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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
RIVIERA DEL BRENTA
D.O.C.

RIVIERA DEL BRENTA
D.O.C.
D.D. 21/GIUGNO/2004


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Riviera del Brenta” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso novello
rosato
spumante
Merlot
Cabernet
Cabernet riserva
Raboso
Raboso riserva
Refosco dal peduncolo rosso
Refosco dal peduncolo rosso riserva
Pinot bianco
Pinot bianco frizzante
Pinot bianco spumante
Pinot grigio
Chardonnay
Chardonnay frizzante
Chardonnay spumante
Tocai

Art 2
 I vini a DOC “Riviera del Brenta” con il riferimento al vitigno, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con le seguenti proporzioni:
Riviera del Brenta Pinot bianco:
Pinot bianco minimo 85%
Riviera del Brenta Pinot grigio:
Pinot grigio minimo 85%
Riviera del Brenta Chardonnay:
Chardonnay minimo 85%
Riviera del Brenta Tocai:
Tocai friulano minimo 85%

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatiche, idonei alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia.
Riviera del Brenta Merlot:
Merlot minimo 85%
Riviera del Brenta Cabernet:
Cabernet Sauvignon, e/o Cabernet Franc e/o Carmenère minimo 85%
Riviera del Brenta Raboso:
Raboso del Piave e/o Raboso veronese minimo 85%
Riviera del Brenta Refosco dal peduncolo rosso:
Refosco dal peduncolo rosso minimo 85%
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia.
I vigneti delle varietà:
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Carmenère
Raboso del Piave
Raboso veronese
devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna varietà.
Il vino a DOC “Riviera del Brenta” seguita dalla specificazione “bianco”, è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente proporzione:
Tocai friulano minimo 50%
altre varietà a bacca bianca , congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino ad un massimo del 50%.
Il vino a DOC “Riviera del Brenta” seguita dalla specificazione “rosso, rosso novello, rosato” , è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Merlot per almeno il 50%
altre varietà di vitigni a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino ad un massimo del 50%.
Il vino a DOC “Riviera del Brenta spumante”, è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti da vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Chardonnay minimo 60%
altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino ad un massimo del 40%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atta alla produzione dei vini a DOC “Riviera del Brenta” comprende le aree viticole del bacino del fiume Brenta ricadenti in provincia di Venezia e Padova e più precisamente il territorio dei comuni di:
tutto il territorio amministrativo:
Camponogara Dolo Fiesso d’Artico Fossò Mirano Noale Pianiga Salzano Santa Maria di Sala Spinea Stra Vigonovo Parte del territorio amministrativo:
Campagnalupìa Campolongo Maggiore Martellago Mira Scorzè Venezia
Tutti in provincia di Venezia
Tutto il territorio amministrativo:
Borgoricco Cadoneghe Campodarsego Curtarolo Massanzago S.G. delle Pertiche Vigodarzere Vigonza Villanova di C.S.P.
Parte del territorio amministrativo:
Campo San Martino Camposanpiero Limena Loreggia Noventa Padovana Padova Piove di Sacco San Giorgio in Bosco S. Giustina in Colle S. Angelo di Piove Saonara Trebaseleghe Villa del Conte
Tutti in provincia di Padova
Tale zona è così delimitata:
partendo da via Valmarana in comune di Noventa Padovana all’intersezione della autostrada A 4 Serenissima, la delimitazione prosegue lungo questa strada verso est fino al semaforo, ove gira a destra verso il centro di Noventa Padovana lungo la via Roma; superato il ponte sul canale Piovevo il confine gira a sinistra lungo l’argine in via Argine Destro Piovevo per poi proseguire su strada bianca mentre il canale Piovevo delimita il territorio verso est fino a raggiungere il confine amministrativo tra Padova e Venezia.
Da questo punto la delimitazione è rappresentata da tale confine fino all’ incrocio con la strada provinciale Vigonovese e percorre questa in direzione sinistra verso Villatora di Saonara lungo via III Novembre, alla fine della quale il confine svolta a destra in via XX Settembre e quindi a sinistra in via Mazzini fino al semaforo.
