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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
SALICE SALENTINO
D.O.C.

SALICE SALENTINO
D.O.C.
D.P.R. 6/Dicembre/1990


Art 1
La denominazione di origine controllata “Salice Salentino” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
 La denominazione di origine controllata “Salice Salentino” è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni:
Salice Salentino rosso e rosato:
Negroamaro minimo 80%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni :
Malvasia nera di Lecce,
Malvasia nera di Brindisi
Presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.
Salice Salentino Aleatico:
Aleatico minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:
Negroamaro
Malvasia nera
Primitivo
Presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Salice Salentino bianco:
Chardonnay minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Brindisi e Lecce, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30% con esclusione dei Moscati.
Salice Salentino Pinot bianco:
Pinot bianco minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:
Chardonnay
Sauvignon
Presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Art 3
le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Salice Salentino Veglie Guagnano
In provincia di Lecce
San Pancrazio Salentino Sandonaci
In provincia di Brindisi
Ed inoltre in parte del territorio comunale di:
Campi Salentina
In provincia di Lecce
Cellino San Marco
In provincia di Brindisi.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla circonvallazione est del centro abitato di Campi Salentina il limite segue verso nord la strada per Cellino San Marco, raggiunto il quale ne attraversa il centro abitato per proseguire verso nord lungo la strada che conduce alla masseria Blasi ed un chilometro circa prima di giungervi (quota 58) piega verso nord-ovest per la strada che, passando per le quote 57, 59, 60 e 58, raggiunge il confine tra il comune di Brindisi e Cellino San Marco in località La Gaeta.
Segue quindi verso ovest il confine comunale di Cellino San Marco fino ad incrociare quello di Sandonaci e lungo quest’ultimo, in direzione ovest, raggiunge quello di San Pancrazio Salentino. Segue quindi il confine di tale comune verso ovest prima e sud poi sino ad incrociare quello di Salice Salentino lungo il quale prosegue verso sud e poi in direzione est sino ad incontrare quello di Veglie. Prosegue lungo il confine meridionale di Veglie, in direzione est, e successivamente verso nord fino a raggiungere quello di Campi Salentina in località Tornatola; lungo il confine di Campi Salentina verso nord-est raggiunge poi la strada statale Salentina in prossimità del km 59,000 e quindi, lungo questa, verso ovest, si riallaccia alla circonvallazione del centro abitato di Campi Salentina da dove è iniziata la delimitazione.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Salice Salentino” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
In particolare per la produzione del vino a DOC “Salice Salentino Aleatico” di cui all’art 2 lettera b), sono da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione, di natura calcareo-argilloso-silicea anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.
I sesti di impianto,le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC “Salice Salentino”, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:
Salice Salentino Aleatico 100,00 quintali/ettaro
Salice Salentino rosso e rosato 120,00 quintali/ettaro
Salice Salentino bianco 120,00 quintali/ettaro
Salice Salentino Pinot bianco 120,00 quintali/ettaro
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore a:
Salice Salentino rosato 40%
Salice Salentino rosso 70%
Salice Salentino Aleatico 70%
Salice Salentino bianco 70%
Salice Salentino Pinot bianco 70%
Il residuo delle uve destinate alla produzione della tipologia “rosato” non può essere utilizzato per la preparazione della tipologia “rosso”.
Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle situazioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al
Ministero dell’Agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
Il Ministero dell’Agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati in territori limitrofi alla zona di produzione delle uve ed in possesso di idonei requisiti, ne facciano richiesta.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Salice Salentino” debbono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Salice Salentino Aleatico 14,00%
Salice Salentino rosso e rosato 11,50%
Salice Salentino bianco 10,50%
Salice Salentino Pinot bianco 10,50%
Per le uve destinate alla produzione della tipologia “salice Salentino Aleatico” è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su stuoie.
I vini a DOC “Salice Salentino Aleatico” non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo successivo all’annata di produzione delle uve.
Qualora le uve siano unicamente destinate alla produzione della tipologia “spumante”, e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino a DOC “Salice Salentino rosato” deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione, avendo cura che il prodotto giunga in cantina nelle migliori condizioni di integrità. La preparazione del vino a DOC “salice Salentino Aleatico” nella tipologia “liquoroso” deve avvenire secondo i tradizionali sistemi della zona, seguendo le vigenti disposizioni di legge.

Art 6
 I vini a DOC “Salice Salentino” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Salice Salentino rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi
tendenti al rosso mattone con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, etereo, caratteristico, gradevole ed intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto ma vellutato, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
Salice Salentino rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto con vena morbida, fruttato, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
zuccheri residui massimo: 10,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
Salice Salentino rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
profumo: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato da
giovane;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 19,00 grammi/litro;
Salice Salentino rosato spumante:
spuma: fine, vivace;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: fine, delicato, caratteristico;
sapore: dal secco al semisecco, fruttato, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 19,00 grammi/litro;
Salice Salentino Aleatico dolce:
colore: rosso granata più o meno intenso, con riflessi violacei
tendente all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: aroma delicato, caratteristico, si fa più ampio con
l’invecchiamento;
sapore: moderatamente dolce, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
Salice Salentino liquoroso dolce:
colore: rosso granata più o meno intenso, con riflessi violacei
tendente all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: aroma delicato, caratteristico;
sapore: dolce, pieno, caldo, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50%
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 16,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
Le indicazioni “dolce e liquoroso dolce” devono essere indicate in etichetta.
Salice Salentino bianco:
colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini;
profumo: delicato, gradevolmente fruttato;
sapore: secco, vivace, anche frizzante e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Salice Salentino Pinot bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: caratteristico, gradevolmente fruttato;
sapore: secco, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Salice Salentino Pinot bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino molto tenue;
profumo: caratteristico, fine e delicato;
sapore: dal secco al semisecco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i
limiti minimi indicati per l’acidità totale e l’estratto seco netto.

Art 7
 La denominazione di origine controllata “Salice Salentino rosso” può essere impiegata anche per la designazione del tipo “novello”, purché la vinificazione sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 30%, in ottemperanza con la normativa vigente in materia.
Il vino a DOC “Salice Salentino rosso”, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50%, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno:
due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno
può portare in etichetta la menzione “riserva”.
I vini a DOC “Salice Salentino Aleatico dolce e Salice Salentino Aleatico liquoroso dolce” possono portare in etichetta la menzione “riserva” qualora siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo di almeno:
due anni
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
Salice talentino dolce: 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve;
Salice Salentino liquoroso dolce: dalla data di alcolizzazione.
I vini a DOC Salice Salentino rosato e Salice Salentino pinot bianco”possono essere prodotti nei tipi “spumante” ottenuti per la presa di spuma dai corrispettivi vini tranquilli, oppure per diretta spumantizzazione delle uve provenienti dai rispettivi vigneti nelle condizioni previste dall’art 2.
Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell’ambito della regione Puglia.

Art 8
Alla denominazione di origine controllata “Salice Salentino” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: superiore, scelto, extra, fine, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve di cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.
Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a DOC “Salice Salentino” può figurare l’annata di produzione delle uve.
Tale indicazione è sempre obbligatoria per le tipologie designate con le menzioni: “novello”, “riserva”, “liquoroso”.

Art 9
 Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la DOC Salice Salentino”, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell’art 28 del DPR n. 930 del 12/luglio/1963.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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