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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Riviera del Brenta” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso novello
rosato
spumante
Merlot
Cabernet
Cabernet riserva
Raboso
Raboso riserva
Refosco dal peduncolo rosso
Refosco dal peduncolo rosso riserva
Pinot bianco
Pinot bianco frizzante
Pinot bianco spumante
Pinot grigio
Chardonnay
Chardonnay frizzante
Chardonnay spumante
Tocai
Art 2
I vini a DOC “Riviera del Brenta” con il
riferimento al vitigno, devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con
le seguenti proporzioni:
Riviera del Brenta Pinot bianco:
Pinot bianco minimo 85%
Riviera del Brenta Pinot grigio:
Pinot grigio minimo 85%
Riviera del Brenta Chardonnay:
Chardonnay minimo 85%
Riviera del Brenta Tocai:
Tocai friulano minimo 85%
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, le uve di
altri vitigni a bacca bianca, non aromatiche, idonei alla
coltivazione, per le province di Padova e Venezia.
Riviera del Brenta Merlot:
Merlot minimo 85%
Riviera del Brenta Cabernet:
Cabernet Sauvignon, e/o Cabernet Franc e/o Carmenère minimo
85%
Riviera del Brenta Raboso:
Raboso del Piave e/o Raboso veronese minimo 85%
Riviera del Brenta Refosco dal peduncolo rosso:
Refosco dal peduncolo rosso minimo 85%
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, le uve di
altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla
coltivazione, per le province di Padova e Venezia.
I vigneti delle varietà:
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Carmenère
Raboso del Piave
Raboso veronese
devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna
varietà.
Il vino a DOC “Riviera del Brenta” seguita dalla
specificazione “bianco”, è ottenuto dalle uve, dai mosti e
dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di
un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al
comma 1, nella seguente proporzione:
Tocai friulano minimo 50%
altre varietà a bacca bianca , congiuntamente o
disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma
1, fino ad un massimo del 50%.
Il vino a DOC “Riviera del Brenta” seguita dalla
specificazione “rosso, rosso novello, rosato” , è ottenuto
dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà,
provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale,
iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente
composizione:
Merlot per almeno il 50%
altre varietà di vitigni a bacca rossa, congiuntamente o
disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma
1, fino ad un massimo del 50%.
Il vino a DOC “Riviera del Brenta spumante”, è ottenuto
dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà,
provenienti da vigneti di un unico ambito aziendale,
iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente
composizione:
Chardonnay minimo 60%
altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o
disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma
1, fino ad un massimo del 40%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atta alla
produzione dei vini a DOC “Riviera del Brenta” comprende le
aree viticole del bacino del fiume Brenta ricadenti in
provincia di Venezia e Padova e più precisamente il
territorio dei comuni di:
tutto il territorio amministrativo:
Camponogara Dolo Fiesso d’Artico Fossò Mirano Noale Pianiga
Salzano Santa Maria di Sala Spinea Stra Vigonovo Parte del
territorio amministrativo:
Campagnalupìa Campolongo Maggiore Martellago Mira Scorzè
Venezia
Tutti in provincia di Venezia
Tutto il territorio amministrativo:
Borgoricco Cadoneghe Campodarsego Curtarolo Massanzago S.G.
delle Pertiche Vigodarzere Vigonza Villanova di C.S.P.
Parte del territorio amministrativo:
Campo San Martino Camposanpiero Limena Loreggia Noventa
Padovana Padova Piove di Sacco San Giorgio in Bosco S.
Giustina in Colle S. Angelo di Piove Saonara Trebaseleghe
Villa del Conte
Tutti in provincia di Padova
Tale zona è così delimitata:
partendo da via Valmarana in comune di Noventa Padovana
all’intersezione della autostrada A 4 Serenissima, la
delimitazione prosegue lungo questa strada verso est fino al
semaforo, ove gira a destra verso il centro di Noventa
Padovana lungo la via Roma; superato il ponte sul canale
Piovevo il confine gira a sinistra lungo l’argine in via
Argine Destro Piovevo per poi proseguire su strada bianca
mentre il canale Piovevo delimita il territorio verso est
fino a raggiungere il confine amministrativo tra Padova e
Venezia.
Da questo punto la delimitazione è rappresentata da tale
confine fino all’ incrocio con la strada provinciale
Vigonovese e percorre questa in direzione sinistra verso
Villatora di Saonara lungo via III Novembre, alla fine della
quale il confine svolta a destra in via XX Settembre e
quindi a sinistra in via Mazzini fino al semaforo.
