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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ROSSO PICENO
ROSSO PICENO SUPERIORE
D.O.C.

ROSSO PICENO
ROSSO PICENO SUPERIORE
D.O.C.
D.M. 22/SETTEMBRE/1997
Modificato D.D. 14/Settembre/2001
Modificato D.D. 26/Luglio/2005

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Rosso Piceno” anche nelle tipologie “superiore” “novello” e “Rosso Piceno Sangiovese”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2
 I vini a denominazione di origine controllata “Rosso Piceno” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Montepulciano dal 35 al 70%
Sangiovese dal 30 al 50%
possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad una massimo del 15% tutti gli altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Ascoli Piceno, Macerata e Ancona.
Il vino a DOC “Rosso Piceno Sangiovese” deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Ascoli Piceno, Macerata ed Ancona.

Art 3
 La zona di produzione del vino a DOC “Rosso Piceno e Rosso Piceno Sangiovese”, con esclusione nell’interno di essa, di tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino a DOC “Rosso Conero” di cui all’art. 3 del disciplinare di produzione annesso al D.P.R. 21/07/1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 22/08/1967, è delimitata come appresso:
a nord – est: mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro – Ancona fino al confine nord del comune di Grottammare;
strada Grottammare – Ripatransone – Cossignano dal confine nord di Grottammare sino al confine comunale Ripatransone – Cossignano, nei pressi della località Trivio;
confine che delimita, escludendoli, i comuni di Ripatransone, Offida, Appignano, fino ad incontrare la strada provinciale Ripaberarda – Poggio di Bretta;
strada provinciale Ripaberarda – Poggio di Bretta fino ad incontrare la strada comunale che unisce la località di Valle Senzana alla strada statale n. 4 (Salaria), e da tale punto fino alla medesima statale;
strada statale n. 4 (Salaria), dal bivio per Valle Senzana fino a Villa San Antonio;
strada provinciale Villa S. Antonio – Ancarano fino al confine con la provincia di Teramo;
confine provinciale Teramo – Ascoli Piceno, fino all’incrocio con il confine comunale di Ascoli Piceno;
confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Ascoli Piceno, Venarotta, Castignano, Montedinove, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla strada statale n. 78 (Picena);
strada statale n. 78 (Picena) fino al bivio Pian di Pieca;
strada che da Pian di Pieca conduce alla strada statale n. 77 (Val di Chienti), attraverso il ponte di Colfano, Caldarola, Santa Maria Maddalena e Villa Case;
strada statale n. 77 (Val di Chienti) fino alla carreggiabile che da questa conduce a San Severino Marche, attraverso le località San Diego e Colleluce;
strada che da San Severino Marche conduce al confine provinciale Macerata – Ancona, attraverso le località Cesolo, Col cerasa, Cingoli e Osteria del Bachero; segue il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni, Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata percorre la zona di San Lorenzo sino alla strada Apiro – Poggio San Vicino in prossimità di casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino.
Segue quindi il confine comunale fra Apiro – Poggio San Vicino sino al confine provinciale tra Macerata ed Ancona percorrendolo fino all’incrocio con la strada Domo – Serra san Quirico, a sud della località San Urbano.
Strada Domo – Serra San Quirico, dall’incrocio predetto fino all’incrocio con il fosso Venella;
fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e fino alla strada statale n. 76 nei pressi di Palazzo Vallemani;
strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo Vallemani fino a borgo Stazione di Serra San Quirico, e da questo punto, strada che conduce al confine provinciale Ancona – Pesaro (in prossimità della fattoria Ruspoli), attraverso le località Serra San Quirico, il Trivio, Maestà, Vado, San Martino, Arcevia, Montefortino, Palazzo, San Pietro e Castelleone di Suasa;
confine provinciale Ancona – Pesaro fino al mare Adriatico.
Le uve destinate alla produzione del vino a d.o.c. “Roso Piceno superiore” devono essere prodotte nella zona delimitata come segue:
mare Adriatico, dal confine nord di Grottammare sino a Porto d’Ascoli, seguendo la strada statale n. 16 (Adriatica);
strada statale n. 4 (Salaria), da Porto d’Ascoli sino al bivio per Valle Senzana;
strada comunale che dalla strada statale n. 4 (bivio Valle Senzana), attraversa il torrente Bretta fino ad incontrare la provinciale Poggio di Bretta – Ripaberarda;
strada provinciale Poggio di Bretta – Ripaberarda sino al confine comunale di Ascoli Piceno e Appignano;
confini che delimitano includendoveli, i comuni di Appignano, Offida, Ripatransone sino alla strada Cossignano – Ripatransone, nei pressi della località Trivio;
strada Cossignano – Ripatransone – Grottammare fino al confine nord di Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini DOC “Rosso Piceno” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’albo, soltanto i vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due volte l’anno prima dell’invaiatura.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere almeno
2.200 ceppi/ettaro
e non essere allevati a tendone.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOC “Rosso Piceno” non deve essere superiore a:
Rosso Piceno 13,00 tonnellate/ettaro
Rosso Piceno Sangiovese 13,00 tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC ”Rosso Piceno” devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l’intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art 5
Le operazioni di vinificazione devono, essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Rosso Piceno 11,00% vol.
Rosso Piceno Sangiovese 11,00% vol.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora superi questo limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art 6
Il vino a DOC “Rosso Piceno” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Il vino a DOC “Rosso Piceno novello”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
profumo: fragrante, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Il vino a DOC “Rosso Piceno Sangiovese”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche;
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Al vino a DOC “Rosso Piceno” proveniente dai vigneti situati nel territorio delimitato nell’ultimo comma dell’art. 3 del presente disciplinare di produzione è consentita la qualifica “superiore” a condizione che il prodotto provenga da uve prodotte da vigneti che abbiano rese unitarie non superiori alle:
12,00 tonn./ettaro in coltura specializzata
e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.
ed abbia all’atto dell’immissione al consumo le seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granata con l’età
profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
Il vino a DOC “Rosso Piceno superiore” non può essere immesso al consumo in data anteriore al:
1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto minimo.

Art 7
Alla denominazione di origine controllata “Rosso Piceno” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente, nonché l’impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sui recipienti di capacità fino a 3,000 litri contenenti il vino a DOC “Rosso Piceno” deve figurare l’annata di produzione delle uve.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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