DECRETO 13 novembre 2002
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata "San
Colombano al Lambro" o "San Colombano". (GU n. 272
del 20-11-2002)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA
TUTELA DEL CONSUMATORE
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. l64, recante
nuova disciplina delle denominazioni di origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante
disposizioni modificative e integrative alla
normativa che disciplina il settore agricolo e
forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato
il regolamento recante disciplina del procedimento
di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
18 luglio 1984, con il quale e' stata riconosciuta
la denominazione di origine controllata dei vini
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano";
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela
vini a denominazione di origine controllata "San
Colombano al Lambro o San Colombano", intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "San
Colombano al Lambro" o "San Colombano";
Visto il parere della regione Lombardia del 13
settembre 2001 con il quale e' stato espresso, tra
l'altro, parere negativo per quanto attiene alla
possibilita' di produrre vini a denominazione di
origine controllata nella tipologia "San Colombano
al Lambro" o "San Colombano" Verdea;
Preso atto del parere favorevole del Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata
domanda e sulla proposta di modifica del relativo
disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "San Colombano al Lambro" o
"San Colombano" formulati da Comitato stesso nella
seduta del 24 e 25 luglio 2002 pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 215 del 13
settembre 2002;
Vista la documentazione integrativa relativa alla
richiesta di allargamento della zona di produzione
definita all'art. 3 del predetto disciplinare di
produzione, presentata dal sopra citato Consorzio di
tutela;
Considerato che la stessa e' risultata conforme a
quanto stabilito, in materia di allargamento di zone
di produzione per i VQPRD, sia dalla normativa
comunitaria, regolamento CE 1493/99, allegato 6,
lettera a), commi 1 e 2, e alle norme contenute
all'art. 10 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei
vini sulla sopra citata domanda nella seduta del 19
settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2002;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e
nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da
parte degli interessati in merito al disciplinare di
che trattasi;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla
modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "San Colombano
al Lambro" o "San Colombano" ed all'approvazione del
relativo disciplinare di produzione dei vini in
argomento in conformita' ai pareri espressi ed alle
proposte formulate dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "San Colombano
al Lambro" o "San Colombano", riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1984, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto le cui misure entrano in vigore a
partire dalla vendemmia 2002.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a
partire gia' dalla vendemmia 2002 i vini a
denominazione di origine controllata "San Colombano
al Lambro" o "San Colombano" provenienti da vigneti
non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base
ampelografica conforme all'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e
per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei
vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce dei
rispettivi terreni vitati presso i competenti organi
territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito albo dei vigneti "San Colombano al
Lambro" o "San Colombano", entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente
comma, solo per l'annata 2002, possono essere
iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra
citato, se a giudizio degli organi tecnici della
regione Lombardia, le denunce risultino
sufficientemente attendibili, nel caso in cui la
regione stessa non abbia potuto effettuare, per
dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti
di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2
dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre
anni a partire dalla vendemmia 2002, i vigneti gia'
iscritti nell'albo dei vini a denominazione di
origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San
Colombano" rosso, previsto dall'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, possono essere iscritti, a
titolo transitorio, all'albo dei vini a
denominazione di origine controllata "San Colombano
al Lambro" o "San Colombano", di cui al presente
decreto purche' la presenza, in detti vigneti, di
viti diverse da quelle previste dalla base
ampelografica dell'annesso disciplinare di
produzione, non risulti essere superiore al 15% del
totale della base medesima.
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i
vigneti di cui al comma precedente saranno
cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i
produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie
per uniformare la loro composizione ampelografica
alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso
disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al competente ufficio dell'assessorato
regionale all'agricoltura.
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo vino a
denominazione di origine controllata "San Colombano
al Lambro" o "San Colombano" e' tenuto, a norma di
legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2002
Il direttore generale reggente: Abate
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SAN COLOMBANO
AL LAMBRO" O "SAN COLOMBANO".
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "San
Colombano al Lambro" o "San Colombano" e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie: "Rosso" (anche
nella tipologia frizzante) e "Bianco" (anche nella
tipologia frizzante).
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata "San
Colombano al Lambro" o "San Colombano", devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti
aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso:
croatina: 30-50%;
barbera: 25-50%;
uva rara: fino ad un massimo del 15%;
Possono inoltre concorrere, alla produzione di detto
vino, anche le uve a bacca nera provenienti da uve
di vitigni raccomandati e/o autorizzati per le
province di Milano, Lodi e Pavia, presenti nei
vigneti, da sole o congiuntamente, fino ad un
massimo complessivo del 15% sul totale.
