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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
SABBIONETA
IGT

SABBIONETA
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995
Modificato D.M. 22/Giugno/1998

Art 1
 La indicazione geografica tipica “Sabbioneta”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Sabbioneta” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Sabbioneta” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.
La IGT “Sabbioneta” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Sabbioneta” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vini rossi alla tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Sabbioneta” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Sabbioneta Viadana Commessaggio
in provincia di Mantova.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Sabbioneta” per le tipologie bianco, rosso e rosato con o senza la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
22,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Sabbioneta”, seguite o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Sabbioneta bianco 9,00% vol.;
Sabbioneta rosso 9,00% vol.;
Sabbioneta rosato 9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione della IGT “Sabbioneta rosato” devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Sabbioneta” anche con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Sabbioneta bianco 10,00% vol.;
Sabbioneta rosso 10,00% vol.;
Sabbioneta rosso novello 11,00% vol.;
Sabbioneta rosato 10,00% vol.;
Sabbioneta frizzante 10,00% vol.
Art 7
 Alla IGT “Sabbioneta” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
I vini ad IGT “Sabbioneta” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini ad IGT “Sabbioneta Lambrusco”, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, è consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Sabbioneta” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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