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Art 1
La indicazione geografica tipica “Salina”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Salina” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Salina” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Messina.
La IGT “Salina” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Messina è riservata
ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Messina, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Salina” con la specificazione di uno dei vitigni di
cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella
tipologia frizzante.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Salina”
comprende l’intero territorio amministrativo delle
isole Eolie
in provincia di Messina
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Salina”
seguita o meno dal riferimento del vitigno , non deve essere
superiore a:
13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Salina”, seguita o
meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Salina bianco 10,00% vol.;
Salina rosso 10,00% vol.;
Salina rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 70% ad eccezione della tipologia passito
per la quale la resa massima è del 50%.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad IGT
“Salina passito” è consentito un leggero appassimento sulla pianta o
sui graticci.
Art 6
I vini ad IGT “Salina” anche con la specificazione
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Salina bianco 10,50% vol.;
Salina rosso 10,50% vol.;
Salina novello 11,00% vol.;
Salina rosato 10,50% vol.;
Salina passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Salina” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Salina” è consentito a condizione
che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Salina” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione,
ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Salina” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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