A questo incrocio, girando a sinistra in direzione Saonara,
si percorre la strada dei Vivai per uscire al primo svincolo
a destra in direzione Legnaro e quindi a sinistra in
direzione Sant’Angelo di Piove di Sacco lungo via Morosini.
Allo stop la delimitazione gira a sinistra per entrare a
Saonara in via Roma per poi proseguire diritta per la strada
che diventerà prima via Valmarana e poi via Caovilla ed
entrare quindi nel comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco
attraversando via Roma prima e via IV Novembre poi.
Superato il centro di sant’Angelo di Piove di Sacco, in
corrispondenza di una curva a gomito a sinistra di via IV
Novembre, il confine gira a destra proseguendo fino al
semaforo che incrocia la strada provinciale n. 12.
Da qui gira a destra in direzione di Piove di Sacco lungo la
via Alto Adige che successivamente diventa via Scardovara,
per girare quindi a sinistra in via T. Vecellio, che
percorre interamente fino al comune di Campolongo Maggiore
da dove, all’intersezione con via Righe, gira a destra in
direzione Corte.
Oltrepassa quindi la ferrovia e prosegue fino al semaforo in
centro del paese di Corte, da dove gira a sinistra per
arrivare al fiume Brenta e oltrepassato il ponte, gira a
sinistra in via Sampieri e quindi subito a destra in via
Fiumazzo.
Questa viene percorsa costeggiando l’argine, sino al confine
provinciale tra Padova e Venezia da dove parte, sulla
destra, il canale Cavaizza che rappresenta il limite sud-est
del territorio delimitato, fino ad arrivare sulla strada
statale n. 309 Romea.
Il confine territoriale prosegue quindi verso nord lungo la
strada statale Romea in direzione Venezia, fino al canale
Seriosa (Km. 122,100), per girare a sinistra al semaforo,
per via La Seriosa Veneta Sinistra verso località Casona;
quindi attraversa il canale per proseguire lungo via
Sabbiosa ed attraversare anche il Naviglio del Brenta e la
strada statale n. 11 Padova – Venezia.
Gira quindi a destra e poi a sinistra in via Risato e Bellin;
lungo la via incrocia lo scolo Lusore, che diventa il limite
dell’area seguendo lo scorrere naturale verso est fino al
punto di raccordo con il canale Tron.
Ripercorrendo il canale Tron verso nord si incontra via
Ghebba (prosecuzione stradale di via Risato e Bellin) ed in
direzione nord passa sotto l’autostrada A 4; si prosegue per
via Oriago fino all’incrocio con la Miranese, quindi si gira
a destra verso Mestre e poi a sinistra, verso nord, lungo
via Risorgimento in direzione Asseggiano (Palazzo
Friendenberg).
La delimitazione gira successivamente a destra e subito a
sinistra per via Martiri di Marzabotto (brevemente via della
Spiga) e via della Vigna per riprendere via Martiri verso
Case Dosa da dove, allo stop gira a sinistra lungo via
Visinoni fino a Zelarino; al semaforo che incrocia la strada
statale n. 245 Castellana gira a destra e poi a sinistra per
via Scaramuzza e poi a destra in via Paccagnella fino ad
incrociare la ferrovia la quale delimita il territorio verso
nord fino ad intersecare via Gatta.
Lasciata la ferrovia, il confine prosegue verso ovest lungo
via Gatta fino alla via Molino Marcello che percorre fino a
via Marignana, su questa gira a destra e poi a sinistra per
via
Chiesa Gardigiano fino ad incrociare via Nuova Moglianese
Gardigiano, per girare quindi a sinistra ed entrare in
frazione Cappella in comune di Scorzè.
Arrivata all’intersezione con la strada statale n, 245
Castellana, la delimitazione gira a destra in direzione
Castelfranco fino all’incrocio con via Manetti (km. 17,800)
e quindi a sinistra in direzione Fossalta di Trebaseleghe
percorrendo via S. Tiziano fino al centro di Fossalta, da
qui gira a sinistra verso Massanzago ed al primo incrocio
gira a destra per via Rustega sulla strada provinciale n. 44
per entrare quindi in comune di Camposanpiero lungo via
Fossalta.
All’incrocio la delimitazione gira a destra per via Borgo
Rustega, quindi via Guizze di Rustega ed entra in comune di
Loreggia e successivamente in comune di Camposanpiero
oltrepassando anche Muson dei Sassi.
