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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
RENO
DOC

RENO
D.M. 14/FEBBRAIO 1997
D.O.C.

Art 1
La denominazione di origine controllata “Reno” è riservata ai vini dell’omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Reno Montuni”
“Reno Pignoletto”
“Reno bianco”
Art 2
la denominazione di origine controllata “Reno” seguita da una delle specificazioni aggiuntive che seguono, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Reno Montuni”
Montù minimo 85%
“Reno Pignoletto”
Pignoletto minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, non aromatici, presenti in ambito aziendali, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e di Modena, fino ad un massimo del 15%.
“Reno bianco”
Albana e Trebbiano romagnolo, da soli o congiuntamente minimo 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, non aromatici, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e di Modena, fino ad un massimo del 60%.
Art 3
 La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Reno” comprende il tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di:
Imola Dozza Castel san Pietro Terme
Castelguelfo Medicina Ozzano dell’Emilia
Castenaso Budrio Granarolo dell’Emilia
Bologna San Lazzaro di Savena Bentivoglio
San Giorgio di Piano San Pietro in Casale Pieve di Cento
Castelmaggiore Argelato Castello d’Argile
Casalecchio di Reno Calderara di Reno Sala Bolognese
Zola Pedrosa Crespellano Anzola dell’Emilia
San Giovanni in Persiceto Sant’Agata Bolognese Crevalcore
Bazzano
ricadenti nella provincia di Bologna.
Ravarino Nonantola Castelfranco Emilia
San Cesario sul Panaro Savignano sul Panaro
ricadenti nella provincia di Modena.
Più precisamente il comprensorio risulta essere così delimitato:
partendo dal confine con la provincia di Modena all’altezza della strada provinciale dei Castelli Medioevali in comune di Bazzano, si segue la medesima strada fino a Bologna,
proseguendo per la circonvallazione a sud di Bologna sino all’incrocio con la Via Emilia Levante e si prosegue per la stessa sino ad Imola.
Quindi all’incrocio della via Emilia con la via Selice si prosegue per quest’ultima verso nord sino ad incontrare la via San Vitale, poi si volta a sinistra per Medicina percorrendo la strada statale San Vitale fino all’altezza di via Molina, in località Fantuzza, si gira a destra fino ad incontrare via Curiel. Si percorrono la stessa via Curiel e via Ercolana fino ad incontrare via Nuova, si svolta a destra per via Dell’Amore, seguendo via Guazzaloca e via Campione, poi si gira a sinistra fino ad incontrare la via Canale.
Quindi si va a sinistra per quest’ultima via, si prosegue per via Del Lavoro, via del Piano, via di Villa Fontana e via Dell’Olmo fino a Budrio. Da Budrio si prosegue per via Martiri Antifascisti, via Giacomo Matteotti, via C. Pastrengo e via Dritto.
Quindi a destra per via Vigoroso, via Riccardina, via Fornace, fino all’incrocio con via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino alla località Maddalena di Cazzano, poi a destra per via San Donato fino al confine con il comune di Minerbio.
Si segue il confine nord dei comuni di Budrio e Granarolo dell’Emilia fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino alla località San Marino di Bentivoglio. Da quest’ultima località si gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al canale Navile. Si prosegue a destra seguendo il corso del Navile fino al confine sud del comune di San Pietro in Casale.
Da questo punto si gira a sinistra seguendo il confine nord dei comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano fino ad incontrare la strada Galliera che da San Giorgio di Piano va a San Pietro in Casale. Si prosegue per la strada Galliera in direzione nord fino all’incrocio con la circonvallazione di San Pietro in Casale.
A questo punto si gira a sinistra per la stessa circonvallazione e via Asia, fino ad incontrare il confine comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue il confine comunale di Pieve di Cento fino alla confluenza del Fiume Reno con il Torrente Samoggia.
Si percorre via Pioppe fino all’incrocio con la strada statale n. 255, poi a sinistra per via Calcina, quindi per la strada provinciale Mediana di Pianura fino a Crevalcore. Si segue la circonvallazione nord di Crevalcore fino all’incrocio con la strada statale n. 568, poi si volta a destra fino al confine con la provincia di Modena.
