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Articolo 1
L'indicazione geografica tipica "Romangia", accompagnata o meno
dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Articolo 2
L'indicazione geografica tipica "Romangia" è riservata ai seguenti
vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica "Romangia" bianchi, rossi e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Sassari, a bacca di colore
corrispondente.
L'indicazione geografica tipica "Romangia" con la specificazione di
uno dei vitigni (Divieto riferimento vitigno Tocai, D.m. 26 febbraio
1998, pagina 1738) raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Sassari, con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò,
Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e
Vernaccia, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Sassari, fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica "Romangia" con la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo,
possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché
novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Romangia"
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:
Castelsardo, Osilo, Sennori, Sorso, Valledoria, in provincia di
Sassari.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata,
nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Romangia",
accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve
essere superiore a tonnellate 16 (limite da elevare del 20%, vedi
D.m. 2/8/1996) per tutte le tipologie.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica "Romangia", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimodi:
9,5% per i bianchi;
10% per i rosati;
10% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,5% vol.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% (limite da aumentare, vedi D.m. 2/8/96)
per tutti i tipi di vino.
Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica "Romangia", anche con la
specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
"Romangia" bianco:10%;
"Romangia" rosso: 11%;
"Romangia" rosato: 10,5%;
"Romangia" novello: 11,0%;
"Romangia" frizzante:10,5%.
Articolo 7
All'indicazione geografica tipica "Romangia", è vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Ai sensi dell'articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164,
l'indicazione geografica tipica "Romangia" può essere utilizzata
come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
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