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Art 1
La denominazione di origine controllata “Riesi” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Riesi rosso
Riesi rosso novello
Riesi rosato
Riesi bianco
Riesi spumante
Riesi vendemmia tardiva
Riesi rosso superiore
Riesi rosso superiore riserva
Art 2
I vini di cui all’art 1 devono essere ottenuti
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Riesi rosso (anche novello):
Calabrese (Nero d’Avola) e Cabernet Sauvignon, congiuntamente o
disgiuntamente minimo 80%,
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Caltanisetta, fino ad un massimo del 20%.
Riesi rosato:
Calabrese (Nero d’Avola) minimo 50% massimo 75%
Nerello Mascalese e/o Cabernet Sauvignon minimo 25% massimo 50%,
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di
altri vitigni, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Caltanisetta, da soli o congiuntamente fino ad un
massimo del 25%.
Riesi bianco ( anche nella tipologia spumante e vendemmia tardiva):
Ansonica (Insolia o Inzolia) e Chardonnay, congiuntamente o
disgiuntamente minimo 75%,
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Caltanisetta, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 25%.
Riesi rosso superiore (anche superiore riserva):
Calabrese (Nero d’Avola) minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di
altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Caltanisetta, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 25%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte alla
produzione dei vini a DOC “Riesi” ricade nell’intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Riesi Butera Mazzarino
in provincia di Caltanisetta.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Riesi” devono essere quelle tradizionali
della zona e atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro
specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni idonei e riconducibili alle
seguenti tipologie: suoli bruni, calcarei.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
Per i nuovi impianti o i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro,
di vigneto in coltura specializzata, non deve essere inferiore a:
vitigni a bacca bianca 3.200 ceppi/ettaro
vitigni a bacca rossa 4.000 ceppi/ettaro
Per i vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione le forme di allevamento dovranno
essere a controspalliera o ad alberello in coltura specializzata.
I sesti di impianto dovranno essere adeguati alle forme di
allevamento.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata non dovrà essere superiore a:
Riesi bianco e spumante 13,00 tonnellate/ettaro
Riesi rosso e novello 11,00 tonnellate/ettaro
Riesi bianco vendemmia tardiva 7,00 tonnellate/ettaro
Riesi rosato 12,00 tonnellate/ettaro
Riesi rosso superiore 9,00 tonnellate/ettaro
Riesi rosso superiore riserva 9,00 tonnellate/ettaro.
Per i vigneti a coltura promiscua la produzione massima di uva per
ettaro deve essere rapportata alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale no n superi del 20% i limiti medesimi.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Riesi” devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Riesi bianco 10,50%
Riesi bianco vendemmia tardiva 13,50%
Riesi rosso e novello 11,00%
Riesi rosato 10,50%
Riesi superiore 12,50%
Riesi superiore riserva 13,00%
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi
l’invecchiamento obbligatorio, l’affinamento in bottiglia
obbligatorio e l’arricchimento devono essere effettuate nell’ambito
della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.
E’ consentito che tali operazioni siano effettuate in cantine
situate fuori dal territorio dei tre comuni di cui all’art 3, purché
all’interno della regione Sicilia, se producevano vini con uve della
zona di produzione di cui all’art 3, prima dell’entrata in vigore
del presente disciplinare di produzione.
La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle
politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Sicilia e
comunicata all’Ispettorato repressioni frodi ed alla C.C.I.A.A.
Le operazione di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla
produzione della tipologia “spumante” devono essere effettuate
nell’ambito della regione Sicilia.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art 1
nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti
concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’albo della
stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto
concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall’art 1 devono essere elaborate in
conformità alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia “rosato” deve essere ottenuta con la vinificazione “in
rosato” delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo
di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
La tipologia “novello” deve essere ottenuta con macerazione
carbonica di almeno il 40% delle uve.
Per la tipologia “vendemmia tardiva” le uve devono aver subito un
appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
13,50%
ed essere raccolte non prima del
1° Ottobre
La resa massima dell’uva in vino finito, compresa l’eventuale
aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro,
escluse, nei limiti del 3%, le aggiunte occorrenti per
l’elaborazione dei vini “spumanti”, sono le seguenti:
Riesi bianco 70% 91,00 ettolitri/ettaro
Riesi spumante 70% 91,00 ettolitri/ettaro
Riesi vendemmia tardiva 60% 42,00 ettolitri/ettaro
Riesi rosso e novello 70% 77,00 ettolitri/ettaro
Riesi rosato 70% 84,00 ettolitri/ettaro
Riesi superiore 70% 63,00 ettolitri/ettaro
Riesi superiore riserva 70% 63,00 ettolitri/ettaro
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra per non più
del 5%, anche se la produzione rimane al di sotto del massimo
consentito, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata.
Oltre detto ultimo limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
I seguenti vini a DOC “Riesi” devono essere sottoposti ad un
invecchiamento minimo di:
Riesi rosso: 4 mesi
Riesi superiore: 2 anni di cui 6 mesi in recipienti di legno
Riesi superiore riserva: 3 anni di cui almeno 1 anno in recipienti
di legno
e 6 mesi di affinamento in bottiglia
l’invecchiamento decorre dal 1° Novembre dell’anno di produzione
delle uve
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a
partire dalla data per ciascuno di essi indicata:
Riesi bianco mese di Febbraio dell’anno successivo alla vendemmia;
Riesi rosato mese di Febbraio dell’anno successivo alla vendemmia;
Riesi rosso mese di Aprile dell’anno successivo alla vendemmia;
Riesi superiore mese di Novembre del secondo anno successivo alla
vendemmia;
Riesi superiore riserva mese di Novembre del terzo anno successivo
alla vendemmia;
Riesi vendemmia tardiva mese di Novembre del secondo anno successivo
alla vendemmia.
Art 6
I vini a DOC “Riesi” all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Riesi bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi
verdognoli;
profumo: gradevole, fine, delicato;
sapore: secco, sapido, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Riesi spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Riesi rosato: rosato più o meno intenso;
profumo: fruttato, delicato, fine, fragrante;
sapore: asciutto, delicato. Armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Riesi rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi granata;
profumo: vinoso, gradevole, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Riesi superiore:
Riesi superiore riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granata;
profumo: caratteristico, etereo, gradevole, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,00 g/l;
Riesi vendemmia tardiva:
colore: giallo intenso tendente all’ambrato;
profumo: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: dolce, ricco, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,00% vol.;
zuccheri riduttori residui minimo: 120,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il
sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei
vini di cui all’art 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unità amministrative, frazioni, aree, zone e località, dalle quali
effettivamente provengono le uve, è consentito in conformità al
disposto del decreto ministeriale 22/Aprile/1992.
Nell’etichettatura dei vini recante la menzione “riserva” o la
specificazione “superiore” e “novello” o il riferimento ad una
indicazione geografica o toponomastica e per le tipologie dei vini
per i quali è previsto obbligatoriamente un periodo di
invecchiamento, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria.
Art 8
I vini di cui all’art 1, immessi al consumo in recipienti
di vetro di capacità inferiore a 3 litri devono essere chiusi
esclusivamente con tappo di sughero, ad eccezione delle bottiglie di
vetri di capacità inferiore o uguale a 0,375 litri per i quali è
consentita la chiusura a vite.
Per tutti i vini di cui sopra è esclusa la chiusura con tappo a
corona. |