Si segue il confine provinciale verso sud fino ad incontrare la linea ferroviaria Nonantola – Crevalcore. Da questo punto si segue, verso ovest, la linea ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la strada Ravarino – Carpi in località Caradelle. Si prosegue per quest’ultima strada, passando per la località Rami di Ravarino, fino all’incrocio con la via di Mezzo, che si segue procedendo verso sud fino a Nonantola. Da qui si continua per la via Nonantola fino in prossimità di Navicello, e precisamente fino ad incontrare il Fiume Panaro in località Ca’ Simonini. Da Ca’ Simonimi si sale il Panaro fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Savignano e Guiglia, quindi si segue verso est detta linea di confine, fino ad incontrare il confine provinciale fra Modena e Bologna nei pressi di Ca’ Colomba. Si prosegue poi la delimitazione provinciale verso nord – est fino ad incontrare la strada dei Castelli Medioevali nei pressi di Ca’ Torricella in comune di Bazzano.
Art 4
le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Reno” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto fa considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 15 della legge 10/02/1992, n. 164, i vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all’argilloso.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica do forzatura, consentendo tuttavia l’irrigazione come pratica di soccorso, per non più di due volte all’anno, non oltre l’inizio dell’invaiatura.
Le rese di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i titolo alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere le seguenti:
“Reno Montuni” 18,0 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Reno Pignoletto” 15,0 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Reno bianco” 18,0 tonn./ettaro 10,00% vol.
La resa massima di uva per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all’effettiva superficie vitata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Reno” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globali non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
I quantitativi di uve eccedenti, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal precedente comma, potranno essere presi in carico pe la produzione di vini da tavola.
Art 5
 Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le elaborazioni per la presa di spuma delle tipologie “frizzante”, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambio dell’intero territorio delle province di Bologna e Modena.
Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità e, comunque, previste e consentite dalla legislazione comunitaria e nazionale.
Inoltre:
a) eventuali aumenti della gradazione alcolica sono consentiti solo con l’utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure con l’utilizzo di mosto concentrato ottenuto da mosti di uve derivanti da vigneti iscritti all’Albo della denominazione di origine controllata “Reno”.
b) Eventuali dolcificazioni sono consentite solo con l’utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure con l’utilizzo di mosti e mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Reno”.
c) Per l’elaborazione delle tipologie “frizzante” è consentito l’utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure l’utilizzo di mosti e mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. “Reno”
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
 I vini di cui all’art. 2 possono essere prodotti nelle tipologie
Tranquillo Vivace Frizzante
E nelle versioni:
Secco Abboccato Amabile Dolce
I vini a denominazione di origine controllata “Reno” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alla seguenti caratteristiche:
“Reno Montuni”
“Reno Montuni frizzante”
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico
sapore: seco o abboccato,tranquillo o leggermente vivace, sapido
frizzante, amabile o dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Reno Pignoletto”
“Reno Pignoletto frizzante”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, amabile o dolce, armonico, fine,
tranquillo o vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Reno bianco”
“Reno bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco o abboccato, amabile o dolce, sapido, armonico, fesco,
tranquillo o vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16.0 g/l;
I vini a DOC “Reno” nella tipologia “frizzante” devono essere ottenuti per fermentazione naturale, nel rispetto della normativa vigente e con le caratteristiche del presente articolo.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione dei vini a DOC “Reno” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle “vigne” dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all’atto della denuncia all’albo dei vigneti e che le uve da essi provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
I vini a DOC “Reno” possono essere immessi al consumo in tutti i contenitori autorizzati dalle normative vigenti. Allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, ivi compreso il tappo a fungo (per le tipologie frizzante”, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 0,375 litri.
Nell’etichettatura dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la designazione “Reno”, immediatamente seguita dalla dicitura “denominazione di origine controllata”, dovrà precedere immediatamente le specificazioni aggiuntive di cui al precedente art. 2 e dovrà essere riportata in caratteri di eguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare le specificazioni aggiuntive stesse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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