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Art 1
La denominazione di origine controllata “Sambuca di
Sicilia” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai
vigneti dell’omonima zona di produzione che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Tali vini sono i seguenti:
Sambuca di Sicilia bianco
Sambuca di Sicilia Ansonica o Inzolia o Insolia
Sambuca di Sicilia Chardonnay
Sambuca di Sicilia Grecanico
Sambuca di Sicilia rosso
Sambuca di Sicilia Nero d’Avola
Sambuca di Sicilia Sangiovese
Sambuca di Sicilia Cabernet Sauvignon
Sambuca di Sicilia Merlot
Sambuca di Sicilia Syrah
Sambuca di Sicilia rosso riserva
Sambuca di Sicilia rosato
Sambuca di Sicilia passito
Art 2
La denominazione di origine controllata “Sambuca di
Sicilia” con le specificazioni aggiuntive “bianco, rosso e rosato” è
riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi
in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica.
“Sambuca di Sicilia bianco”
Ansonica (Inzolia o Insolia) minimo 50%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Agrigento, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 50%.
“Sambuca di Sicilia rosso, rosso riserva e rosato”
Nero d’Avola o Calabrese minimo 50%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Agrigento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 50%.
La DOC “Sambuca di Sicilia” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti
da vigneti costituiti con la seguente composizione ampelografica:
“Sambuca di Sicilia Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Sambuca di Sicilia Grecanico”
Grecanico minimo 85%
“Sambuca di Sicilia Ansonica o Inzolia o Insolia:
Ansonica (Inzolia o Insolia) minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Agrigento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
“Sambuca di Sicilia Nero d’Avola”:
Nero d’Avola o Calabrese minimo 85%
“Sambuca di Sicilia Sangiovese”:
Sangiovese minimo 85%
“Sambuca di Sicilia Cabernet Sauvignon”:
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Sambuca di Sicilia Merlot”:
Merlot minimo 85%
“Sambuca di Sicilia Syrah”:
Syrah i Sirah minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Agrigento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
La DOC “Sambuca di Sicilia passito” è riservata al vino ottenuto con
uve provenienti da vigneti con la seguente composizione
ampelografica:
Ansonica (Inzolia o Insolia) minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni:
Grillo e Sauvignon da soli o congiuntamente fino ad un massimo del
50%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a d.o.c.
“Sambuca di Sicilia”, bianco, rosso e rosato, con o senza le
specificazioni e le menzioni di cui all’articolo 1, devono provenire
da vigneti coltivati all’interno dei confini territoriali del comune
di:
Sambuca di Sicilia
In provincia di Agrigento.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a d.o.c. “Sambuca di Sicilia”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da escludere ai fini dell’iscrizione all’Albo dei
vigneti previsto dall’art. 15 della Legge 10/02/1992, n. 164, i
terreni che si trovano al di sotto dei 200 metri s.l.m., e quelli
compatti per eccesso di argilla.
I sesti di impianto, le forme di allevamento “alberello e
controspalliera” con l’esclusione del “tendone o pergola”. Ed i
sistemi di potatura “corti, lunghi, misti” devono essere quelli
generalmente usati, e comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
Per quanto concerne la tipologia “Sambuca di Sicilia bianco” con o
senza le specificazioni di vitigno la densità di piante, per i
vigneti esistenti, non deve essere inferiore a
2.500 ceppi/ettaro
mentre per i nuovi impianti le densità minima non dovrà essere
inferiore a
3.200 ceppi/ettaro.
Per le tipologie “Sambuca di Sicilia rosso” con o senza le menzioni
aggiuntive e le specificazioni di vitigno e la tipologia rosato la
densità di piante per i vigneti esistenti non deve essere inferiore
a
2.700 ceppi/ettaro
mentre per i nuovi impianti la densità minima non dovrà essere
inferiore a
3.400 ceppi/ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa tuttavia l’irrigazione come pratica di soccorso e
comunque non oltre la fase dell’invaiatura.
La resa massima di uve ammesse per la produzione dei vini a DOC
“Sambuca di Sicilia”
Non deve essere superiore a:
“Sambuca di Sicilia bianco e passito” 12,00 tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Chardonnay” 12,00 tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Ansonica” 12,00 tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Grecanico” 12,00 tonnellate/ettaro
“sambuca di Sicilia rosso, rosso riserva e rosato” 12,00
tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Cabernet Sauvignon” 12,00 tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Sangiovese 12,00 tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Merlot” 12,00 tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Syrah” 12,00 tonnellate/ettaro
“Sambuca di Sicilia Nero d’Avola 12,00 tonnellate/ettaro
A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
Il limite massimo di questo esubero non potrà essere
commercializzato come vino a DOC
Qualora la resa massima superi anche questo limite tutta la
produzione non ha diritto alla DOC.