A questo incrocio, girando a sinistra in direzione Saonara, si percorre la strada dei Vivai per uscire al primo svincolo a destra in direzione Legnaro e quindi a sinistra in direzione Sant’Angelo di Piove di Sacco lungo via Morosini.
Allo stop la delimitazione gira a sinistra per entrare a Saonara in via Roma per poi proseguire diritta per la strada che diventerà prima via Valmarana e poi via Caovilla ed entrare quindi nel comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco attraversando via Roma prima e via IV Novembre poi.
Superato il centro di sant’Angelo di Piove di Sacco, in corrispondenza di una curva a gomito a sinistra di via IV Novembre, il confine gira a destra proseguendo fino al semaforo che incrocia la strada provinciale n. 12.
Da qui gira a destra in direzione di Piove di Sacco lungo la via Alto Adige che successivamente diventa via Scardovara, per girare quindi a sinistra in via T. Vecellio, che percorre interamente fino al comune di Campolongo Maggiore da dove, all’intersezione con via Righe, gira a destra in direzione Corte.
Oltrepassa quindi la ferrovia e prosegue fino al semaforo in centro del paese di Corte, da dove gira a sinistra per arrivare al fiume Brenta e oltrepassato il ponte, gira a sinistra in via Sampieri e quindi subito a destra in via Fiumazzo.
Questa viene percorsa costeggiando l’argine, sino al confine provinciale tra Padova e Venezia da dove parte, sulla destra, il canale Cavaizza che rappresenta il limite sud-est del territorio delimitato, fino ad arrivare sulla strada statale n. 309 Romea.
Il confine territoriale prosegue quindi verso nord lungo la strada statale Romea in direzione Venezia, fino al canale Seriosa (Km. 122,100), per girare a sinistra al semaforo, per via La Seriosa Veneta Sinistra verso località Casona; quindi attraversa il canale per proseguire lungo via Sabbiosa ed attraversare anche il Naviglio del Brenta e la strada statale n. 11 Padova – Venezia.
Gira quindi a destra e poi a sinistra in via Risato e Bellin; lungo la via incrocia lo scolo Lusore, che diventa il limite dell’area seguendo lo scorrere naturale verso est fino al punto di raccordo con il canale Tron.
Ripercorrendo il canale Tron verso nord si incontra via Ghebba (prosecuzione stradale di via Risato e Bellin) ed in direzione nord passa sotto l’autostrada A 4; si prosegue per via Oriago fino all’incrocio con la Miranese, quindi si gira a destra verso Mestre e poi a sinistra, verso nord, lungo via Risorgimento in direzione Asseggiano (Palazzo Friendenberg).
La delimitazione gira successivamente a destra e subito a sinistra per via Martiri di Marzabotto (brevemente via della Spiga) e via della Vigna per riprendere via Martiri verso Case Dosa da dove, allo stop gira a sinistra lungo via Visinoni fino a Zelarino; al semaforo che incrocia la strada statale n. 245 Castellana gira a destra e poi a sinistra per via Scaramuzza e poi a destra in via Paccagnella fino ad incrociare la ferrovia la quale delimita il territorio verso nord fino ad intersecare via Gatta.
Lasciata la ferrovia, il confine prosegue verso ovest lungo via Gatta fino alla via Molino Marcello che percorre fino a via Marignana, su questa gira a destra e poi a sinistra per via
Chiesa Gardigiano fino ad incrociare via Nuova Moglianese Gardigiano, per girare quindi a sinistra ed entrare in frazione Cappella in comune di Scorzè.
Arrivata all’intersezione con la strada statale n, 245 Castellana, la delimitazione gira a destra in direzione Castelfranco fino all’incrocio con via Manetti (km. 17,800) e quindi a sinistra in direzione Fossalta di Trebaseleghe percorrendo via S. Tiziano fino al centro di Fossalta, da qui gira a sinistra verso Massanzago ed al primo incrocio gira a destra per via Rustega sulla strada provinciale n. 44 per entrare quindi in comune di Camposanpiero lungo via Fossalta.
