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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ROSSO DI CERIGNOLA
D.O.C.

ROSSO DI CERIGNOLA
D.O.C.
D.P.R. 26/GIUGNO/1974

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Rosso di Cerignola” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
 Il vino a DOC “Rosso di Cerignola” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Uva di Troia minimo 55%
Negro amaro dal 15 al 30%
Sangiovese, Barbera, Montepulciano, Malbeck e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%.

Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Rosso di Cerignola” devono essere prodotte nella zona che comprende l’intero territorio comunale di:
Cerignola (salvo la parte non idonea a produzione vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione);
l’intero territorio dei comuni di:
Stornara Stornarella
le isole amministrative di:
Ascoli Satriano incluse nel territorio amministrativo del comune di Cerignola;
tutti in provincia di Foggia
Tale zona è così delimitata:
partendo dal km. 9,000 della strada statale n. 98, il limite segue il confine meridionale ed occidentale del comune di Cerignola fino ad incrociare, sulla Marana La Pidocchiosa, quello di Stornarella che segue prima verso ovest poi verso nord fino all’incrocio con il confine comunale di Stornara (località Tre confini).
Prosegue lungo il confine di Stornara verso nord e poi verso est sino in prossimità del km. 703,000 della strada statale n. 16 Adriatica, da dove segue verso nord il confine di Cerignola sino all’incrocio con il canale Carapellotto e quindi lungo questi, verso est, raggiunge la strada per Trinitapoli in prossimità della Masseria Denittis.
Segue tale strada verso sud e quindi una volta incrociatolo, il canale Giardino, in direzione sud – est, fino ad incontrare il confine di Cerignola (località il Monte) che segue verso sud fino a raggiungere la strada statale n. 98 da dove è iniziata la delimitazione.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Rosso di Cerignola” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono comunque da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 10 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930, i terreni eccessivamente argillosi o umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Rosso di Cerignola”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
14,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’interno della zona delimitata dall’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’intero territorio dei comuni di:
Ascoli Satriano in provincia di Foggia
Canosa di Puglia in provincia di Bari
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art 6
 Il vino a DOC “Rosso di Cerignola”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso,gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, di buon corpo, giustamente tannico, armonico, retrogusto amarognolo gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
Il vino a DOC “Rosso di Cerignola” qualora provenga da uve che assicurano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
e venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di:
due anni in botti di legno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
può portare in etichetta la menzione aggiuntiva “riserva”.
Il vino a DOC “Rosso Canosa riserva”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente all’aranciato con l’età;
profumo: intenso, etereo, alcolico, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, sapido, giustamente tannico e con retrogusto
piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;

Art 8
 Alla DOC “Rosso di Cerignola” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non sventi significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto.

Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Rosso di Cerignola” vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell’articolo 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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