Allo stop il confine gira a sinistra sulla strada statale n.
307 fino all’incrocio, per girare quindi a destra in
direzione Cittadella in via S. Antonio, oltrepassa la
ferrovia percorrendo la strada provinciale n. 22, esce dal
comune di Camposanpiero, attraversa la località Fratte di S.
Giustina in Colle, supera la ferrovia ed al km. 27,000 gira
a sinistra in via Militare in direzione Villa del Conte;
allo stop gira a sinistra in via Rettilineo attraversa in
centro del comune di Villa del Conte per girare quindi a
destra sulla strada provinciale n. 58 fino a San Giorgio in
Bosco; da qui il confine supera l’incrocio con la strada
statale n. 47 proseguendo fino al ponte di Carturo sul fiume
Brenta strada provinciale n. 27 Giarabassa.
Da qui è lo stesso fiume che verso valle delimita il confine
ovest dell’area interessata fino al limite amministrativo
del comune di Padova, segue questo fino all’intersezione con
la strada statale n. 47 che percorre in direzione Padova
fino al cavalcavia con l’autostrada A 4 Serenissima.
Da qui sarà detta autostrada A 4 che in direzione Venezia
delimita il territorio fino a raggiungere l’intersezione con
la strada Noventa Padovana, via Valmarana e cioè al punto di
partenza.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Riviera del
Brenta” devono essere quelle normali della zona e atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione delle uve atte a dare i vini della denominazione
di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni torbosi o eccessivamente umidi.
Per gli impianti di viti realizzati successivamente
all’entrata in vigore del presente disciplinare la densità
dei ceppi di vite, in coltura specializzata, non può essere
inferiore a
2.500 ceppi/ettaro.
Le forme di allevamento ed i sesti di impianto consentiti
sono quelli normalmente in uso nella zona e precisamente la
controspalliera singola o doppia; sono vietate le forme di
allevamento espanse a pergola, a tendone e a raggi.
La potatura deve essere adeguata alle forme di allevamento
suddette.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura
specializzata, è la seguente:
Tocai friulano 15,00 tonnellate/ettaro
Pinot bianco 13,00 tonnellate/ettaro
Pinot grigio 12,00 tonnellate/ettaro
Chardonnay 13,00 tonnellate/ettaro
Merlot 15,00 tonnellate/ettaro
Cabernet (tutte le varietà) 13,00 tonnellate/ettaro
Raboso (tutte le varietà) 14,00 tonnellate/ettaro
Refosco dal peduncolo rosso 13,00 tonnellate/ettaro
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo non deve
essere inferiore a:
Tocai 9,50%
Pinot bianco 10,00%
Pinot grigio 10,00%
Chardonnay 10,00%
Merlot 10,50%
Cabernet 10,50%
Raboso 10,00%
Refosco dal peduncolo rosso 10,50%
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate
alla produzione delle tipologie:
bianco, rosso, rosato, novello, spumante
si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà
che le compongono.
I vini a DOC “Riviera del Brenta” designati con la
specificazione “riserva” devono avere, rispettivamente, la
seguente produzione massima ad ettaro:
Cabernet 12,00 tonnellate/ettaro
Raboso 12,00 tonnellate/ettaro
Refosco dal peduncolo rosso 12,00 tonnellate/ettaro
ed il seguente titolo alcolometrico volumico naturale
minimo:
Cabernet 11,50%
Raboso 11,00%
Refosco dal peduncolo rosso 11,00%
Le uve destinate alla produzione del tipo “spumante” possono
avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,00%
purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga
espressamente indicata negli appositi registri.
Nel caso della tipologia “rosato” il quantitativo di
prodotto eccedente la resa viene preso in carico come
indicazione geografica tipica.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Riviera del
Brenta”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate
all’interno del territorio dei comuni compresi in tutto o in
parte nella delimitazione di cui all’art 3 del presente
disciplinare.
In considerazione degli usi tradizionali della zona è
consentito che le operazioni di elaborazione per la
produzione dei vini spumanti e frizzanti avvengano in tutto
il territorio della regione Veneto.
E’ consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui
all’art 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte
nei vigneti iscritti all’albo della stessa denominazione di
origine controllata, oppure con mosto concentrato e
rettificato a mezzo della concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
E’ ammessa la colmatura dei recipienti contenti vini di cui
all’art 1 entro un massimo del 5% con altri vini dello
stesso colore e della stessa annata aventi diritto alla
medesima denominazione di origine, fermo restando l’obbligo
di rispettare la presenza minima dell’85% delle varietà e
delle annate oggetto della designazione.