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco:
chardonnay: minimo 50%;
pinot nero: minimo 10%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto
vino anche le uve a bacca bianca provenienti da uve
di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Milano, Lodi e Pavia, presenti nei
vigneti, da sole o congiuntamente, fino ad un
massimo complessivo del 15% sul totale, con
esclusione dei vitigni aromatici.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini della
denominazione di origine controllata "San Colombano
al Lambro" o "San Colombano", devono essere prodotte
esclusivamente nella zona collinare che comprende
parte del territori amministrativi dei comuni di:
San Colombano al Lambro in provincia di Milano,
Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di
Lodi, Miradolo Terme e Inverno Monteleone in
provincia di Pavia.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal Km 16
della strada provinciale che esce da San Colombano
al Lambro, il limite prosegue lungo questa in
direzione sud fino ad incrociare in prossimita' di
Mostiola la strada statale n. 234 Casalpusterlengo -
Pavia al
Km 27 segue la strada statale verso ovest (Pavia) ed
in prossimita' del Km 23.900 prosegue per la strada
che costeggia la strada statale in direzione di
Pavia, dopo i primi 400 metri, piega quindi verso
nord e poi verso nord-ovest fino a raggiungere il
centro abitato di Miradolo, lo attraversa e sempre
in direzione nord-ovest, prosegue per la strada che
raggiunge Monteleone, attraversa tale centro abitato
e, comprendendo la localita' di Palazzola di
Monteleone, attraversa tale centro abitato e, sul
proseguimento, 150 m dopo il centro di Invernino,
segue la strada interpoderale Perduta in direzione
est e poi nord, fino ad incrociare la strada che da
Monteleone conduce a Graffignana; continua in
direzione est su quest'ultima fino ad incrociare in
prossimita' della Cascina da Zerbi, la roggia
Colombara; prosegue lungo questa verso sud-est fino
ad incontrare la strada Graffignana - San Colombano
al Lambro in prossimita' del Km 37.500, prosegue
lungo questa verso San Colombano al Lambro,
attraversa il centro abitato per raggiungere in
uscita il Km 16 della strada provinciale da dove e'
iniziata la delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "San Colombano al Lambro" o
"San Colombano" devono essere quelle tradizionali
della zona di produzione e, comunque, atte a
conferire alle uve, al mosto ed ai vini le
specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini
dell'iscrizione nell'albo dei vigneti di cui
all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i vigneti collinari e pedecollinari ben
esposti con equilibrata proporzione di sabbia, limo
e argilla, mentre sono da escludere in particolare i
fondi valle ed i terreni in pianura.
Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti
e i reimpianti dovranno essere composti da un numero
di ceppi per ettaro non inferiore a 2500. I vigneti
di nuovo impianto o di reimpianto per la produzione
della denominazione d'origine controllata "San
Colombano al Lambro" o "San Colombano" recante la
menzione di "vigna" seguita dal toponimo, dovranno
avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a
3300.
Forme di allevamento e sesti d'impianto.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati nella zona o comunque atti a non
modificare le caratteristiche dei vini: spalliera
semplice o doppia, pergola a tetto inclinato,
Casarsa GDC. Per i vigneti di nuovo impianto o di
reimpianto per la produzione della denominazione
d'origine controllata "San Colombano al Lambro" o
"San Calombano", recante la menzione "vigna" seguita
dal toponimo, le forme di allevamento consentite
sono: spalliera semplice o doppia, cordone speronato
basso e Casarsa.
I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di
allevamento.
La regione Lombardia puo' consentire diverse forme
di allevamento qualora siano tali da migliorare la
gestione dei vigneti senza determinare effetti
negativi sulle caratteristiche delle uve.
Sistemi di potatura.
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di
allevamento della vite, deve essere corta.
Irrigazione e forzatura.
E' vietata ogni tipo di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione
che sia effettuata in modo da non alterare la
tipicita' del vino.
Resa ad ettaro e titolo alcolometrico volumico
minimo naturale.
Anche in annate favorevoli, la produzione di uva per
ettaro dovra' essere riportata, nei limiti sopra
indicati, purche' la produzione globale di uva del
vigneto non superi del 20% le rese prestabilite.
La regione Lombardia annualmente, prima della
vendemmia e con proprio decreto, sentite le
organizzazioni professionali di categoria e il
parere del Consorzio di Tutela, tenuto conto delle
condizioni ambientali di coltura, puo' stabilire un
limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole
e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Milano, Pavia e Lodi.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Zona di vinificazione e imbottigliamento.
Le operazioni di vinificazione, elaborazione e
invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito
dei territori amministrativi dei comuni di San
Colombano al Lambro in provincia di Milano, di
Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di
Lodi, di Miradolo Terme, Inverno e Monteleone e
Chignolo Po in provincia di Pavia.
