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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ROSSO ORVIETANO
ORVIETANO ROSSO
DOC

ROSSO ORVIETANO
ORVIETANO ROSSO
D.M. 31/AGOSTO/1998
D.O.C.

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano o Orvietano rosso” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Rosso
Aleatico
Cabernet
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Canaiolo
Ciliegiolo
Merlot
Pinot nero
Sangiovese

Art 2
 I vini a denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano o Orvietano rosso” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso”
Aleatico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo nero, Ciliegiolo, Merlot, Montepulciano, Pinot nero, Sangiovese, da soli o congiuntamente minimo 70%
Barbera, Cesanese comune, Colorino, Dolcetto da soli o congiuntamente massimo 30%.
I vini a denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano o Orvietano rosso” con la specificazione di uno dei vitigni indicati all’art. 1, devono essere ottenuti dalle uve di vitigni prodotte in vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione:
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Cabernet Franc”
Cabernet Franc minimo 85%
« Rosso Orvietano o Orvietano rosso Cabernet Sauvignon »
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Cabernet”
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente minimo 85%
“Rosso Orvietano o Orvietano Aleatico”
Aleatico minimo 85%
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Canaiolo”
Canaiolo nero minimo 85%
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Ciliegiolo”
Ciliegiolo minimo 85%
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Merlot”
Merlot minimo 85%
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Pinot nero”
Pinot nero minimo 85%
“Roso Orvietano o Orvietano rosso Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, nella misura massima del 15%.

Art 3
 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC “Rosso Orvietano o Orvietano rosso” ricade nella provincia di Terni e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Allerona Alviano Baschi
Castel Giorgio Castel Viscardo Fabro
Ficulle Guardea Montecchio
Montegabbione Monteleone d’Orvieto Orvieto
Parrano Porano San Venanzo

Art 4
 Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Rosso Orvietano o Orvietano rosso” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione dei vini a DOC di cui si tratta. Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
In particolare i vigneti devono essere situati ad una altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m. ed avere una esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a:
2.500 piante.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli normalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima per ettaro di coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso” 10,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso”
con la specifica del vitigno 10,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua, la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all’art. 3.
E’ consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie ammesse.
Le operazioni di arricchimento non possono determinare un aumento superiore ad un grado alcolometrico.
Le diverse tipologie previste dall’art. 1 devono essere elaborate in conformità delle norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell’uva in vino finito, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso” 70% 70 hl/ettaro
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso”
con la specifica del vitigno 70% 70 hl/ettaro
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I vini di cui all’art. 1 possono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento, eventualmente in legno.

Art 6
 I vini di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso”
colore: rosso rubino vivace, intenso, talvolta con riflessi violacei;
profumo: vinoso, intenso, talvolta erbaceo;
sapore: asciutto, morbido, elegante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Aleatico”
colore: rosso granata con tonalità violacee;
profumo: aromatico, fine, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Cabernet”
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Cabernet Franc”
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei, tendente al
granata con l’invecchiamento;
profumo: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente
erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Canaiolo”
colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minimo: 4,0 g/l;
estratto seco netto minimo: 18,0 g/l;
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Ciliegiolo”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, fruttato, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Rosso Orvietano o Orvietano Merlot”
colore: rosso rubino con riflessi violacei, talvolta tendenti al
rosso mattone con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Pinot nero”
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Rosso Orvietano o Orvietano rosso Sangiovese”
colore: rosso rubino tendente al granat con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane,
piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare percezione di legno.

Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all’art. 1. E’ obbligatoria la menzione “amabile o dolce” ove prevista dalle tipologie.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, è in conformità al disposto del decreto ministeriale 22/04/1992.
E’ consentito altresì l’uso della indicazione aggiuntiva “vigna” seguita immediatamente dal relativo toponimo, purché le uve provengano totalmente dai corrispettivi vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito Albo dei vigneti previsto dalla Legge 10/02/01992, n, 164, tenuto presso la C.C.I.A.A. di Terni.
Nell’etichettatura dei vini di cui all’art. 1, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a litri cinque.

Art 8
 Per i vini di cui all’art.1 confezionati in recipienti di contenuto inferiore a litri 5,000 è vietata la chiusura con tappo a corona, con capsule a strappo e con altre chiusure similari al tappo corona.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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