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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ROCCAMONFINA
I.G.T.

ROCCAMONFINA
I.G.T.
D.M. 22/Novembre/1995
Modificato D.M. 9/Aprile/1996
Modificato D.D. 19/Luglio/2000


Art 1
La indicazione geografica tipica “Roccamonfina”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
 La IGT “Roccamonfina” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco amabile
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso amabile
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato amabile
rosato frizzante
I vini ad IGT “Roccamonfina” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta.
I vini ad IGT “Roccamonfina” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Coda di Volpe
Falanghina
Fiano
Greco
Piedirosso
Primitivo
Sciascinoso
è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore analogo provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Roccamonfina” con la specificazione del vitigno Falanghina possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e passito.

Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Roccamonfina” comprende le aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di:
Caianello Carinola Cellole Conca della Campania
Galluccio Francolise Calvi Risorta Rocchetta e Croce Riardo
Pietramelara Roccaromana Pietravairano Vairano Patenora
Presenzano Tora e Piccilli Marzano Appio Mignano Montelungo
San Pietro Infine Rocca d’Evandro Sessa Aurunca Falciano del Massico
Mondragone Sparanise Roccamonfina Teano
in provincia di Caserta.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Roccamonfina” non deve essere superiore a:
Roccamonfina bianco, rosso e rosato 14,00 tonnellate/ettaro
Roccamonfina con vitigno 13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Roccamonfina” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Roccamonfina bianco 10,00% vol.;
Roccamonfina rosso 10,50% vol.;
Roccamonfina rosato 10,50% vol.;
Roccamonfina frizzante 9,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito che non deve essere superiore al 50%.

Art 6
 I vini ad IGT “Roccamonfina”, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Roccamonfina bianco 10,50% vol.;
Roccamonfina rosso 11,00% vol.;
Roccamonfina novello 11,00% vol.;
Roccamonfina rosato 11,00% vol.;
Roccamonfina passito 15,00% vol.

Art 7
 Alla IGT “Roccamonfina” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Roccamonfina” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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