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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Rosso Conero” è riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Rosso Conero” deve essere
ottenuto dalle uve prodotte da vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Montepulciano minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino al
15%, tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa,
idonei alla coltivazione nella regione Marche.
Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Rosso
Conero” comprende l’intero territorio comunale di:
Ancona Offagna Camerano Sirolo Numana E parte dei comuni di:
Castelfidardo Osimo
Tutti in provincia di Ancona.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario:
via San Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia
Ancona-Pescara al km 223,773; strada Case Romani sino alla
casa cantoniera del km 318,646 della strada statale n. 16
Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine
di Loreto e Recanati sino alla ex strada nazionale Flaminia
e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada
Acquaviva- Laghi ed indi la strada provinciale Val Musone
che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al
bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La
Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla
provinciale Chiaravallese (bivio di Offagna); dal bivio di
Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna,
sino al confine comunale di Offagna.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Rosso
Conero”devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le
specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo di cui all’art 10 del DPR n. 930 del 12/07/1993, i
vigneti bene esposti, con esclusione di quelli impiantati in
terreni umidi e non soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque
atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del
vino.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima ammessa per la produzione del vino a DOC
“Rosso Conero”, in coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
13,00 tonnellate/ettaro.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
La resa massima ammessa per la produzione del vino a DOC
“Rosso Conero”, in coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
13,00 tonnellate/ettaro.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra indicato la
eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata, oltre il 75% decade per l’intero quantitativo
prodotto il diritto alla denominazione di origine
controllata.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in
tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel
precedente art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate anche nelle località denominate: Barcaglione
Guastuglia
Del comune di Falconara Marittima in provincia di Ancona.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire ai
fini dell’impiego della denominazione di origine controllata
“Rosso Conero”, che le uve prodotte nel territorio di
produzione di cui all’art 3 possano essere vinificate in
cantine situate al di fuori ma nelle immediate vicinanze del
territorio precisato nei precedenti commi e, comunque
all’interno della provincia di Ancona, a condizione che le
aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti
alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere
alla stessa data terreni vitati iscritti all’albo dei
vigneti del vino a DOC “Rosso Conero”; le dette aziende
agricole presentino richiesta motivata e corredata dal
parere degli organi tecnici della regione Marche sulla
rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla
reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve
iscritte all’albo dei vigneti; le cantine di cui trattasi
siano di proprietà delle rispettive aziende; in dette
cantine le aziende interessate vinifichino, per la DOC di
cui al presente disciplinare; soltanto le uve prodotte nei
propri terreni vitati iscritti all’albo dei vigneti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino DOC “Rosso Conero” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Rosso Conero 11,50%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a
conferire al vino le proprie caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Rosso Conero” all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino:
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nell’etichettatura, designazione e
presentazione del vino a DOC “Rosso Conero” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, superiore, riserva, vecchio,
scelto, selezionati e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e
consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,
fattorie, zone, aree, località e mappali compresi nella zona
delimitata nel precedente art 3 dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC
“Rosso Conero” deve figurare l’annata di produzione delle
uve.
Art 8
La tappatura dei recipienti può essere eseguita
utilizzando sughero o altri materiali innovativi. |