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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
SAN GIMIGNANO
D.O.C. |
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SAN GIMIGNANO
D.O.C.
7/AGOSTO/2003
modificato 27/Aprile/2007 |
Art 1 La denominazione di origine controllata “San Gimignano” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie:
San Gimignano rosso
San Gimignano Sangiovese
San Gimignano Cabernet Sauvignon
San Gimignano Merlot
San Gimignano Syrah
San Gimignano Pinot nero
San Gimignano vinsanto
San Gimignano vinsanto occhio di pernice
Art 2 La denominazione di origine controllata;
“San Gimignano rosso”
è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti
aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese minimo 70%
Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon massimo 20%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena
fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “San Gimignano” con la
specificazione del vitigno è riservata al vino ottenuto da vigneti
aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
San Gimignano Sangiovese:
Sangiovese minimo 85%
San Gimignano Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon minimo 85%
San Gimignano Syrah:
Syrah minimo 85%
San Gimignano Merlot:
Merlot minimo 85%
San Gimignano Pinot nero:
Pinot nero minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena
per un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “San Gimignano Vin Santo” è
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Malvasia del Chianti massimo 50%
Trebbiano toscano minimo 30%
Vernaccia di San Gimignano massimo 20%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena sino ad un
massimo del 10%.
La denominazione di origine controllata “San Gimignano Vin Santo
occhio di pernice” è riservata al vino ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o
congiuntamente sino ad un massimo del 50%.
Art 3 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
a DOC “San Gimignano” ricade nella provincia di Siena e comprende i
terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo
del comune di San Gimignano.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC “San Gimignano” devono essere quelle
normali della zona e, comunque atte a conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal
presente disciplinare di produzione.
I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione
e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m.. Sono
da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti
alla luce solare o scarsamente arieggiati ed in terreni umidi.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità, in vigneti
specializzati, non dovrà essere inferiore a:
3.000 ceppi/ettaro.
Le forme di allevamento ammesse sono: capovolto, semplice o doppio,
Gouyot e cordone speronato.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva ammesse per ettaro, in coltura
specializzata, non devono essere superiori a:
San Gimignano rosso 8,00 tonnellate/ettaro
San Gimignano Sangiovese 8,00 tonnellate/ettaro
San Gimignano Cabernet Sauvignon 8,00 tonnellate/ettaro
San Gimignano Merlot 8,00 tonnellate/ettaro
San Gimignano Syrah 8,00 tonnellate/ettaro
San Gimignano Pinot nero 8,00 tonnellate/ettaro
San Gimignano vinsanto 10,00 tonnellate/ettaro
An Gimignano vinsanto occhio di pernice 10,00 tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “San Gimignano” devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando la resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo non deve essere
inferiore a:
San Gimignano rosso 12,00%
San Gimignano Sangiovese 12,00%
San Gimignano Cabernet Sauvignon 12,00%
San Gimignano Merlot 12,00%
San Gimignano Syrah 12,00%
San Gimignano Pinot nero 12,00%
San Gimignano vinsanto 10,00%
San Gimignano vinsanto occhio di pernice 10,00%
Art 5 Le operazioni di vinificazione ivi compresi la conservazione,
l’invecchiamento, l’affinamento e l’appassimento delle uve, devono
essere effettuate nell’ambito del territorio amministrativo dei
comuni di:
San Gimignano Poggibonsi Colle val d’Elsa
tutti in provincia di Siena
E’ consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in
cantine situate al di fuori della zona di produzione delle uve,
previa richiesta di autorizzazione rilasciata dal Ministero per le
politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, se alla data del D.M. 8 Agosto 1996
(decreto di riconoscimento della DOC San Gimignano), abbiano da
almeno un quinquennio le strutture aziendali in prossimità del
confine della zona di vinificazione sopra delimitata; comunque non
oltre i 5 km in linea d’aria dal confine stesso ed eseguano le
operazioni nelle proprie cantine con uve provenienti da vigneti
situati nell’ambito della zona di produzione dei quali siano
proprietari o conduttori.
E’ consentito che le operazioni di affinamento in bottiglia possano
essere effettuate nel territorio amministrativo delle province di
Siena e Firenze.
L’imbottigliamento dei vini a DOC “San Gimignano” deve avvenire
nell’ambito del territorio amministrativo delle province di Siena e
Firenze.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art 1
nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti
concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’albo della
stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto
concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall’art 1 devono essere elaborate in
conformità alle norme comunitarie e nazionali.
Le tipologie “San Gimignano vinsanto e San Gimignano vinsanto occhio
di pernice” devono essere ottenute da uve appositamente scelte e
fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto
zuccherino del
27,00%
E’ permesso l’impiego della ventilazione forzata o convogliata con
esclusione di impianti di essiccazione.
