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Art 1
La denominazione di origine controllata
“San Ginesio” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:
San Ginesio rosso
San Ginesio spumante secco
San Ginesio spumante dolce
Art 2
La DOC San Ginesio” è riservata ai vini di
cui all’articolo 1 ottenuti da uve provenienti da vigneti,
aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
San Ginesio rosso:
Sangiovese minimo 50%;
Vernaccia nera, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e
Ciliegiolo, dasoli o congiuntamente per un minimo del 35%;
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non
aromatici, presenti in ambito aziendale, idonei alla
coltivazione nella regione Marche, anche congiuntamente per
un massimo del 15%.
San Ginesio spumante:
Vernaccia nera minimo 85%
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non
aromatici, presenti in ambito aziendale, idonei alla
coltivazione nella regione Marche, anche congiuntamente per
un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC “San
Ginesio” comprende tutto il territorio del comune di:
San Ginesio
e parte del territorio dei comuni di:
Caldarola Camporotondo di Fiastrone Cessapalombo
Ripe San Ginesio Gualdo Colmurano Sant’Angelo in Pontano
Loro Piceno
tutti in provincia di Macerata.
Il territorio è così delimitato:
partendo dall’incrocio tra la strada statale Picena 78 con
la strada provinciale 61 che conduce a Loro Piceno in
prossimità di Passo Loro, la delimitazione prosegue lungo
detta strada statale 78 in direzione nord verso Passo
Colmurano fino al secondo incrocio. Oltrepassato Passo
Colmurano, subito dopo la Casa cantoniera in prossimità
della cabina Enel, dall’incrocio prosegue lungo la strada in
direzione nord-ovest per circa 180 metri per poi continuare
in direzione ovest lungo l’impluvio fino all’incrocio (a
quota 373 s.l.m.) con la strada bianca che segue fino ad
incrociare la strada provinciale 129 che collega Urbisaglia
con Colmurano.
Da qui la delimitazione prosegue prima in direzione
ovest/nord-ovest fino a quota 420 s.l.m. (lungo il crinale),
quindi in direzione ovest/sud-ovest fino all’incrocio con
l’affluente del torrente Entogge( 450 metri s.l.m.) e
continua in direzione sud fino ad incrociare la strada
comunale che prosegue in direzione ovest fino all’incrocio
con l’altra strada comunale che conduce il confine fino ad
incrociare il torrente Entogge.
Il limite percorre il tracciato del torrente Entogge fino a
che questo incrocia, per seguirla, la strada che segue
parallela il confine comunale tra Tolentino e Colmurano,
questa strada è seguita fino all’incrocio in località La
Villa e prosegue in direzione ovest sul limite comunale tra
Tolentino e San Ginesio, segue tale confine fino in
prossimità dell’affluente in destra idrografica del fosso
San Rocco.
Da questo continua in direzione sud-ovest a quota 280 metri
s.l.m. per poi proseguire in direzione della località
Baroncia risalendo di quota il versante esposto ad
est/nord-est fino all’incrocio con la strada che attraversa
la località Baroncia.
Da qui prosegue lungo la strada in direzione ovest/sud-ovest
fino all’incrocio con la strada che in direzione sud
prosegue fino alla località Sant’Andrea Vecchio/Colvenale.
Dall’incrocio la delimitazione prosegue prima fino al limite
comunale, poi proseguire lungo l’affluente in destra
idrografica del fiume Fiastrone che viene seguito
parzialmente in direzione ovest per poi proseguire in
direzione sud lungo il suo affluente in sinistra idrografica
fino ad incrociare il confine comunale di Camporotondo di
Fiastrone con Belforte del Chienti.
Quindi prosegue in direzione sud fino all’incrocio con il
limite comunale tra Camporotondo di Fiastrone e Caldarola
fino in prossimità di case Bocci e quindi parallelamente al
fosso Savini fino ad incrociare il limite comunale di
Caldarola con Belforte del Chienti.
Segue tale limite fino in prossimità di case Gratani da dove
segue la strada comunale in direzione nord-est (sottopasso
della strada statale n. 77) e quindi fino al fiume Chienti,
quindi prosegue risalendo il fiume Chiesti fino a giungere
sulla diga del lago di Cacciamo.
A questo punto la delimitazione segue la sponda sud del lago
di Cacciamo e prosegue sullo spartiacque verso Pievefavera
fino ad incontrare la strada comunale asfaltata nell’abitato
di Pievefavera.
La delimitazione segue detta strada in direzione sud/sud-est
attraversando le frazioni di Croce e Vestignano, quindi
prosegue fino all’abitato Valle di Montalto, frazione del
comune di Cessapalombo.
Al primo incrocio il confine prosegue in direzione sud-ovest
direzione Tribbio, nell’abitato di Tribbio il confine
prosegue in direzione sud lungo la strada bianca (che
delimita l’area a bosco) fino in prossimità del fosso
Vallone che si segue parallelamente lungo la strada in
direzione nord-est per circa 480 metri fino ad incrociare la
strada principale in direzione sud fino all’incrocio con la
strada che conduce alla località Roccaccia.
Da qui si prosegue in direzione est (per circa 960 metri)
lungo il limite comunale tra Cessapalombo e San Ginesio,
quindi prima in direzione sud-est poi in direzione nord-est
fino ad incontrare l’abitato di Morichella.
Da Morichella si prosegue in direzione sud-est lungo la
strada statale 502, percorre detta strada statale in
direzione sud fino ad incontrare la strada statale 78 Picena,
quindi dall’incrocio della strada statale 502 con la strada
statale Picena si segue detta strada in direzione nord-est
fino all’incrocio con la strada comunale che conduce alla
località Colle.
