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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ROMAGNA ALBANA SPUMANTE
DOC

ROMAGNA ALBANA SPUMANTE
D.M. 5/GIUGNO/1995
D.O.C.


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Romagna Albana spumante” è riservata al vino spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino spumante a DOC “Romagna Albana spumante” deve essere ottenuto da uve, prodotte nella zona di produzione di cui al successivo art. 3, del vitigno:
Albana al 100%
Art 3
 La zona di produzione del vino spumante a DOC “Romagna Albana spumante” comprende, in tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Castrocaro e Terra del sole Forlì Forlimpopoli
Meldola Bertinoro Cesena
Montiano Roncofreddo Savignano sul Rubicone
Longiano
Tutti in provincia di Forlì
Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle e così delimitato
Comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 via Emilia.
Comune diCesena: dal confine con il comune di Savignano sul Rubicone segue la strada statale n. 9 fino all’incontro di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini – Bologna, che segue fino all’incontro con la strada statale n. 71 bis, da questa prende per la via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71 bis, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, San Egidio, via comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D’Altri sino al Fiume Savio e l’ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 via Emilia a nord della città (km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli.
Comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena, segue la strada statale n. 9 fino all’incontro con la via della Madonna che segue fino all’incontro con la ferrovia Rimini – Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all’incontro con via San Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì.
Comune di Forli: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all’incontro con via San Siboni, segue questa via e poi le vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte San Michele, Gorizia, Isonzo, da quest’ultima segue la ferrovia Rimini – Bologna fino al casello del km. 59,000, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.
Intero o in parte il territorio dei comuni di:
Riolo Terme Faenza Casola Valsenio
Brisighella Castelbolognese
Tutti in provincia di Ravenna
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue:
Comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini – Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l’argine sinistro del Fiume Lamone, e poi per via San Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana, Borgo San Rocco, Granarolo, Provelta. San Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese.
Comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini – Bologna.
Intero o parte del territorio dei comuni di:
Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel San Pietro Terme
Dozza Imolese Fontanelice Imola
Ozzano Emilia
Tutti in provincia di Bologna.
Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:
Comune di Imola: dalla ferrovia Rimini – Bologna sino all’incrocio con la strada statale Selice, segue la stessa sino all’incontro con la via provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all’ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo.
Comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini – Bologna.
Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a DOC “Romagna Albana spumante” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Il sistema d’impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino “Romagna Albana spumante” non deve essere superiore a:
9,00 tonn./ettaro
di vigneto in coltura specializzata e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere portata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 50%.
Qualora la resa superi questo limite, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Art 5
Le operazioni di vinificazione per la elaborazione del prodotto base devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio delle province di Forlì, Ravenna e dei comuni di Bologna e Castelguelfo in provincia di Bologna.
Le uve destinate alla produzione del prodotto base, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
13,00% vol.
e dopo essere state sottoposte a leggero appassimento, del:
16,00% vol.
La fermentazione del mosto può essere effettuata, anche in parte, nelle tradizionali botti di rovere.
Le operazioni di preparazione del vino spumante a DOC “Romagna Albana spumante”, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento debbono essere effettuate nell’ambito dei territori delle province di Bologna, Forlì e Ravenna.
Art 6
 Il vino spumante a DOC “Romagna Albana spumante”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo dorato;
profumo: caratteristico, intenso, delicato;
sapore: dolce, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
zuccheri riduttori minimi: 60,0 g/l;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
pH Massimo: 3,2
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati, per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
 Sulle bottiglie contenenti il vino spumante a DOC “Romagna Albana spumante” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
E’ vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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