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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
SAGRANTINO DI
MONTEFALCO
D..O.C.G. |
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Disciplinare di produzione del Sagrantino di montefalco DOCG
Denominazione di origine controllata e garantita del vino Montefalco
- Disciplinare di produzione D.M. 5 novembre 1992 |
Articolo 1
La denominazione di origine controllata e garantita “Montefalco” è
riservata al vino rosso “Montefalco” Sagrantino nelle tipologie
secco e passito, che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
La denominazione di origine controllata e garantita “Montefalco” è
riservata al vino di cui all’art. 1 ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti costituiti dal vitigno Sagrantino.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del vino a Docg “Montefalco” devono
essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che
comprende l’intero territorio amministrativo del comune di
Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo
Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria siti in provincia di
Perugia. Tale zona è così delimitata:OMISSIS
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino di cui all’art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivanti le relative caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari
di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ esclusa ogni pratica do forzatura.
La resa massima di uva, ammessa per la produzione dei vini a Docg “Montefalco”,
non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro di vigneto in coltura
specializzata.
Al limite massimo di resa in ettaro sopraindicato, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione
totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra
indicato.
La Regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può
stabilire, un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione
dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e
delle Foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Le uve, di cui all’art.2, destinate alla vinificazione, devono
assicurare al vino a Docg “Montefalco” Sagrantino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%; fermo restando tale
limite, le uve destinate alla produzione della tipologia
“Montefalco” Sagrantino “Passito”, dopo appassimento devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14%.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell’ambito territoriale dei comuni
compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di
cui all’art.3. e’ inoltre facoltà del Ministero dell’Agricoltura e
delle Foreste consentire che tali operazioni siano effettuate anche
nell’ambito territoriale dei comuni di Foligno e Spoleto e, per il
solo invecchiamento, nel comune di Marsciano in provincia di Perugia
a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende singole o
associate che già vinificano o invecchiano al momento dell’entrata
in vigore del presente disciplinare di produzione.
La resa massima dell’uva in vino non deve superiore: al 65% per il
“Montefalco” Sagrantino “Secco” e al 45% riferito allo stato fresco
dell’uva per la tipologia “Passito”.
Qualora le rese uva-vino superino i limiti sopra riportati le
eccedenze non avranno diritto alle rispettive denominazioni di
origine controllata e garantita.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche, leali
e costanti ,atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Il vino “Montefalco” Sagrantino “Secco” non può essere immesso al
consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di
almeno trenta mesi, di cui almeno dodici in botti di legno.
Il vino “Montefalco” Sagrantino “Passito” non può essere immesso al
consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di
almeno trenta mesi.
I periodi di invecchiamento, di cui sopra, decorrono dal 1° dicembre
dell’anno di produzione delle uve.
Articolo 6
Il vino “ Montefalco” Sagrantino “Secco”, all’atto dell’immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei e
tendenti al granato con l’invecchiamento;
- odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di
rovo;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 26 per mille.
Il vino “ Montefalco” Sagrantino “Passito”, all’atto dell’immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino carico talvolta con riflessi violacei e
tendenti al granato con l’invecchiamento;
- odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di
rovo;
- sapore: abboccato, armonico, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5%;
- residuo zuccherino minimo: 30 gr.;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 30 per mille.
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per
l’acidità e l’estratto secco.
Articolo 7
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita “Montefalco” Sagrantino, in deroga
alle misure stabilite dagli articoli 1 e 6 del presente disciplinare
può figurare il nome del vitigno “Sagrantino” seguito dalla
specificazione “di Montefalco”. In ogni caso il nome del vitigno
deve figurare in etichetta alla stessa altezza del nome geografico
“Montefalco” oppure al di sotto della dicitura “denominazione di
origine controllata e garantita” e pertanto non può essere
intercalato tra quest’ultima dicitura ed il nome “Montefalco”;
inoltre il nome “Sagrantino” deve figurare in etichetta in caratteri
di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione
di origine “Montefalco”, della stessa evidenza e riportati sulla
medesima base colorimetrica.
Nella designazione del vino Docg “Montefalco” le specificazioni di
tipologia “Secco” e “Passito” devono figurare al di sotto della
dicitura “ denominazione di origine controllata e garantita” ed
essere scritti in caratteri di dimensioni non superiori a quelli
utilizzati per la denominazione di origine “Montefalco”, della
stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
E’ vietato usare, assieme alla denominazione di origine controllata
e garantita “Montefalco” qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa
da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi “superiore”, “riserva”, “extra”, “fine”,
“selezionato” e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”,
“podere”, “cascina” ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità
amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a Docg
“Montefalco” deve figurare l’indicazione, veritiera e documentabile,
dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Ai fini della utilizzazione della Docg il vino “Montefalco”, ai
sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n.164/92, deve essere
sottoposto nella fase di produzione ad una analisi chimico fisica ed
organolettica e ad un’ulteriore esame organolettico nella fase
precedente l’imbottigliamento secondo le norme all’uopo impartite
dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
Il vino Docg “Montefalco” deve essere immesso al consumo in
bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5
litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza l’inattivazione
del contrassegno stesso, ai sensi dell’art. 23 della legge n.
164/92.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con
tappi di sughero e, per quanto riguarda l’abbigliamento e la
tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di
particolare pregio.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita “Montefalco”,
vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30
e 31 della legge 10 febbraio 1992, n, 164. |
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