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D.P.R. 18
marzo 1985
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vino "Roero".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Roero" è riservata
ai vini bianchi e rossi rispondenti alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione "Roero" senza altra indicazione è riservata
al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi
la seguente composizione varietale:
Nebbiolo dal 95 al 98 per cento;
Arneis dal 2 al 5 per cento.
Possono, inoltre, concorrere congiuntamente o disgiuntamente
le uve provenienti da vitigni raccomandati per la provincia
di Cuneo e presenti nei vigneti fino ad un massimo dei 3 per
cento.
La denominazione "Roero" con l'indicazione del vitigno
Arneis è riservata al vino ottenuto da uve di vigneti
costituiti esclusivamente dal corrispondente vitigno.
Il nome del vitigno dovrà essere indicato in etichetta a
fianco o immediatamente al di sotto della denominazione di
origine, in caratteri di dimensioni non superiori a quelli
usati per la denominazione di origine stessa.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende i territori del "Roero"
più idonei a garantire al vino caratteristiche di cui al
presente disciplinare di produzione.
Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il
territorio amministrativo dei comuni di: Canale, Corneliano
di Alba, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei
comuni di: Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo,
Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero,
Monteu Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S.
Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno.
Tale zona è così delimitata: ... omissis.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione di vini "Roero" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 10 del decreto
dei presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,
unicamente i terreni di giacitura collinare, di orientamento
adatto e di natura preminentemente siliceo-argillosa.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e
non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione di uva ammessa per il vino "Roero" non deve
essere superiore a 80 q.li per ettaro in coltura
specializzata.
La produzione di uva ammessa per il vino "Roero" Arneis non
deve essere superiore a 100 q.li per ettaro in coltura
specializzata.
A tali limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, le
produzioni dovranno essere riportate attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché le produzioni globali dei
rispettivi vigneti non superino del 20% i limiti medesimi.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, può stabilire limiti massimi di
produzione o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a
quelli fissati nel presente disciplinare dandone immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni
di origine dei vini.
Le rese massime delle uve in vino non devono essere
superiori al 70%. La eventuale eccedenza non avrà diritto
alla D.O.C.
Art. 5.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno:
11 gradi per il vino "Roero"; 10 gradi per il vino "Roero"
Arneis.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei
comuni di cui territorio è in tutto o in parte compreso
nella zona di produzione delimitata nel precedente articolo
3.
Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di
produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate
anche nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo,
Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane
Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte, Montelupo Albese,
Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga, Sinio, Treiso,
Verduno in provincia di Cuneo.
E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, su richiesta delle aziende interessate, di
consentire, ai fini dell'impiego della denominazione "Roero"
che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui
all'articolo 3 possano essere vinificate in stabilimenti
situati nei territori delle provincie di Cuneo, Asti ed
Alessandria a condizione che le dette aziende:
1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere
degli organi tecnici della regione Piemonte sulla
rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione;
2) dimostrino la tradizionalità di tali operazioni, previa
attestazione della competente camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura;
3) dichiarino che le cantine in cui si effettua la
vinificazione sono di proprietà delle aziende stesse.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le
proprie peculiari caratteristiche.
Il vino "Roero" non può essere immesso al consumo prima del
l° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle
uve.
Art. 6.
Il vino "Roero" all'atto dell'immissione al consumo deve
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, più o meno intenso, con riflessi
granati se invecchiato;
odore: delicato, fragrante, fruttato e con profumo
caratteristico etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, di buon corpo, vellutato, armonico di
buona persistenza;
gradazione alcolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Il vino "Roero" Arneis all'atto dell'immissione al consumo
deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino più o meno intenso, con riflessi
leggermente ambrati;
odore: delicato, fresco ed erbaceo;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo ed erbaceo;
gradazione alcolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
E' facoltà dei Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Il vino "Roero" ottenuto da uve atte ad assicurare al vino
una gradazione alcolica complessiva minima naturale di
almeno 11,5 gradi qualora sia immesso al consumo con una
gradazione alcolica complessiva minima di 12 gradi, può
portare in etichetta la menzione "superiore".
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Roero" e "Roero"
Arneis per la commercializzazione e le relative chiusure
devono essere di tipo tradizionale.
Sulle etichette deve sempre figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
La denominazione di origine controllata "Roero" Arneis può
essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto
con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal
presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative
per la preparazione degli spumanti.
La spumantizzazione dei vino "Roero" Arneis deve avvenire
entro la zona di vinificazione prevista dall'articolo 5 del
presente disciplinare di produzione.
Art. 9.
Alla denominazione "Roero" è vietata l'aggiunta di qualsiasi
menzione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati o
consorzi purché non abbiano significato laudativo e non
siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso
di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni,
cascine, tenute, zone e località comprese nella zona
delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Art. 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Roero" vino che non risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a
norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. |