|
Art 1
La denominazione di origine controllata “Romagna
Albana spumante” è riservata al vino spumante che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art 2
Il vino spumante a DOC “Romagna Albana spumante” deve
essere ottenuto da uve, prodotte nella zona di produzione di cui al
successivo art. 3, del vitigno:
Albana al 100%
Art 3
La zona di produzione del vino spumante a DOC
“Romagna Albana spumante” comprende, in tutto o in parte, il
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Castrocaro e Terra del sole Forlì Forlimpopoli
Meldola Bertinoro Cesena
Montiano Roncofreddo Savignano sul Rubicone
Longiano
Tutti in provincia di Forlì
Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e
Forlì, il limite a valle e così delimitato
Comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 via
Emilia.
Comune diCesena: dal confine con il comune di Savignano sul Rubicone
segue la strada statale n. 9 fino all’incontro di questa con via
Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla
ferrovia Rimini – Bologna, che segue fino all’incontro con la strada
statale n. 71 bis, da questa prende per la via comunale Redichiaro,
per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71
bis, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, San Egidio, via comunale
Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D’Altri
sino al Fiume Savio e l’ippodromo comunale per ricongiungersi poi
alla statale n. 9 via Emilia a nord della città (km. 30,650) che
percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli.
Comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena, segue
la strada statale n. 9 fino all’incontro con la via della Madonna
che segue fino all’incontro con la ferrovia Rimini – Bologna, indi
prosegue lungo la stessa sino all’incontro con via San Leonardo.
Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che
percorre fino al confine del comune di Forlì.
Comune di Forli: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la
strada statale n. 9 fino all’incontro con via San Siboni, segue
questa via e poi le vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci,
Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte San
Michele, Gorizia, Isonzo, da quest’ultima segue la ferrovia Rimini –
Bologna fino al casello del km. 59,000, poi per via Zignola si
ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre
fino al confine con il comune di Faenza.
Intero o in parte il territorio dei comuni di:
Riolo Terme Faenza Casola Valsenio
Brisighella Castelbolognese
Tutti in provincia di Ravenna
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è
delimitato come segue:
Comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo
incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla
ferrovia Rimini – Bologna che percorre fino ad incontrarsi con
l’argine sinistro del Fiume Lamone, e poi per via San Giovanni e per
le vie Formellino, Ravegnana, Borgo San Rocco, Granarolo, Provelta.
San Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord
della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di
Castelbolognese.
Comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini – Bologna.
Intero o parte del territorio dei comuni di:
Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel San Pietro Terme
Dozza Imolese Fontanelice Imola
Ozzano Emilia
Tutti in provincia di Bologna.
Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i
seguenti:
Comune di Imola: dalla ferrovia Rimini – Bologna sino all’incrocio
con la strada statale Selice, segue la stessa sino all’incontro con
la via provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio
confine comunale all’ingresso della predetta strada nel comune di
Castel Guelfo.
Comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini – Bologna.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino spumante a DOC “Romagna Albana
spumante” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Il sistema d’impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono
essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare
le caratteristiche dell’uva e del vino.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino
“Romagna Albana spumante” non deve essere superiore a:
9,00 tonn./ettaro
di vigneto in coltura specializzata e a tale limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere portata attraverso
un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non
superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro
nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 50%.
Qualora la resa superi questo limite, l’eccedenza non avrà diritto
alla denominazione di origine controllata.
Art 5
Le operazioni di vinificazione per la elaborazione del
prodotto base devono essere effettuate nell’interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito
dell’intero territorio delle province di Forlì, Ravenna e dei comuni
di Bologna e Castelguelfo in provincia di Bologna.
Le uve destinate alla produzione del prodotto base, devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
13,00% vol.
e dopo essere state sottoposte a leggero appassimento, del:
16,00% vol.
La fermentazione del mosto può essere effettuata, anche in parte,
nelle tradizionali botti di rovere.
Le operazioni di preparazione del vino spumante a DOC “Romagna
Albana spumante”, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma
e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento
debbono essere effettuate nell’ambito dei territori delle province
di Bologna, Forlì e Ravenna.
Art 6
Il vino spumante a DOC “Romagna Albana spumante”,
all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo dorato;
profumo: caratteristico, intenso, delicato;
sapore: dolce, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
zuccheri riduttori minimi: 60,0 g/l;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
pH Massimo: 3,2
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati, per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Sulle bottiglie contenenti il vino spumante a DOC
“Romagna Albana spumante” deve figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
E’ vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
|