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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
RONCHI DI BRESCIA
IGT

RONCHI DI BRESCIA
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995
Modifica D.D. 29/Marzo/2005

Art 1
La indicazione geografica tipica “Ronchi di Brescia”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
 La IGT “Ronchi di Brescia” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso novello
I vini bianchi ad IGT “Ronchi di Brescia” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente:
Chardonnay
Invernenga
Pinot bianco
Trebbiano di Soave
Trebbiano toscano
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 15%.
I vini rossi ad IGT “Ronchi di Brescia” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni a bacca rossa, da soli o congiuntamente:
Marzemino
Barbera
Schiava
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Merlot
Incrocio Terzi n. 1
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
La IGT “Ronchi di Brescia novello” è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti da vigneti, aventi nell’ambito aziendale la presenza dei seguenti vitigni per almeno il 70%:
Marzemino
Merlot
Sangiovese
Barbera
Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa autorizzate e/o raccomandate per la provincia di Brescia e presenti nei vigneti nella misura massima del 30% del totale.
La IGT “Ronchi di Brescia novello passito” è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve a bacca bianca, provenienti dai vigneti, aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione varietale:
Invernenga minimo 85%
Possono concorrere alla produzione le uve a bacca bianca autorizzate e/o raccomandate per la provincia di Brescia e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Ronchi di Brescia” comprende l’intero territorio dei comuni di:
Brescia Botticino Cellatica Rezzato
Nuvolera Nuvolento Concesio Collebeato
Villa Carcina Bovezzo Nave Caino
in provincia di Brescia.
Art 4
 
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Ronchi di Brescia” per le tipologie bianco, rosso e rosato con o senza la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Ronchi di Brescia”, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Ronchi di Brescia bianco 10,00% vol.;
Ronchi di Brescia rosso 10,00% vol.;
Ronchi di Brescia rosso novello 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia passito 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia Marzemino 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia Merlot 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia Cabernet 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia Invernenga 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia Chardonnay 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia Pinot bianco 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia Barbera 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia Schiava 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia Trebbiano 10,50% vol.;
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.
Art 6
I vini ad IGT “Ronchi di Brescia” anche con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Ronchi di Brescia bianco 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia rosso 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia novello 11,00% vol.;
Ronchi di Brescia Marzemino 11,00% vol.;
Ronchi di Brescia Merlot 11,00% vol.;
Ronchi di Brescia Cabernet 11,00% vol.;
Ronchi di Brescia Invernenga 11,00% vol.;
Ronchi di Brescia Chardonnay 11,00% vol.;
Ronchi di Brescia Pinot bianco 11,00% vol.;
Ronchi di Brescia Barbera 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia Schiava 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia Trebbiano 10,50% vol.;
Ronchi di Brescia passito 15,00% vol.;
Art 7
Alla IGT “Ronchi di Brescia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Ronchi di Brescia” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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