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Art 1
La indicazione geografica tipica “Rotae”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Rotae” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Rotae” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Isernia.
I vini ad IGT “Rotae” con la specificazione di uno dei
vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Isernia, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di
colore analogo provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Isernia,
fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Osco o Terra degli Osci” con la
specificazione di uno dei vitigni a bacca bianca e rossa di
cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella
tipologie frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa
alla tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Rotae” comprende l’intero territorio
amministrativo della provincia di Isernia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Rotae” bianco, rosso e rosato, non deve essere
superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Rotae” con la specificazione del vitigno, non deve
essere superiore a:
18,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Rotae”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Rotae bianco 9,00% vol.;
Rotae rosso 10,00% vol.;
Rotae rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino, ad eccezione del passito che non deve essere
superiore al 50%.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione della IGT
“Rotae” è consentito un leggero appassimento sulla pianta o
su graticci.
Art 6
I vini ad IGT “Rotae”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Rotae bianco 10,00% vol.;
Rotae bianco frizzante 10,00% vol.;
Rotae rosso 10,50% vol.;
Rotae novello 11,00% vol.;
Rotae rosso frizzante 10,00% vol.;
Rotae rosato 10,50% vol.;
Rotae rosato frizzante 10,00% vol.;
Rotae passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Rotae” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Rotae” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito
del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed
iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione
che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle
tipologie di cui al presente disciplinare.
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