|
Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
Decreto del presidente della Repubblica del 22 ottobre 1987
Denominazione di origine controllata del vino
"Ruchè di Castagnole Monferrato"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Ruché di Castagnole
Monferrato" è riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Ruché di Castagnole Monferrato" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno "Ruchè" per
almeno il 90/%. Possono concorrere alla produzione di detto
vino anche le uve dei vitigni Barbera e/o Brachetto presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 10%.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
comprendente l'intero territorio dei seguenti comuni in
provincia di Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno,
Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del "Ruché di Castagnole Monferrato" devono
essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura e orientamento adatti, esclusi quelli
di fondovalle, e i cui terreni siano di natura calcarea,
argillosa e mediamente sabbiosa.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere comunque atti a non modificare le
peculiari caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura
specializzata non dovrà superare i 90 quintali. A detto
limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa
dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite
medesimo. La resa dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non
avrà diritto alla D.O.C.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di
produzione o di utilizzazione di uva per ettaro per la
produzione del vino D.O.C., inferiore a quello fissato nel
presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
Su proposta del Comitato nazionale, il Ministero può variare
la determinazione regionale.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio della provincia di Asti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Ruché di Castagnole Monferrato" una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
Articolo 6.
Il vino "Ruché di Castagnole Monferrato" all'atto
dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: rosso rubino non troppo carico con leggeri
riflessi violacei talvolta anche tendenti all'aranciato;
- odore: intenso persistente leggermente aromatico,
fruttato;
- sapore: secco o amabile, armonico, talvolta leggermente
tannico, di medio corpo con leggera componente aromatica;
- gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
E' in facoltà dei Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per
l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato",
"superiore", "vecchio", "riserva" e simili.
E' consentita, purché documentatile, l'indicazione dell'armo
della vendemmia delle uve da cui il prodotto è ottenuto.
E' altresì consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno l'acquirente; nonché la indicazione di
nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato
ottenuto.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Ruché di Castagnole Monferrato" vino che non
risponde alla condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare, è punito a norma dell'articolo 28 del
Dpr 12 luglio 1963, n. 930. |