Le operazioni per la elaborazione dei vini frizzanti
sono autorizzate anche nell'ambito delle province di
Piacenza e Pavia.
Tuttavia e' consentito che suddette operazioni di
vinificazione, elaborazione e invecchiamento siano
effettuate in cantine situate fuori dalla zona di
produzione delle uve - ma a non piu' di 3 Km in
linea d'aria dal confine della stessa - e che siano
pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.
La deroga, come sopra prevista, e' concessa dal
Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione
interessata e comunicata all'Ispettorato repressione
frodi e alle Camere di commercio competenti per
territorio.
Arricchimento e colmatura.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini
di cui all'atrt. 1, nei limiti stabiliti dalle norme
comunitarie e nazionali.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1
in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini
aventi diritto alla stessa denominazione di origine,
di uguale colore e varieta' di vite, ma non soggetti
ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%
per la complessiva durata dell'invecchiamento.
Elaborazione.
Nella vinificazione sono ammesse le pratiche
enologiche tradizionali, leali e costanti, pur
tenendo opportunamente conto degli adeguamenti
tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini
derivati le peculiari caratteristiche.
Resa uva-vino e vino-ettaro.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per
il consumo, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata. Oltre il 75% decade per tutto
il prodotto il diritto alla denominazione di origine
controllata.
Invecchiamento, immissione al consumo.
Il vino a denominazione di origine controllata "San
Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco
recante la menzione "vigna" seguita da toponimo,
prodotto nel rispetto del presente disciplinare,
puo' essere affinato anche in legno e immesso al
consumo dopo avere maturato almeno tre mesi di
affinamento in bottiglia a decorrere dalla data di
imbottigliamento.
Il vino a denominazione di origine controllata "San
Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso recante
la menzione "vigna" seguita da toponimo, prodotto
nel rispetto del presente disciplinare, puo essere
affinato anche in legno e immesso al consumo a
decorrere dal 1° settembre dell'anno successivo alla
vendemmia avendo maturato almeno tre mesi di
affinamento in bottiglia.
Il vino a denominazione di origine controllata "San
Colombano al Lambro" o "San Colombano" recante la
menzione "vigna" seguita da toponimo, prodotto nel
rispetto del
presente disciplinare, se immesso al consumo dopo un
periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore
ai 24 mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve, di cui almeno 12 in recipienti
di legno, puo' fregiarsi del termine "Riserva".
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione d'origine controllata "S.
Colombano al Lambro" o "San Colombano" all'atto
dell'immissione al consumo devono corrispondere alle
seguenti caratteristiche:
"San Colombano al Lambro" o "San Calombano" Rosso:
colore: rosso rubino di varia intensita';
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, fresco,
giovane, tranquillo o vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco:
colore: paglierino o paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: armonico, talvolta abboccato, fresco,
giovane, tranquillo o vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
I vini a denominazione di origine controllata "S.
Colombano al Lambro" o "San Colombano con la
menzione "vigna" seguita dal toponimo, all'atto
dell'immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: sapido, tranquillo, fine, di corpo, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso
Riserva:
colore: rosso rubino intenso con riflessi granati;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: sapido, tranquillo, armonico, di corpo,
secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%
vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;
"San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco:
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, giovane, tranquillo
o vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
voI;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.
Per i vini a denominazione di origine controllata
"S. Colombano al Lambro" o "San Colombano" con la
menzione "vigna" seguita dal toponimo, e' consentita
la conservazione in recipienti di legno; il sapore
di tali vini puo' rilevare lieve sentore (o
percezione) di legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -
modificare, con proprio decreto, i limiti di
acidita' totale e dell'estratto secco netto sopra
indicati.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Qualificazioni.
Alla denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno il consumatore e nel
rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Annata.
Nella presentazione e designazione dei vini puo'
essere riportata l'indicazione dell'annata della
vendemmia da cui il vino deriva; tale indicazione e'
obbligatoria per i vini recanti la menzione "vigna"
seguita dal relativo toponimo, e dalla
specificazione riserva.
Art. 8.
Confezionamento Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 recanti la menzione "vigna"
seguita dal toponimo, devono essere posti in vendita
in recipienti di capacita' fino ai cinque litri.
Tappatura e recipienti.
Tutti i vini della denominazione di origine
controllata "San Colombano al Lambro" o, "San
Colombano" se confezionati in recipienti inferiori a
cinque litri, devono essere immessi al consumo solo
in bottiglie di vetro e con tappo raso bocca.
L'uso del tappo di sughero raso bocca e'
obbligatorio per i vini recanti la menzione "vigna".