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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ROSSO BARLETTA
D.O.C.

ROSSO BARLETTA
D.O.C.
D.P.R. 1/GIUGNO/1977

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Rosso Barletta” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
Il vino a DOC “Rosso Barletta” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:
Uva di Troia minimo 70%
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:
Montepulciano, Sangiovese e Malbech presenti nai vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
La presenza nei vigneti del vitigno Malbech non dovrà essere superiore al 10% del totale delle viti.

Art 3
 Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Rosso Barletta” devono essere prodotte nella zona indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo del comune di
Barletta
ed in parte quello dei comuni di
Andria Trani
in provincia di Bari
e tutto il territorio amministrativo del comune di
San Ferdinando di Puglia Trinitapoli
in provincia di Foggia
Tale zona è così delimitata:
partendo dal centro abitato di Barletta sulla costa, il limite segue quest’ultima verso nord – ovest fino alla foce del fiume Ofanto dove incrocia il confine comunale di Margherita di Savoia, che segue prima in direzione sud e poi in direzione nord – ovest fino al punto in cui si dirama da quello di Trinitapoli, all’altezza del km. 26,000 della strada statale n. 159.
Da qui segue, nella stessa direzione, il confine comunale di Trinitapoli per la parte occidentale fino ad incrociare quello di San Ferdinando di Puglia in prossimità della masseria De Biase, segue quindi quest’ultimo confine comunale in direzione sud prima e nord poi, lungo il corso del fiume Ofanto, fino ad incontrare quello del comune di Barletta.
Procede lungo questi in direzione sud – est sino alla quota 127 in località Cappella dove, segue in direzione ovest, la strada per Andria e giunto alla circonvallazione del centro abitato, prosegue lungo questa a nord della città fino ad incontrare la strada per Corato (strada statale Andrianese – Coratina) che segue fino al km. 42,800 circa dove incrocia il confine comunale di Trani.
Lungo questi prosegue verso nord – est fino alla costa, segue quindi la medesima in direzione nord – ovest, raggiunge il centro abitato di Barletta da dove è iniziata la delimitazione.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Rosso Barletta” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità, sono da considerarsi esclusi i terreni umidi o salmastri.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Rosso Barletta”, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
15,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Rosso Barletta” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
11,50% vol.
Nella vinificazio0ne sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art 6
 Il vino a DOC “Rosso Barletta”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal rosso rubino granata tende ad assumere riflessi aranciati con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
Il vino a DOC “Rosso Barletta” qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno:
due anni, di cui almeno uno in botti di legno
può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “invecchiato”.
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.

Art 8
 Alla DOC “Rosso Barletta” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa della quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati privi di significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di
produzione di cui all’articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art 9
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Rosso Barletta” vino che non risponde alle condizi0oni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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