La tipologia “rosato” deve essere ottenuta dalla
vinificazione in rosato delle uve della tipologia “rosso”.
La tipologia “novello” deve essere ottenuta attuando il
processo della macerazione carbonica per almeno il 40% delle
uve raccolte nei vigneti iscritti all’albo di cui all’art 2.
Le tipologie “spumante”, previste all’art 1, devono essere
ottenute esclusivamente per fermentazione naturale sia in
bottiglia che a mezzo di autoclave, utilizzando i mosti o i
vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi delle varietà
di cui all’art 2.
Le tipologie “frizzanti”, previste dall’art 1, devono essere
ottenute esclusivamente per fermentazione naturale
utilizzando i mosti o vini ottenuti dai vigneti iscritti
agli albi della varietà di cui all’art 2. Possono essere
elaborati nelle versioni “secco, abboccato ed amabile”.
La resa dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma
non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine controllata. Oltre tale limite decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per l’intero
quantitativo prodotto.
Per le tipologie “spumante e frizzante” le rese suddette
sono considerate al netto delle aggiunte permesse sulla
partita (cuvée)
I vini della DOC “Riviera del Brenta” delle tipologie
“Cabernet, Raboso e Refosco dal peduncolo rosso” possono
essere designati con la menzione “riserva” solo qualora
siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento di
almeno:
due anni, di cui almeno sei mesi in botte di legno, con
decorrenza dal 1° Novembre dell’annata di produzione delle
uve.
Art 6 I vini di cui
all’art 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Riviera del Brenta bianco”:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;ù
sapore: secco o amabile, sapido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta rosso”:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta rosato”:
colore: rosato tendente al rubino vivace;
profumo: leggermente vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 17,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta rosso novello”:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
profumo: fruttato, caratteristico, persistente;
sapore: asciutto, armonico, fresco e vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta spumante”
“Riviera del Brenta Pinot bianco spumante”
“Riviera del Brenta Chardonnay spumante”:
spuma: fine, vivace e persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
profumo: delicato con caratteristiche di fruttato;
sapore: generalmente secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 6,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta bianco frizzante”
“Riviera del Brenta Pinot bianco frizzante”
Riviera del Brenta Chardonnay frizzante”:
spuma: vivace e persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
profumo: caratteristico di fruttato;
sapore: dal secco all’amabile, fruttato, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 6,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Chardonnay”:
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, caratteristico;
sapore: secco, fine, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Tocai”:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, tendente al
verdognolo;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Pino bianco”
colore: giallo paglierino scarico;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Pinot grigio”:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ramati;
profumo: delicato, intenso, caratteristico;
sapore: secco, intenso, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Merlot”:
colore: rosso rubino tendente al granata se invecchiato;
profumo: intenso, delicato ed etereo se invecchiato;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Cabernet”:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, leggermente erbaceo, sapido,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Cabernet riserva”:
colore: rosso rubino tendente al granata con l’età;
profumo: leggermente erbaceo, intenso e persistente;
sapore: asciutto, di corpo, lievemente erbaceo,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 4,50grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 23,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Raboso”:
colore: rosso rubino carico;
profumo: tipico marcato di violetta e marasca;
sapore: asciutto, rotondo, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 6,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Raboso riserva”:
colore: rosso rubino tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: netto sentore di marasca e violetta,
caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, di corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 6,50grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 25,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Refosco dal peduncolo rosso”:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, tendente all’amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Refosco dal peduncolo rosso riserva”:
colore: rosso rubino si fra granata con l’età;
profumo: caratteristico, etereo, persistente;
sapore: asciutto, di corpo, pieno, giustamente amarognolo,
sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 25,00 grammi/litro;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di
legno il sapore dei vini può rileva un sentore di legno.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazione di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e
dell’estratto secco netto.
Art 7 Nella
etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all’art 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggetti: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
Le indicazioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi
aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura
soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti
di quelli utilizzati per la denominazione di origine
controllata del vino, salvo le norme generali più
restrittive.
L’indicazione dell’annata è obbligatoria per le tipologie
“riserva e novello”.
Art 8 Per tutti i vini a
DOC “Riviera del Brenta” confezionati in bottiglie sino a 5
litri è obbligatorio l’uso della chiusura con tappo raso
bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è
consentito l’uso del tappo a vite.
Per la tappatura dei vini spumanti e frizzanti si applicano
le norme vigenti in materia.
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