La strada è seguita fino a quota 470 metri s.l.m. per poi
proseguire in direzione est/sud-est lungo il limite
dell’area boschiva (posta ad ovest) fino alla località case
Carotondo numero civico 47 a quota 548 metri s.l.m.
Qui percorre per un breve tratto il confine comunale tra San
Ginesio e Sarnano fino ad incontrare la strada asfaltata che
collega Cerreto a Vecciola, segue la strada fino ad
imboccare la strada provinciale 119 in prossimità del numero
civico 87, prosegue su detta provinciale in direzione di
Gualdo.
In prossimità del km. 6,000 la delimitazione lascia la
provinciale e prosegue in direzione est seguendo l’area
boschiva fino in prossimità dell’affluente in destra
idrografica del fosso Bastano.
Si segue parallelamente il fosso Bastano e quindi da questo
si risale il versante lungo lo spartiacque in direzione est
verso case Orlandi, quindi il confine prosegue in direzione
nord
parallelamente all’affluente in sinistra idrografica del
torrente Tennacola, quindi continua attraverso la macchia
boschiva in direzione nord-ovest fino alla strada
provinciale 54.
Da qui prosegue in direzione nord-est attraverso case
Fabioli a quota 602,40 metri s.l.m., poi prosegue lungo il
fosso Cornuto fino a casa Quarantini in prossimità di
contrada Sant’Angelo, qui il confine riprende la strada
provinciale che collega Gualdo a Sant’Angelo in Pontano fino
ad incrociare la strada provinciale 45 Faleriense e prosegue
in direzione del centro abitato di Sant?Angelo in Pontano.
Prosegue su detta strada fino all’incrocio posto in
prossimità di quota 452,20 metri s.l.m. e svolta in
direzione nord-est verso case Rieti e quindi prosegue in
direzione nord, prima sul torrente Ete Morto poi sul limite
comunale tra Sant’Angelo in Pontano e Falerone e quindi
nuovamente lungo il torrente Ete Morto fino ad incrociare il
fosso Bagnere.
Da qui si risale il versante sullo spartiacque fino alla
strada comunale che conduce a Loro Piceno fino all’incrocio
con la strada provinciale 44, a questo punto il confine
risale il versante lungo lo spartiacque fino ad incrociare
la strada provinciale 61 in prossimità del tornante
collocato precisamente sulla curva di livello posta a quota
342,60 metri s.l.m., prosegue su questa strada provinciale
in direzione del centro abitato di Loro Piceno, oltrepassato
il centro abitato il confine prosegue lungo la stessa strada
fino all’incrocio con la strada statale Picena 78 in
località Passo Loro.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “San
Ginesio” devono essere quelle tradizionali della zona o
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E’ vietata la forma di allevamento a pergola detta
“tendone”.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore
del presente disciplinare, dovranno avere una densità di
almeno: 2500 ceppi/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro, per tutte le
tipologie dei vini a DOC “San Ginesio”, di cui all’articolo
1 non deve essere superiore a:
11,00 tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “San Ginesio”
devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% il limite medesimo,
fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai
vini a DOC “San Ginesio” il seguente titolo alcolometrico
volumico naturale minimo:
San Ginesio rosso 10,50% vol.;
San Ginesio spumante 9,50% vol.
La resa massima dell’uva in vino finito, per tutte le
tipologie, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
avrà diritto alla denominazione di origine controllata,
oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali di coltivazione, può stabilire limiti massimi di
produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal
presente disciplinare di produzione, nonché consentire, nel
rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal
presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato
nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione della
tipologia “San Ginesio rosso” devono essere effettuate
all’interno del territorio delimitato nel precedente
articolo 3.
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione della
tipologia “San Ginesio spumante” devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delle uve, delimitata
nel precedente articolo 3 e nelle immediate vicinanze della
stessa zona, ma non oltre un raggio di km. 2,500 in linea
d’aria dal confine della zona di produzione.
Tuttavia, su richiesta delle stesse ditte interessate, può
essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, specifica autorizzazione alla elaborazione
della sola tipologia “spumante” nei propri stabilimenti
ubicati entro un raggio di 35 km. Dalla delimitazione della
zona di produzione di cui al precedente articolo 3, purché
le ditte medesime dimostrino di possedere stabilimenti nei
quali hanno tradizionalmente effettuato tale operazione da
almeno 10 anni antecedenti l’entrata in vigore del presente
disciplinare.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche di qualità.
Art 6
I vini a DOC “San Ginesio”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
San Ginesio rosso:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato,
sapore: asciutto, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
San Ginesio spumante secco:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rubino con riflessi violacei e granata;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: secco, caratteristico, con fondo gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori minimo: 17,00 g/l.;
zuccheri riduttori massimo: 35,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
San Ginesio spumante dolce:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rubino con riflessi violacei e granata;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: dolce, caratteristico, con fondo piacevolmente
amarognolo:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori minimo: 50,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e per l’estratto non riduttore minimo.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata “San
Ginesio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
non espressamente prevista dal presente disciplinare di
produzione.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati che non
abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,
fattorie, zone, aree e località compresi nella zona
delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie contenenti i vini a DOC “San Ginesio rosso”
deve figurare l’annata di produzione delle uve.
Il vino a DOC “San Ginesio” può essere immesso al consumo
esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a
litri 3,000. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura
vigenti.
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