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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
SAN GINESIO
D.O.C.

SAN GINESIO
D.O.C.
D.M. 25/LUGLIO/2007


Art 1
 La denominazione di origine controllata “San Ginesio” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:
San Ginesio rosso
San Ginesio spumante secco
San Ginesio spumante dolce

Art 2
 La DOC San Ginesio” è riservata ai vini di cui all’articolo 1 ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
San Ginesio rosso:
Sangiovese minimo 50%;
Vernaccia nera, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Ciliegiolo, dasoli o congiuntamente per un minimo del 35%;
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Marche, anche congiuntamente per un massimo del 15%.
San Ginesio spumante:
Vernaccia nera minimo 85%
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Marche, anche congiuntamente per un massimo del 15%.

Art 3
 La zona di produzione dei vini a DOC “San Ginesio” comprende tutto il territorio del comune di:
San Ginesio
e parte del territorio dei comuni di:
Caldarola Camporotondo di Fiastrone Cessapalombo
Ripe San Ginesio Gualdo Colmurano Sant’Angelo in Pontano
Loro Piceno
tutti in provincia di Macerata.
Il territorio è così delimitato:
partendo dall’incrocio tra la strada statale Picena 78 con la strada provinciale 61 che conduce a Loro Piceno in prossimità di Passo Loro, la delimitazione prosegue lungo detta strada statale 78 in direzione nord verso Passo Colmurano fino al secondo incrocio. Oltrepassato Passo Colmurano, subito dopo la Casa cantoniera in prossimità della cabina Enel, dall’incrocio prosegue lungo la strada in direzione nord-ovest per circa 180 metri per poi continuare in direzione ovest lungo l’impluvio fino all’incrocio (a quota 373 s.l.m.) con la strada bianca che segue fino ad incrociare la strada provinciale 129 che collega Urbisaglia con Colmurano.
Da qui la delimitazione prosegue prima in direzione ovest/nord-ovest fino a quota 420 s.l.m. (lungo il crinale), quindi in direzione ovest/sud-ovest fino all’incrocio con l’affluente del torrente Entogge( 450 metri s.l.m.) e continua in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale che prosegue in direzione ovest fino all’incrocio con l’altra strada comunale che conduce il confine fino ad incrociare il torrente Entogge.
Il limite percorre il tracciato del torrente Entogge fino a che questo incrocia, per seguirla, la strada che segue parallela il confine comunale tra Tolentino e Colmurano, questa strada è seguita fino all’incrocio in località La Villa e prosegue in direzione ovest sul limite comunale tra Tolentino e San Ginesio, segue tale confine fino in prossimità dell’affluente in destra idrografica del fosso San Rocco.
Da questo continua in direzione sud-ovest a quota 280 metri s.l.m. per poi proseguire in direzione della località Baroncia risalendo di quota il versante esposto ad est/nord-est fino all’incrocio con la strada che attraversa la località Baroncia.
Da qui prosegue lungo la strada in direzione ovest/sud-ovest fino all’incrocio con la strada che in direzione sud prosegue fino alla località Sant’Andrea Vecchio/Colvenale.
Dall’incrocio la delimitazione prosegue prima fino al limite comunale, poi proseguire lungo l’affluente in destra idrografica del fiume Fiastrone che viene seguito parzialmente in direzione ovest per poi proseguire in direzione sud lungo il suo affluente in sinistra idrografica fino ad incrociare il confine comunale di Camporotondo di Fiastrone con Belforte del Chienti.
Quindi prosegue in direzione sud fino all’incrocio con il limite comunale tra Camporotondo di Fiastrone e Caldarola fino in prossimità di case Bocci e quindi parallelamente al fosso Savini fino ad incrociare il limite comunale di Caldarola con Belforte del Chienti.
Segue tale limite fino in prossimità di case Gratani da dove segue la strada comunale in direzione nord-est (sottopasso della strada statale n. 77) e quindi fino al fiume Chienti, quindi prosegue risalendo il fiume Chiesti fino a giungere sulla diga del lago di Cacciamo.
A questo punto la delimitazione segue la sponda sud del lago di Cacciamo e prosegue sullo spartiacque verso Pievefavera fino ad incontrare la strada comunale asfaltata nell’abitato di Pievefavera.
La delimitazione segue detta strada in direzione sud/sud-est attraversando le frazioni di Croce e Vestignano, quindi prosegue fino all’abitato Valle di Montalto, frazione del comune di Cessapalombo.
Al primo incrocio il confine prosegue in direzione sud-ovest direzione Tribbio, nell’abitato di Tribbio il confine prosegue in direzione sud lungo la strada bianca (che delimita l’area a bosco) fino in prossimità del fosso Vallone che si segue parallelamente lungo la strada in direzione nord-est per circa 480 metri fino ad incrociare la strada principale in direzione sud fino all’incrocio con la strada che conduce alla località Roccaccia.
Da qui si prosegue in direzione est (per circa 960 metri) lungo il limite comunale tra Cessapalombo e San Ginesio, quindi prima in direzione sud-est poi in direzione nord-est fino ad incontrare l’abitato di Morichella.
Da Morichella si prosegue in direzione sud-est lungo la strada statale 502, percorre detta strada statale in direzione sud fino ad incontrare la strada statale 78 Picena, quindi dall’incrocio della strada statale 502 con la strada statale Picena si segue detta strada in direzione nord-est fino all’incrocio con la strada comunale che conduce alla località Colle.
