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Art 1
La denominazione di origine controllata “Rosso di
Montalcino” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a denominazione di origine controllata “Rosso di
Montalcino” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti nell’ambito aziendale, dal vitigno:
Sangiovese (denominato Brunello a Montalcino) al 100%
Art 3
le uve destinate alla produzione del vino a DOC
“Rosso di Montalcino” devono essere prodotte nell’intero territorio
amministrativo del comune di:
Montalcino in provincia di Siena.
Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo dei
vigneti previsto dall’art. 4 della Legge n. 164, del 10/02/1992,
unicamente i vigneti atti a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente
disciplinare di produzione.
I vigneti iscritti all’Albo del vino a DOCG “Brunello di Montalcino”
sono utilizzabili anche per produrre vino a DOC “Rosso di Montalcino”
alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione e
dal relativo disciplinare di produzione del vino a DOCG “Brunello di
Montalcino”.
Le uve provenienti da vigneti iscritti separatamente all’Albo del
vino a DOCG “Brunello di Montalcino” con l’indicazione “vigna”
possono mantenere tale indicazione all’atto della scelta vendemmiale
come DOC “Rosso di Montalcino”. Le uve e i vini derivati devono
essere mantenuti separati sui registri obbligatori di cantina.
I vigneti di nuovo impianto ed i reimpianti possono essere iscritti
all’Albo dei vigneti del vino a DOC “Rosso di Montalcino” a partire
dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato
dall’organo regionale competente.
La resa massima dell’uva per ettaro consentita non potrà superare la
percentuale del 30% al terzo anno di vegetazione e del 70% al quarto
anno di vegetazione, rispetto al massimale di cui all’art. 4.
Art 4
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a DOC “Rosso di Montalcino” devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal
presente disciplinare di produzione.
In particolare le condizioni di coltura devono rispondere ai
seguenti requisiti:
terreni geologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va
dal cretaceo al pliocene.
Giacitura collinare.
Altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m.
Esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve.
Densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell’uva e del vino; per i nuovi impianti
la densità minima dovrà essere di 3.000 ceppi/ettaro.
Forme di allevamento e sistemi di potatura, quelli generalmente
usati nella zona e/o comunque atti a non modificare le
caratteristiche peculiari dell’uva e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Rosso di Montalcino” non deve essere superiore a:
9,00 tonn./ettaro in coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al
numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non
deve essere superiore a kg. 3,000.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a DOC “Rosso di Montalcino”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione sottoposte se necessario, a
preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.;
Qualora venga utilizzato il termine “vigna” le uve devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione del vino a DOC “Rosso di
Montalcino” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, non deve essere superiore
al 70%; qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
Nel caso di rivendicazione di una “vigna” non può essere effettuato
nessun tipo di arricchimento.
Il vino a DOC “Rosso di Montalcino” può essere ottenuto anche per
passaggio di classificazione dal vino a DOCG “Brunello di Montalcino”
in corso di elaborazione, sempreché il vino rispetti le norme del
presente disciplinare di produzione.
La resa rimane quella della categoria di provenienza.
Qualora per il vino di provenienza sia stata rivendicata una
“vigna”, tale rivendicazione può essere mantenuta.
Le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento
devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all’art. 3.
Art 6
Il vino a DOC “Rosso di Montalcino” all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, un po’ tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Il vino a DOC “Rosso di Montalcino” non può essere immesso al
consumo prima del:
1° Dicembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art 7
Il vino a DOC “Rosso di Montalcino” deve essere immesso al consumo
in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375, 0,500,
0,750, 1,500, 3,000, 5,000.
Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e
chiuse con tappo di sughero, raso bocca.
Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al
prestigio del vino.
Sulle bottiglie contenenti vino a DOC “Rosso di Montalcino” deve
sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
E’ vietato usare, insieme alla DOC “Rosso di Montalcino”, qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore, quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina, ed altri similari, sono consentite in osservanza alle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
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