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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
SABBIONETA
IGT |
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SABBIONETA
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995
Modificato D.M. 22/Giugno/1998 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Sabbioneta”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Sabbioneta” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Sabbioneta” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore
corrispondente.
La IGT “Sabbioneta” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova
fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Sabbioneta” con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti
anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vini
rossi alla tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti
e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Sabbioneta”
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Sabbioneta Viadana Commessaggio
in provincia di Mantova.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Sabbioneta” per le tipologie bianco, rosso e rosato con
o senza la specificazione del vitigno, non deve essere
superiore a:
22,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Sabbioneta”,
seguite o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Sabbioneta bianco 9,00% vol.;
Sabbioneta rosso 9,00% vol.;
Sabbioneta rosato 9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione della IGT “Sabbioneta
rosato” devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Sabbioneta” anche con la
specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie,
all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Sabbioneta bianco 10,00% vol.;
Sabbioneta rosso 10,00% vol.;
Sabbioneta rosso novello 11,00% vol.;
Sabbioneta rosato 10,00% vol.;
Sabbioneta frizzante 10,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Sabbioneta” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
I vini ad IGT “Sabbioneta” possono essere immessi al consumo
nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini
ad IGT “Sabbioneta Lambrusco”, qualora siano confezionati in
bottiglie di vetro, è consentita la chiusura con tappo a
fungo, ancorato a gabbietta metallica o capsula,
tradizionalmente usato nella zona di produzione.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Sabbioneta” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |
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