In annate eccezionalmente sfavorevoli , la regione Sicilia con
proprio decreto, di anno in anno, può ridurre la resa massima fino
al limite reale dell’annata.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al
“Sambuca di Sicilia bianchi” con o senza vitigno 70%
“Sambuca di Sicilia rossi e rosati” con o senza vitigno 70%
“Sambuca di Sicilia passito” 45%
Qualora tali rese superino detti limiti, ma non il 75% per tutte le
tipologie della DOC “Sambuca di Sicilia” e il 50% per la DOC
“Sambuca di Sicilia passito”, l’eccedenza, non ha diritto alla
denominazione di origine controllata, oltre detti limiti percentuali
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutta la partita.
Art 5
Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni
limitrofi alla zona di produzione delimitata, ma comunque non al di
fuori dei comuni di:
Contessa Entellina Giuliana Bisacquino
In provincia di Palermo
Castelbellotta Santa Margherita del Belice Menfi Sciacca
In provincia di Agrigento
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Sambuca di Sicilia” vini bianchi con o senza vitigno 10,50% vol.
“Sambuca di Sicilia” vini rossi con o senza vitigno 11,50% vol.
“Sambuca di Sicilia rosato” 11,50% vol. “Sambuca di Sicilia passito”
15,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
I vini a DOC “Sambuca di Sicilia” nei tipi bianco, rosso e rosato
possono essere affinati in recipienti di legno.
L’eventuale arricchimento deve essere effettuato con mosto
concentrato prodotto da uve della zona di produzione descritta dal
precedente art. 3, oppure con mosto concentrato rettificato.
Il vino a DOC “Sambuca di Sicilia rosso”, prima di essere ammesso al
consumo, dovrà essere sottoposto ad un periodo minimo di
invecchiamento di:
sei mesi a partire
dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Per il vino a DOC “Sambuca di Sicilia rosso” con o senza menzione
del vitigno possono essere qualificati con la menzione “riserva”,
qualora siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno:
24 mesi di cui almeno sei mesi in botti di legno
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Le uve atte alla produzione dei vini a DOC “Sambuca di Sicilia
passito” devono essere sottoposte dopo la raccolta, all’appassimento
in idonei locali condizionati sino a raggiungere almeno il
potenziale titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui al
punto due.
Art 6
I vini di cui all’art. 2 del presente disciplinare
di produzione, all’atto dell’immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Sambuca di Sicilia bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, fine, intenso, caratteristico;
sapore: secco, delicato, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto: 15,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Ansonica o Inzolia o Insolia”:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Chardonnay”
colore: bianco paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi
verdognoli;
profumo: caratteristico, varietale;
sapore: secco, pieno, armonico, con buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Grecanico”:
colore: giallo paglierino piuttosto intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia rosso”
colore: rosso rubino , talvolta con riflessi granata;
profumo: vinoso, caratteristico intenso;
sapore: asciutto, vellutato, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo; 12,00% vol.;
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia rosso riserva”
colore: rosso rubino con ampia presenza di tonalità granata;
profumo: etereo, caratteristico, intenso e raffinato;
sapore: asciutto, corposo, vellutato con piacevole retrogusto
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia rosato”
colore: rosato pallido con eventuali riflessi aranciati;
profumo: fine, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Nero d’Avola”:
colore: rosso rubino con riflessi granata specie se invecchiato;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Sangiovese”:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Merlot”:
colore: rosso rubino tendente al granata se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia Syrah”:
colore: rosso rubino carico;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, ricco, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sambuca di Sicilia passito”:
colore: dal dorato all’ambrato;
profumo: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: da asciutto a dolce, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,00 g/l;
Per tutte le tipologie in cui è ammesso l’invecchiamento in fusti di
legno può notarsi la presenza di sentore di legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione in etichetta dei vini di cui al
presente disciplinare di produzione si devono osservare le seguenti
prescrizioni:
1) è vietato usare unitamente alla denominazione, qualsiasi
indicazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, selezionato e similari;
i vini di cui all’art. 2 devono riportare in etichetta l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
2) le specificazioni di colore e di vitigno in aggiunta alla
denominazione di origine controllata “Sambuca di Sicilia” devono
figurare immediatamente al di sotto dell’indicazione “denominazione
di origine controllata” ed in caratteri le cui dimensioni non
superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione
di origine stessa;
3) è tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente;
4) è consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche aggiuntive
e località toponomastiche che facciano riferimento alle “vigne”
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, a condizione che tali vigne siano
indicate ed evidenziate separatamente all’atto della denuncia
all’albo
dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse
separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e
caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle
uve e nei registri obbligatori di cantina
5) è consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e
località, comprese nella zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui i vini così qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle
norme vigenti in materia.
Art 8
I vini a DOC “Sambuca di Sicilia” qualora confezionati in
recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 3,000
devono essere immessi al consumo con tappo di sughero raso bocca.
E’ vietato l’uso del tappo a corona; per le bottiglie di contenuto
inferiore e/o uguale a litri 0,375 è ammesso il tappo a vite.
Per le confezioni fino a 0,375 litri è ammesso il tappo a vite.
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