L’ammostamento delle uve per le tipologie “San Gimignano vinsanto e
San Gimignano vinsanto occhio di pernice” è consentito a partire dal
1° dicembre dell’anno di produzione delle uve
e dovrà essere effettuato entro il
31 marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Le rese massime dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, per
le tipologie dei vini a DOC “San Gimignano” con le specificazione di
vitigno non devono essere superiori al 70%; qualora superino questo
limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione
di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Per la tipologia “San Gimignano Vin Santo” e “San Gimignano Vin
Santo occhio di pernice” la resa dell’uva in vino, con riferimento
all’uva al giusto grado di maturazione ed al vino giunto al terzo
anno di invecchiamento)non deve superare a prodotto finito il 35%,
qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra ma non il
38%, anche se la produzione per ettaro rimane al di sotto del
massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata, oltre tale limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
San Gimignano rosso 56,00 ettolitri/ettaro
San Gimignano Sangiovese 56,00 ettolitri/ettaro
San Gimignano Cabernet Sauvignon 56,00 ettolitri/ettaro
San Gimignano Merlot 56,00 ettolitri/ettaro
San Gimignano Syrah 56,00 ettolitri/ettaro
San Gimignano Pinot nero 56,00 ettolitri/ettaro
San Gimignano vinsanto 35,00 ettolitri/ettaro
San Gimignano vinsanto occhio di pernice 35,00 ettolitri/ettaro
L’immissione al consumo delle tipologie:
San Gimignano rosso
San Gimignano Sangiovese
San Gimignano Cabernet Sauvignon
San Gimignano Merlot
San Gimignano Syrah
San Gimignano Pinot nero
Può avvenire solo dopo un affinamento di almeno
15 mesi di cui sette in fusti di legno ed almeno tre in bottiglia
a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello di
produzione delle uve
Le operazioni di affinamento in bottiglia possono essere effettuate
nell’intero territorio amministrativo delle province di Siena e
Firenze.
L’immissione al consumo per i vini a DOC San Gimignano vinsanto e
San Gimignano vinsanto occhio di pernice” non può avvenire prima che
siano trascorsi
tre anni di invecchiamento obbligatorio
quattro mesi di affinamento in bottiglia
a decorrere dal 1° Dicembre dell’anno di produzione delle uve
La fermentazione e l’elaborazione del prodotto dovranno essere
effettuate esclusivamente in botti di legno della capacità massima
di 250litri.
Art 6 I vini a denominazione di origine controllata “San Gimignano”
all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle
caratteristiche di seguito menzionate per le diverse tipologie:
“San Gimignano rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso, con note violacee, tendente
al granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 4,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 21,00 grammi/litro;
“San Gimignano Sangiovese”
colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granata
dopo lungo invecchiamento;
profumo: vinoso, intenso ed elegante;
sapore: asciutto ed armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
residuo zuccherino massimo: 4,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 22,00 grammi/litro;
“San Gimignano Cabernet Sauvignon”
colore: osso rubino intenso con riflessi granata dopo
l’invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: asciutto, pieno, morbido, vellutato, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 23,00 grammi/litro;
“San Gimignano Merlot”
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con l’età;
profumo: vinoso, con sentore di piccoli frutti:
sapore: asciutto, pieno, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 23,00 grammi/litro;
“San Gimignano Syrah”
Colore: rosso vermiglio;
profumo: intenso, caratteristico, elegante con note di frutti di
bosco;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
residuo zuccherino massimo: 4,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 22,00 grammi/litro;
“San Gimignano Pinot nero”
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
residuo zuccherino massimo: 4,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 21,00 grammi/litro;
“San Gimignano Vin Santo”
colore: dal giallo carico al dorato intenso;
profumo: etereo, intenso, delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’amabile, pieno, morbido, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 grammi/litro;
acidità volatile massima: 1,60 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 21,00 grammi/litro;
“San Gimignano Vin Santo occhio di pernice”
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
profumo: intenso, delicato, caldo, caratteristico;
sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 grammi/litro;
acidità volatile massima: 1,60 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 25,00 grammi/litro;
In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini
può rilevare un sentore di legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art 7 nella designazione e presentazione dei vini a DOC “San
Gimignano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, giovane,
vecchio, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociale e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varietà delle viti, del modo di elaborazione e altre,
purché pertinenti ai vini di cui all’art 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unità amministrative o frazioni, aree, zone, fattorie, dalle quali
provengono le uve è consentito in conformità al disposto del decreto
ministeriale 22/Aprile/1992.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita alle
condizioni previste per legge.
Nell’etichettatura dei vini di cui all’art 1, l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Art 8 I vini a DOC“San Gimignano” possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque
litri di forma borgognona o bordolese e di colore scuro ad eccezione
delle due tipologie di “vinsanto e vinsanto occhio di pernice” per
le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 e
0,750 litri.
Per la tappatura dei vini di cui all’art 1 è obbligatorio il tappo
raso bocca di sughero naturale, limitatamente alle confezioni da
litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie “vinsanto
e vinsanto occhio di pernice” è ammessa la chiusura con tappo a
vite.
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