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Art 1
La
denominazione di origine controllata
“Rosso di Montepulciano” è riservata al
vino rosso che risponde alle condizioni
ed a requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
Il
vino a denominazione di origine
controllata “Rosso di Montepulciano”
deve essere ottenuto dai vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (denominato Montepulciano
prugnolo gentile) minimo 70%
Canaiolo nero fino ad un massimo del 20%
Possono concorrere i vitigni autorizzati
e/o raccomandati per la provincia di
Siena sino ad un massima del 20%, purché
la percentuale dei vitigni a bacca
bianca non superi il 10%.
Sono esclusi i vitigni aromatici ad
eccezione della Malvasia del Chianti.
Art 3
La zona
di produzione delle uve ricade nel
territorio amministrativo del comune di
Montepulciano, in provincia di Siena
Limitativamente alla zona idonea a
fornire produzioni che rispondono ai
requisiti di cui al presente
disciplinare.
Tale zona comprende:
parte del territorio del comune di
Montepulciano delimitata da una linea
che partendo dall’incrocio della linea
ferroviaria Siena . Chiusi con il
confine di Montepulciano nei pressi del
podere Confine, segue ininterrottamente
il confine di Montepulciano fino a
raggiungere la suddetta ferrovia a nord
della stazione ferroviaria di Montallese.
Detto confine segue quindi la suddetta
ferrovia fino al punto di partenza.
Parte del territorio del comune di
Montepulciano, frazione Valiano,
delimitata da una linea che, partendo
dal punto in cui il confine comunale
interseca la strada delle Chianacce a
quota 251, percorre, procedendo in senso
orario, il suddetto confine comunale
fino ad incontrare la strada Padule a
quota 253; segue quindi la predetta
strada fino al bivio con la strada
Lauretana per Valiano; la percorre verso
ovest, per breve tratto, raggiunge la
strada delle Chianacce, che segue fino a
ricongiungersi con il punto di partenza.
I vigneti iscritti all’Albo della
denominazione di origine controllata
“Rosso di Montepulciano” sono
utilizzabili anche per produrre vini a
DOCG “Vino nobile di Montepulciano”alle
condizioni stabilite dal relativo
disciplinare.
Art 4
le
condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del
vino a DOC “Rosso di Montepulciano”
devono essere quelle normali della zona
e comunque atte a conferire alle uve ed
al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei
unicamente i vigneti ben esposti situati
ad un’altitudine compresa tra i 200 e i
600 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura,
devono essere quelli generalmente usati
e comunque atti a non modificare le
caratteristiche peculiari dell’uva e del
vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’
consentita l’irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei
vigneti idonei alla produzione del vino
a d.o.c. “Rosso di Montepulciano”, a
partire dall’anno successivo all’entrata
in vigore dl presente disciplinare di
produzione, la densità minima ad ettaro
deve essere di 3.330 ceppi.
La resa massima di uva ammessa per la
produzione del vino a DOC “Rosso di
Montepulciano” non deve essere superiore
a
10,00 tonn./ettaro in coltura
specializzata.
Per i vigneti in coltura promiscua la
produzione massima di uva ad ettaro deve
essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata nel limite di cui
sopra, purché la produzione globale non
superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione
devono assicurare al vino a DOC “Rosso
di Montepulciano” un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo
di
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche leali e
costanti, atte a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
La regione Toscana con proprio decreto,
sentite le organizzazioni di categoria
interessate, ogni anno, prima della
vendemmia, può stabilire un limite
massimo di produzione ad ettaro inferire
a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei
vini, e alla C.C.I.A.A. di Siena.
Art 5
Le
operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nell’ambito del
territorio comunale di Montepulciano.
E’ tuttavia consentita la vinificazione
fuori zona di produzione per le aziende
che: abbiano, almeno a far data
dall’entrata n vigore del D.P.R.
1/07/1980 (decreto di riconoscimento
della d.o.c.g. Vin nobile di
Montepulciano” le strutture di
vinificazione in prossimità del confine
comunale di Montepulciano e comunque a
distanza non superiore a metri 2.000 in
linea d’aria.
La resa massima dell’uva in vino non
deve essere superiore al 70%, qualora
superi detto limite ma non il 75%,
l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
Il vino a DOC “Rosso di
Montepulciano”non può essere immesso al
consumo prima del
1° marzo dell’anno successivo a quello
di produzione delle uve
E’ consentito, previa comunicazione alla
C.C.I.A.A. di Siena e all’ispettorato
centrale per la repressione delle frodi
alimentari da presentarsi a cura del
vinificatore, entro il sedicesimo mese a
partire da 1° gennaio successivo alla
vendemmia che il vino atto a poter
essere designato con la DOCG “Vino
nobile di Montepulciano” sia
riclassificato alla DOC “Rosso di
Montepulciano” purché corrisponda alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
relativo disciplinare di produzione.
Tuttavia qualora partite di vino “Vino
nobile di Montepulciano” vengano cedute
dal produttore dopo il termine suddetto
la denominazione stabilita deve essere
mantenuta in modo irreversibile, salvo
la perdita delle caratteristiche.
Art 6
Il
vino a denominazione di origine
controllata “Rosso di Montepulciano”
all’atto dell’immissione al consumo deve
rifondere alla seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
profumo: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, persistente,
leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare, con proprio decreto, i
limiti per l’acidità totale e l’estratto
secco netto.
In relazione all’eventuale conservazione
in recipienti di legno il sapore dei
vini può rilevare un lieve sentore di
legno.
Art 7
Nella
etichettatura e designazione della DOC
“Rosso di Montepulciano” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto,
selezionato e similari. E’ tuttavia
consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali e marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l’acquirente.
E’ altresì consentito l’utilizzo, nel
rispetto delle vigenti norme, delle
altre menzioni facoltative. Le medesime,
esclusi i marchi e i nomi aziendali,
sono riportate in etichetta soltanto in
caratteri tipografici non più grandi o
evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salve
le norme generali più ristrettive.
Nell’etichettatura del vino a DOC “Rosso
di Montepulciano” l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria.
Art 8 Il vino a DOC “Rosso di
Montepulciano” deve essere messo in
consumo esclusivamente in bottiglie di
vetro di capacità non superiore a litri
5,000.
Le bottiglie devono essere di tipo
bordolese, di vetro scuro e chiuse con
tappo di sughero raso bocca o di
materiale inerte prodotto a norma di
legge. |