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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ROSSO CANOSA
D.O.C.

ROSSO CANOSA
D.O.C.
D.P.R. 24/FEBBRAIO/1979

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Rosso Canosa” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
Il vino a DOC “Rosso Canosa” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti, composti dal vitigno:
Uva di Troia minimo 65%
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:
Montepulciano e Sangiovese presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35% con la presenza del vitigno Sangiovese limitata al 15% del totale delle viti.
E’ consentita inoltre la presenza nei vigneti di altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce fino ad un massimo del 5% del totale delle viti.

Art 3
 Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Rosso Canosa” devono essere prodotte nell’intero territorio amministrativo di:
Canosa di Puglia in provincia di Bari

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Rosso Canosa” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Rosso Canosa”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
14,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’interno della zona delimitata dall’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni limitrofi di:
Barletta Andria Minervino Murge
in provincia di Bari.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art 6
 Il vino a DOC “Rosso Canosa”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso,gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, di buon corpo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 Il vino a DOC “Rosso Canosa” qualora provenga da uve che assicurano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
e venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di:
due anni di cui almeno uno in botti di legno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
può portare in etichetta la menzione aggiuntiva “riserva”.
Il vino a DOC “Rosso Canosa riserva”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente all’aranciato con l’età;
profumo: intenso, etereo, alcolico, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, sapido, giustamente tannico e con retrogusto
piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;

Art 8
 L’indicazione della DOC “Rosso Canosa” può essere accompagnata dalla menzione specifica geografica tradizionale di origine classica “Canusium”.
Tale menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata “Rosso Canosa”.

Art 9
 Alla DOC “Rosso Canosa” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non sventi significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino a DOC “Rosso Canosa” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
Tale indicazione è comunque obbligatoria se compare in etichetta la menzione “Rosso Canosa riserva”.

Art 10
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Rosso Canosa” vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell’articolo 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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