
delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambio
dell’intero territorio delle province di Bologna e Modena.
Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche
tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche di qualità e, comunque, previste e
consentite dalla legislazione comunitaria e nazionale.
Inoltre:
a) eventuali aumenti della gradazione alcolica sono consentiti solo
con l’utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure con
l’utilizzo di mosto concentrato ottenuto da mosti di uve derivanti
da vigneti iscritti all’Albo della denominazione di origine
controllata “Reno”.
b) Eventuali dolcificazioni sono consentite solo con l’utilizzo di
mosto concentrato rettificato oppure con l’utilizzo di mosti e mosti
parzialmente fermentati ottenuti da uve atte alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata “Reno”.
c) Per l’elaborazione delle tipologie “frizzante” è consentito
l’utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure l’utilizzo di
mosti e mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve atte alla
produzione dei vini a d.o.c. “Reno”
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
Qualora superi questo limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
Art 6
I vini di cui all’art. 2 possono essere prodotti
nelle tipologie
Tranquillo Vivace Frizzante
E nelle versioni:
Secco Abboccato Amabile Dolce
I vini a denominazione di origine controllata “Reno” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alla seguenti
caratteristiche:
“Reno Montuni”
“Reno Montuni frizzante”
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico
sapore: seco o abboccato,tranquillo o leggermente vivace, sapido
frizzante, amabile o dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Reno Pignoletto”
“Reno Pignoletto frizzante”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, amabile o dolce, armonico, fine,
tranquillo o vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Reno bianco”
“Reno bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco o abboccato, amabile o dolce, sapido, armonico, fesco,
tranquillo o vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16.0 g/l;
I vini a DOC “Reno” nella tipologia “frizzante” devono essere
ottenuti per fermentazione naturale, nel rispetto della normativa
vigente e con le caratteristiche del presente articolo.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti per l’acidità totale e
l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione dei vini a DOC “Reno” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato
laudativo e non siano idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento alle “vigne” dalle quali effettivamente
provengano le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto,
a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate
separatamente all’atto della denuncia all’albo dei vigneti e che le
uve da essi provenienti ed i vini da esse separatamente ed
unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati
rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei
registri obbligatori di cantina.
I vini a DOC “Reno” possono essere immessi al consumo in tutti i
contenitori autorizzati dalle normative vigenti. Allorquando siano
confezionati in bottiglie di vetro possono essere presentati con
qualsiasi tipo di chiusura, ivi compreso il tappo a fungo (per le
tipologie frizzante”, escluso il tappo a corona per bottiglie di
capacità nominale superiore a 0,375 litri.
Nell’etichettatura dei vini di cui al presente disciplinare di
produzione la designazione “Reno”, immediatamente seguita dalla
dicitura “denominazione di origine controllata”, dovrà precedere
immediatamente le specificazioni aggiuntive di cui al precedente
art. 2 e dovrà essere riportata in caratteri di eguale colore e di
dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare le
specificazioni aggiuntive stesse.
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