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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Rosso Piceno” anche nelle tipologie “superiore” “novello” e
“Rosso Piceno Sangiovese”, è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a denominazione di origine
controllata “Rosso Piceno” devono essere ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione varietale:
Montepulciano dal 35 al 70%
Sangiovese dal 30 al 50%
possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad una
massimo del 15% tutti gli altri vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive
province di Ascoli Piceno, Macerata e Ancona.
Il vino a DOC “Rosso Piceno Sangiovese” deve essere ottenuto
dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica:
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un
massimo del 15%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per le province di Ascoli
Piceno, Macerata ed Ancona.
Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Rosso
Piceno e Rosso Piceno Sangiovese”, con esclusione
nell’interno di essa, di tutti i territori appartenenti alla
zona di produzione del vino a DOC “Rosso Conero” di cui
all’art. 3 del disciplinare di produzione annesso al D.P.R.
21/07/1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del
22/08/1967, è delimitata come appresso:
a nord – est: mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro
– Ancona fino al confine nord del comune di Grottammare;
strada Grottammare – Ripatransone – Cossignano dal confine
nord di Grottammare sino al confine comunale Ripatransone –
Cossignano, nei pressi della località Trivio;
confine che delimita, escludendoli, i comuni di Ripatransone,
Offida, Appignano, fino ad incontrare la strada provinciale
Ripaberarda – Poggio di Bretta;
strada provinciale Ripaberarda – Poggio di Bretta fino ad
incontrare la strada comunale che unisce la località di
Valle Senzana alla strada statale n. 4 (Salaria), e da tale
punto fino alla medesima statale;
strada statale n. 4 (Salaria), dal bivio per Valle Senzana
fino a Villa San Antonio;
strada provinciale Villa S. Antonio – Ancarano fino al
confine con la provincia di Teramo;
confine provinciale Teramo – Ascoli Piceno, fino
all’incrocio con il confine comunale di Ascoli Piceno;
confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Ascoli
Piceno, Venarotta, Castignano, Montedinove, Montelparo,
Santa Vittoria in Matenano, Monte San Martino, Penna San
Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla strada statale n.
78 (Picena);
strada statale n. 78 (Picena) fino al bivio Pian di Pieca;
strada che da Pian di Pieca conduce alla strada statale n.
77 (Val di Chienti), attraverso il ponte di Colfano,
Caldarola, Santa Maria Maddalena e Villa Case;
strada statale n. 77 (Val di Chienti) fino alla
carreggiabile che da questa conduce a San Severino Marche,
attraverso le località San Diego e Colleluce;
strada che da San Severino Marche conduce al confine
provinciale Macerata – Ancona, attraverso le località Cesolo,
Col cerasa, Cingoli e Osteria del Bachero; segue il fiume
Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui
prende la direttrice Castreccioni, Palazzo per poi
percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo,
fino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che,
dalla località Annunziata percorre la zona di San Lorenzo
sino alla strada Apiro – Poggio San Vicino in prossimità di
casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si
interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino.
Segue quindi il confine comunale fra Apiro – Poggio San
Vicino sino al confine provinciale tra Macerata ed Ancona
percorrendolo fino all’incrocio con la strada Domo – Serra
san Quirico, a sud della località San Urbano.
Strada Domo – Serra San Quirico, dall’incrocio predetto fino
all’incrocio con il fosso Venella;
fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e fino
alla strada statale n. 76 nei pressi di Palazzo Vallemani;
strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo Vallemani fino a
borgo Stazione di Serra San Quirico, e da questo punto,
strada che conduce al confine provinciale Ancona – Pesaro
(in prossimità della fattoria Ruspoli), attraverso le
località Serra San Quirico, il Trivio, Maestà, Vado, San
Martino, Arcevia, Montefortino, Palazzo, San Pietro e
Castelleone di Suasa;
confine provinciale Ancona – Pesaro fino al mare Adriatico.
Le uve destinate alla produzione del vino a d.o.c. “Roso
Piceno superiore” devono essere prodotte nella zona
delimitata come segue:
mare Adriatico, dal confine nord di Grottammare sino a Porto
d’Ascoli, seguendo la strada statale n. 16 (Adriatica);
strada statale n. 4 (Salaria), da Porto d’Ascoli sino al
bivio per Valle Senzana;
strada comunale che dalla strada statale n. 4 (bivio Valle
Senzana), attraversa il torrente Bretta fino ad incontrare
la provinciale Poggio di Bretta – Ripaberarda;
strada provinciale Poggio di Bretta – Ripaberarda sino al
confine comunale di Ascoli Piceno e Appignano;
confini che delimitano includendoveli, i comuni di Appignano,
Offida, Ripatransone sino alla strada Cossignano –
Ripatransone, nei pressi della località Trivio;
strada Cossignano – Ripatransone – Grottammare fino al
confine nord di Grottammare e, da questo, sino al mare
Adriatico.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini DOC “Rosso
Piceno” devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini
dell’iscrizione all’albo, soltanto i vigneti dotati di
esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente
umidi e con esclusione dei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva
e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita
l’irrigazione di soccorso per non più di due volte l’anno
prima dell’invaiatura.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore
del presente disciplinare dovranno avere almeno
2.200 ceppi/ettaro
e non essere allevati a tendone.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata per la produzione dei vini a DOC
“Rosso Piceno” non deve essere superiore a:
Rosso Piceno 13,00 tonnellate/ettaro
Rosso Piceno Sangiovese 13,00 tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC ”Rosso Piceno”
devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo
restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il
limite medesimo.
Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per
l’intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione
di origine controllata.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono, essere effettuate
nell’interno della zona di produzione delimitata dal
precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate nel territorio delle province di Ancona, Ascoli
Piceno e Macerata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Rosso Piceno 11,00% vol.
Rosso Piceno Sangiovese 11,00% vol.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora superi
questo limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Art 6
Il vino a DOC “Rosso Piceno” all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Il vino a DOC “Rosso Piceno novello”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino;
profumo: fragrante, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Il vino a DOC “Rosso Piceno Sangiovese”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche;
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Al vino a DOC “Rosso Piceno” proveniente dai vigneti situati
nel territorio delimitato nell’ultimo comma dell’art. 3 del
presente disciplinare di produzione è consentita la
qualifica “superiore” a condizione che il prodotto provenga
da uve prodotte da vigneti che abbiano rese unitarie non
superiori alle:
12,00 tonn./ettaro in coltura specializzata
e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.
ed abbia all’atto dell’immissione al consumo le seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granata con l’età
profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
Il vino a DOC “Rosso Piceno superiore” non può essere
immesso al consumo in data anteriore al:
1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione
delle uve
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto i limiti
minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto
secco netto minimo.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata “Rosso
Piceno” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente, nonché l’impiego di indicazioni che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e
località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sui recipienti di capacità fino a 3,000 litri contenenti il
vino a DOC “Rosso Piceno” deve figurare l’annata di
produzione delle uve.
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