All’incrocio la delimitazione gira a destra per via Borgo Rustega, quindi via Guizze di Rustega ed entra in comune di Loreggia e successivamente in comune di Camposanpiero oltrepassando anche Muson dei Sassi.
Allo stop il confine gira a sinistra sulla strada statale n. 307 fino all’incrocio, per girare quindi a destra in direzione Cittadella in via S. Antonio, oltrepassa la ferrovia percorrendo la strada provinciale n. 22, esce dal comune di Camposanpiero, attraversa la località Fratte di S. Giustina in Colle, supera la ferrovia ed al km. 27,000 gira a sinistra in via Militare in direzione Villa del Conte; allo stop gira a sinistra in via Rettilineo attraversa in centro del comune di Villa del Conte per girare quindi a destra sulla strada provinciale n. 58 fino a San Giorgio in Bosco; da qui il confine supera l’incrocio con la strada statale n. 47 proseguendo fino al ponte di Carturo sul fiume Brenta strada provinciale n. 27 Giarabassa.
Da qui è lo stesso fiume che verso valle delimita il confine ovest dell’area interessata fino al limite amministrativo del comune di Padova, segue questo fino all’intersezione con la strada statale n. 47 che percorre in direzione Padova fino al cavalcavia con l’autostrada A 4 Serenissima.
Da qui sarà detta autostrada A 4 che in direzione Venezia delimita il territorio fino a raggiungere l’intersezione con la strada Noventa Padovana, via Valmarana e cioè al punto di partenza.
Art 4
 Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Riviera del Brenta” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione delle uve atte a dare i vini della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni torbosi o eccessivamente umidi.
Per gli impianti di viti realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare la densità dei ceppi di vite, in coltura specializzata, non può essere inferiore a
2.500 ceppi/ettaro.
Le forme di allevamento ed i sesti di impianto consentiti sono quelli normalmente in uso nella zona e precisamente la controspalliera singola o doppia; sono vietate le forme di allevamento espanse a pergola, a tendone e a raggi.
La potatura deve essere adeguata alle forme di allevamento suddette.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, è la seguente:
Tocai friulano 15,00 tonnellate/ettaro
Pinot bianco 13,00 tonnellate/ettaro
Pinot grigio 12,00 tonnellate/ettaro
Chardonnay 13,00 tonnellate/ettaro
Merlot 15,00 tonnellate/ettaro
Cabernet (tutte le varietà) 13,00 tonnellate/ettaro
Raboso (tutte le varietà) 14,00 tonnellate/ettaro
Refosco dal peduncolo rosso 13,00 tonnellate/ettaro
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo non deve essere inferiore a:
Tocai 9,50%
Pinot bianco 10,00%
Pinot grigio 10,00%
Chardonnay 10,00%
Merlot 10,50%
Cabernet 10,50%
Raboso 10,00%
Refosco dal peduncolo rosso 10,50%
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione delle tipologie:
bianco, rosso, rosato, novello, spumante
si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.
I vini a DOC “Riviera del Brenta” designati con la specificazione “riserva” devono avere, rispettivamente, la seguente produzione massima ad ettaro:
Cabernet 12,00 tonnellate/ettaro
Raboso 12,00 tonnellate/ettaro
Refosco dal peduncolo rosso 12,00 tonnellate/ettaro
ed il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
Cabernet 11,50%
Raboso 11,00%
Refosco dal peduncolo rosso 11,00%
Le uve destinate alla produzione del tipo “spumante” possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,00%
purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.
Nel caso della tipologia “rosato” il quantitativo di prodotto eccedente la resa viene preso in carico come indicazione geografica tipica.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a DOC “Riviera del Brenta”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all’interno del territorio dei comuni compresi in tutto o in parte nella delimitazione di cui all’art 3 del presente disciplinare.
In considerazione degli usi tradizionali della zona è consentito che le operazioni di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e frizzanti avvengano in tutto il territorio della regione Veneto.
