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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
DPR 9 gennaio 1970.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Rubino di Cantavenna"
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Rubino di
Cantavenna" e' riservata al vino che risponde ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Rubino di Cantavenna" deve essere ottenuto dalle
uve provenienti dai seguenti vitigni nelle proporzioni
appresso indicate:
Barbera 75-90%; Grignolino e Freisa, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 25%.
Le uve devono essere ottenute nella zona di produzione
delimitata nel successivo art. 3.
Articolo 3.
La zona di produzione del vino "Rubino di Cantavenna" e'
costituita dall'intero territorio dei comuni di Gabiano, che
comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di
Villamiroglio, nonche' dai territori dell'ex comune di
Castel S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio
del comune di Camino.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Rubino di Cantavenna" devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche
di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura
ed orientamento adatti, esclusi quelli di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Rubino di Cantavenna" non deve essere superiore a q.li 100
per ettaro di vignetoa coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20%
il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate
nella zona di produzione di cui all'art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Rubino di Cantavenna" una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di gradi 11.
E' consentita nella misura massima del 15% del volume la
correzione del mosto o vino avente diritto alla
denominazione di origine controllata "Rubino di Cantavenna"
con uve, mosti, filtrati dolci e vini provenienti anche da
zone di produzione diverse da quella delimitata nel
precedente art. 3.
Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato,
questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel
rapporto di uno a tre.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
Il vino "Rubino di Cantavenna" non puo' essere immesso al
consumo se non dopo il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 6.
Il vino "Rubino di Cantavenna", all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino chiaro con riflessi granati;
odore: vinoso con leggero profumo gradevole caratteristico;
sapore: asciutto, armonico e pieno;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
acidita' totale minima: 6 per mille.
E' in facolta' del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste,
con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e
simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone e localita' - comprese nella zona
delimitata nel recedente art. 3 - e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Rubino di Cantavenna" vino che non risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare, e' punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12
luglio 1963, n. 930.
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