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Art 1
La denominazione di origine controllata “Rosso
Barletta” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Rosso Barletta” deve essere ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:
Uva di Troia minimo 70%
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti dai vitigni:
Montepulciano, Sangiovese e Malbech presenti nai vigneti, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
La presenza nei vigneti del vitigno Malbech non dovrà essere
superiore al 10% del totale delle viti.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC
“Rosso Barletta” devono essere prodotte nella zona indicata che
comprende in tutto il territorio amministrativo del comune di
Barletta
ed in parte quello dei comuni di
Andria Trani
in provincia di Bari
e tutto il territorio amministrativo del comune di
San Ferdinando di Puglia Trinitapoli
in provincia di Foggia
Tale zona è così delimitata:
partendo dal centro abitato di Barletta sulla costa, il limite segue
quest’ultima verso nord – ovest fino alla foce del fiume Ofanto dove
incrocia il confine comunale di Margherita di Savoia, che segue
prima in direzione sud e poi in direzione nord – ovest fino al punto
in cui si dirama da quello di Trinitapoli, all’altezza del km.
26,000 della strada statale n. 159.
Da qui segue, nella stessa direzione, il confine comunale di
Trinitapoli per la parte occidentale fino ad incrociare quello di
San Ferdinando di Puglia in prossimità della masseria De Biase,
segue quindi quest’ultimo confine comunale in direzione sud prima e
nord poi, lungo il corso del fiume Ofanto, fino ad incontrare quello
del comune di Barletta.
Procede lungo questi in direzione sud – est sino alla quota 127 in
località Cappella dove, segue in direzione ovest, la strada per
Andria e giunto alla circonvallazione del centro abitato, prosegue
lungo questa a nord della città fino ad incontrare la strada per
Corato (strada statale Andrianese – Coratina) che segue fino al km.
42,800 circa dove incrocia il confine comunale di Trani.
Lungo questi prosegue verso nord – est fino alla costa, segue quindi
la medesima in direzione nord – ovest, raggiunge il centro abitato
di Barletta da dove è iniziata la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Rosso Barletta” devono
essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti
a conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930,
unicamente i vigneti ubicati su terreni di medio impasto o tendenti
allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità, sono
da considerarsi esclusi i terreni umidi o salmastri.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Rosso Barletta”, in vigneti a coltura specializzata, non deve
essere superiore a:
15,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’interno
della zona di produzione di cui all’articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona
di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Rosso Barletta”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
11,50% vol.
Nella vinificazio0ne sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Rosso Barletta”, all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: dal rosso rubino granata tende ad assumere riflessi
aranciati con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Rosso Barletta” qualora venga sottoposto
ad un periodo di invecchiamento di almeno:
due anni, di cui almeno uno in botti di legno
può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “invecchiato”.
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art 8
Alla DOC “Rosso Barletta” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa della quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimenti
a nomi, ragioni sociali e marchi privati privi di significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di
produzione di cui all’articolo 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato
ottenuto.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Rosso Barletta” vino che non
risponde alle condizi0oni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R.
12/Luglio/1963 n. 930. |