E’ consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all’art 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nei vigneti iscritti all’albo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato e rettificato a mezzo della concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E’ ammessa la colmatura dei recipienti contenti vini di cui all’art 1 entro un massimo del 5% con altri vini dello stesso colore e della stessa annata aventi diritto alla medesima denominazione di origine, fermo restando l’obbligo di rispettare la presenza minima dell’85% delle varietà e delle annate oggetto della designazione.
La tipologia “rosato” deve essere ottenuta dalla vinificazione in rosato delle uve della tipologia “rosso”.
La tipologia “novello” deve essere ottenuta attuando il processo della macerazione carbonica per almeno il 40% delle uve raccolte nei vigneti iscritti all’albo di cui all’art 2.
Le tipologie “spumante”, previste all’art 1, devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale sia in bottiglia che a mezzo di autoclave, utilizzando i mosti o i vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi delle varietà di cui all’art 2.
Le tipologie “frizzanti”, previste dall’art 1, devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale utilizzando i mosti o vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi della varietà di cui all’art 2. Possono essere elaborati nelle versioni “secco, abboccato ed amabile”.
La resa dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l’intero quantitativo prodotto.
Per le tipologie “spumante e frizzante” le rese suddette sono considerate al netto delle aggiunte permesse sulla partita (cuvée)
I vini della DOC “Riviera del Brenta” delle tipologie “Cabernet, Raboso e Refosco dal peduncolo rosso” possono essere designati con la menzione “riserva” solo qualora siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno:
due anni, di cui almeno sei mesi in botte di legno, con decorrenza dal 1° Novembre dell’annata di produzione delle uve.
Art 6 I vini di cui all’art 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Riviera del Brenta bianco”:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;ù
sapore: secco o amabile, sapido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta rosso”:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta rosato”:
colore: rosato tendente al rubino vivace;
profumo: leggermente vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 17,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta rosso novello”:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
profumo: fruttato, caratteristico, persistente;
sapore: asciutto, armonico, fresco e vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta spumante”
“Riviera del Brenta Pinot bianco spumante”
“Riviera del Brenta Chardonnay spumante”:
spuma: fine, vivace e persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
profumo: delicato con caratteristiche di fruttato;
sapore: generalmente secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 6,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta bianco frizzante”
“Riviera del Brenta Pinot bianco frizzante”
Riviera del Brenta Chardonnay frizzante”:
spuma: vivace e persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
profumo: caratteristico di fruttato;
sapore: dal secco all’amabile, fruttato, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 6,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Chardonnay”:
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, caratteristico;
sapore: secco, fine, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Tocai”:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, tendente al verdognolo;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Pino bianco”
colore: giallo paglierino scarico;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Pinot grigio”:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ramati;
profumo: delicato, intenso, caratteristico;
sapore: secco, intenso, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Merlot”:
colore: rosso rubino tendente al granata se invecchiato;
profumo: intenso, delicato ed etereo se invecchiato;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Cabernet”:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, leggermente erbaceo, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Cabernet riserva”:
colore: rosso rubino tendente al granata con l’età;
profumo: leggermente erbaceo, intenso e persistente;
sapore: asciutto, di corpo, lievemente erbaceo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 4,50grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 23,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Raboso”:
colore: rosso rubino carico;
profumo: tipico marcato di violetta e marasca;
sapore: asciutto, rotondo, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 6,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Raboso riserva”:
colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: netto sentore di marasca e violetta, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, di corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 6,50grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 25,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Refosco dal peduncolo rosso”:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, tendente all’amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
“Riviera del Brenta Refosco dal peduncolo rosso riserva”:
colore: rosso rubino si fra granata con l’età;
profumo: caratteristico, etereo, persistente;
sapore: asciutto, di corpo, pieno, giustamente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 25,00 grammi/litro;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rileva un sentore di legno.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto.
Art 7 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggetti: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata del vino, salvo le norme generali più restrittive.
L’indicazione dell’annata è obbligatoria per le tipologie “riserva e novello”.
Art 8 Per tutti i vini a DOC “Riviera del Brenta” confezionati in bottiglie sino a 5 litri è obbligatorio l’uso della chiusura con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.
Per la tappatura dei vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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