Articolo 1
La denominazione di origine controllata
“Rosso Canosa” è riservata al vino rosso
che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente
disciplinare.
Articolo 2
Il vino “Rosso Canosa” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti, composti dal vitigno uva di
Troia, la cui presenza minima non dovrà
essere inferiore al 65%. Possono
concorrere alla produzione di detto vino
anche le uve provenienti dai vitigni
Montepulciano, Sangiovese, presenti nei
vigneti, da soli o congiuntamente, fino
a un massimo del 35%.
La presenza nei vigneti del vitigno
Sangiovese non dovrà superare il 15% del
totale delle viti.
E’ consentita inoltre la presenza nei
vigneti di altri vitigni “raccomandati”
fino ad un massimo del 5% del totale
delle viti.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del
vino “Rosso Canosa” devono essere
prodotte nel territorio amministrativo
del Comune di Canosa di Puglia.
Articolo 4
Le condizioni ambientali di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei
vini a denominazione di origine
controllata di cui all’articolo 1 devono
essere quelle tradizionali della zona di
produzione e comunque atte a conferire
alle uve e al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati
o comunque atti a non modificare le
caratteristiche dell’uva e del vino.
La resa massima di uva ammessa alla
produzione del vino di cui all’articolo
1 non deve essere superiore a q.li 140
per ettaro di vigneto in coltura
specializzata. A detto limite anche in
annate eccezionalmente favorevoli la
resa dovrà essere riportata attraverso
un’accurata cernita delle uve purché la
produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione, ivi
compreso l’invecchiamento obbligatorio,
devono essere effettuate all’interno
della zona di produzione di cui
all’articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali, è consentito che tali
operazioni siano effettuate nell’intero
territorio dei comuni limitrofi di:
Barletta, Andria e Minervino Murge.
Le uve destinate alla vinificazione
devono assicurare una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di
11,5.
Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche
tradizionali o comunque atte a conferire
al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Articolo 6
Il vino “Rosso Canosa” all’atto
dell’immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: rosso rubino, più o meno
intenso tendente ad assumere riflessi
arancioni con l’invecchiamento,
- odore: vinoso, alcolico gradevole, con
profumo caratteristico,
- sapore: asciutto, sapido di buon
corpo, giustamente tannico con
retrogusto amarognolo gradevole,
- gradazione alcolica minima
complessiva: 12%,
- estratto secco netto minimo: 21 per
mille.
E’ in facoltà del ministro
dell’Agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i
limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Articolo 7
Il vino “Rosso Canosa” qualora provenga
da uve con una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di 12,5 e
venga sottoposto a un periodo di
invecchiamento di almeno due anni, di
cui almeno un anno in botti di legno, se
immesso al consumo con una gradazione
alcolica complessiva minima di 13, può
portare in etichetta la menzione
aggiuntiva di “riserva”.
Il periodo di invecchiamento decorre dal
10° novembre dell’anno di produzione
delle uve.
Articolo 8
L’indicazione della denominazione di
origine controllata “Rosso Canosa” può
essere accompagnata dalla menzione
specifica geografica tradizionale di
origine classica “Canusium”.
Tale menzione dovrà figurare in
etichetta con caratteri tipografici non
superiori alla metà di quelli utilizzati
per indicare la denominazione di origine
controllata.
Articolo 9
Alla denominazione di cui all’articolo 1
è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quella
prevista nel presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi
“superiore”, “fine”, “scelto”,
“selezionato” e simili.
E’ tuttavia consentito l’uso di
indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati
non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di
indicazioni che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
località, comprese nella zona delimitata
nel precedente articolo 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui
il vino così qualificato è stato
ottenuto.
Sulle bottiglie e sugli altri recipienti
contenenti il vino “Rosso Canosa”
invecchiato può figurare l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve
purché veritiera e documentabile.
Tale menzione è comunque obbligatoria se
compare in etichetta la menzione
aggiuntiva “riserva”.
Articolo 10
Chiunque produce, vende, pone in
vendita, o comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di origine
controllata “Rosso Canosa” vini che non
rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a
norma dell’art. 28 del Dpr 12 luglio
1963, n.° 930.








