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Art 1
La indicazione geografica tipica “Salemi”, accompagnata o meno dalle
specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è
riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Salemi” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Salemi” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:
Ansonica
Catarratto
Trebbiano
Grecanico
Damaschino
La IGT “Salemi” con la specificazione di uno o più dei seguenti
vitigni:
Ansonica
Catarratto
Grecanico
Damaschino
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Trapani, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Salemi” con la specificazione di uno dei vitigni di
cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella
tipologia frizzante.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei
mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Salemi”
comprende l’intero territorio amministrativo del comune di:
Salemi in provincia di Trapani.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono
essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Salemi”
seguita o meno dal riferimento del vitigno , non deve essere
superiore a:
Salemi bianco 13,00 tonnellate/ettaro
Salemi rosso e rosato 11,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Salemi”, seguita o
meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Salemi bianco 10,00% vol.;
Salemi rosso 10,50% vol.;
Salemi rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Salemi rosato”
devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al :
Salemi bianco e rosato 70%
Salemi rosso 75%
Le percentuali di resa sono le stesse per i vini ad IGT “Salemi” con
la specificazione del nome del vitigno.
Art 6
I vini ad IGT “Camarro” anche con la specificazione
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Salemi bianco 10,50% vol.;
Salemi rosso 11,00% vol.;
Salemi rosato 10,50% vol.;
Salemi novello 11,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Salemi” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Salemi” è consentito a condizione
che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni
ai quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Salemi” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Salemi” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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