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Art 1
La indicazione geografica tipica “Rubicone”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti
parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Rubicone” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Rubicone” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni, idonei alla coltivazione per la
regione Emilia - Romagna, a bacca di colore corrispondente.
La IGT “Rubicone” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Ancellotta o Lancellotta
Barbera
Cabernet
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Chardonnay
Ciliegiolo
Fortana
Malvasia
Merlot
Montù
Pinot bianco
Raboso
Riesling renano e/o italico
Sangiovese
Sauvignon
Terrano
Trebbiano
Uva Longanesi
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
regione Emilia – Romagna fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Rubicone” con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
Ancellotta o Lancellotta
Barbera
Chardonnay
Fortana
Malvasia
Montù
Pinot bianco
Raboso
Riesling
Sauvignon
Terrano
Trebbiano
possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
I vini ad IGT “Rubicone” con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
Barbera
Cabernet
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Ciliegiolo
Merlot
Sangiovese
Terrano
possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
Per i vini ad IGT “Rubicone” tipologia frizzante è vietata la
gassificazione artificiale.
Art 3
la zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei
mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Rubicone”
comprende l’intero territorio amministrativo delle province di
Ravenna, Forlì – Cesena, Rimini e dei comuni di:
Borgo Tossignano Casal Fiumanese Castelguelfo Castel S. Pietro Terme
Dozza Fontanelice Imola Medicina
Mordano Ozzano Emilia
in provincia di Bologna.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, è già comprensiva dell’aumento
del 20% previsto dal D.M. 2/Agosto/1996, articolo 1, comma 1, per i
vini ad IGT “Rubicone”, non deve essere superiore a:
Rubicone bianco 29,00 tonnellate/ettaro
Rubicone rosso 26,00 tonnellate/ettaro
Rubicone rosato 26,00 tonnellate/ettaro
Per i vini ad IGT “Rubicone” con la specificazione del vitigno, non
deve essere superiore ai limiti di seguito riportati a fianco di
ciascun vitigno:
Rubicone Ancellotta o Lancellotta 20,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Barbera 22,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Cabernet 22,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Cabernet Franc 22,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Cabernet Sauvignon 22,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Chardonnay 24,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Ciliegiolo 22,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Fortana 26,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Malvasia 29,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Merlot 22,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Montù 29,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Pinot bianco 24,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Raboso 22,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Riesling 24,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Sangiovese 25,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Sauvignon 24,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Terrano 22,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Trebbiano 29,00 tonnellate/ettaro
Rubicone Uva Longanesi 23,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Rubicone” devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
8,50% vol.
E’ consentito, a favore dei vini da tavola ad IGT “Rubicone”,
l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la
pratica dell’arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le
modalità previste dalla normativa vigente.
Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un’unica fase,
devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi
registri e documenti e non devono determinare alcun aumento
quantitativo del prodotto finito.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.
Qualora venga superato detto limite tutto il prodotto perde il
diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
E’ consentito a favore dei vini da tavola con IGT “Rubicone” il
taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di
fuori della zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3,
nella misura non eccedente il 15%.
Art 6
I vini ad IGT “Rubicone” anche con la specificazione del
nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere
un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Rubicone bianco 10,00% vol.;
Rubicone rosso 10,00% vol.;
Rubicone rosato 10,00% vol.;
Rubicone più vitigno 10,00% vol.;
Rubicone novello 11,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Rubicone” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Forlì” è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Rubicone” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
I vini ad IGT “Rubicone” possono essere immessi al consumo nei
contenitori previsti dalla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere
presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo
ancorato a gabbietta metallica tradizionale usato nella zona di
produzione.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Rubicone” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti
da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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