La strada è seguita fino a quota 470 metri s.l.m. per poi proseguire in direzione est/sud-est lungo il limite dell’area boschiva (posta ad ovest) fino alla località case Carotondo numero civico 47 a quota 548 metri s.l.m.
Qui percorre per un breve tratto il confine comunale tra San Ginesio e Sarnano fino ad incontrare la strada asfaltata che collega Cerreto a Vecciola, segue la strada fino ad imboccare la strada provinciale 119 in prossimità del numero civico 87, prosegue su detta provinciale in direzione di Gualdo.
In prossimità del km. 6,000 la delimitazione lascia la provinciale e prosegue in direzione est seguendo l’area boschiva fino in prossimità dell’affluente in destra idrografica del fosso Bastano.
Si segue parallelamente il fosso Bastano e quindi da questo si risale il versante lungo lo spartiacque in direzione est verso case Orlandi, quindi il confine prosegue in direzione nord
parallelamente all’affluente in sinistra idrografica del torrente Tennacola, quindi continua attraverso la macchia boschiva in direzione nord-ovest fino alla strada provinciale 54.
Da qui prosegue in direzione nord-est attraverso case Fabioli a quota 602,40 metri s.l.m., poi prosegue lungo il fosso Cornuto fino a casa Quarantini in prossimità di contrada Sant’Angelo, qui il confine riprende la strada provinciale che collega Gualdo a Sant’Angelo in Pontano fino ad incrociare la strada provinciale 45 Faleriense e prosegue in direzione del centro abitato di Sant?Angelo in Pontano.
Prosegue su detta strada fino all’incrocio posto in prossimità di quota 452,20 metri s.l.m. e svolta in direzione nord-est verso case Rieti e quindi prosegue in direzione nord, prima sul torrente Ete Morto poi sul limite comunale tra Sant’Angelo in Pontano e Falerone e quindi nuovamente lungo il torrente Ete Morto fino ad incrociare il fosso Bagnere.
Da qui si risale il versante sullo spartiacque fino alla strada comunale che conduce a Loro Piceno fino all’incrocio con la strada provinciale 44, a questo punto il confine risale il versante lungo lo spartiacque fino ad incrociare la strada provinciale 61 in prossimità del tornante collocato precisamente sulla curva di livello posta a quota 342,60 metri s.l.m., prosegue su questa strada provinciale in direzione del centro abitato di Loro Piceno, oltrepassato il centro abitato il confine prosegue lungo la stessa strada fino all’incrocio con la strada statale Picena 78 in località Passo Loro.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “San Ginesio” devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata la forma di allevamento a pergola detta “tendone”.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere una densità di almeno: 2500 ceppi/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro, per tutte le tipologie dei vini a DOC “San Ginesio”, di cui all’articolo 1 non deve essere superiore a:
11,00 tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “San Ginesio” devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a DOC “San Ginesio” il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
San Ginesio rosso 10,50% vol.;
San Ginesio spumante 9,50% vol.
La resa massima dell’uva in vino finito, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, nonché consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art 5
 Le operazioni di vinificazione della tipologia “San Ginesio rosso” devono essere effettuate all’interno del territorio delimitato nel precedente articolo 3.
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione della tipologia “San Ginesio spumante” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente articolo 3 e nelle immediate vicinanze della stessa zona, ma non oltre un raggio di km. 2,500 in linea d’aria dal confine della zona di produzione.
Tuttavia, su richiesta delle stesse ditte interessate, può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, specifica autorizzazione alla elaborazione della sola tipologia “spumante” nei propri stabilimenti ubicati entro un raggio di 35 km. Dalla delimitazione della zona di produzione di cui al precedente articolo 3, purché le ditte medesime dimostrino di possedere stabilimenti nei quali hanno tradizionalmente effettuato tale operazione da almeno 10 anni antecedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.
Art 6
I vini a DOC “San Ginesio”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
San Ginesio rosso:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato,
sapore: asciutto, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
San Ginesio spumante secco:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rubino con riflessi violacei e granata;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: secco, caratteristico, con fondo gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori minimo: 17,00 g/l.;
zuccheri riduttori massimo: 35,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
San Ginesio spumante dolce:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rubino con riflessi violacei e granata;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: dolce, caratteristico, con fondo piacevolmente amarognolo:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori minimo: 50,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.

Art 7
Alla denominazione di origine controllata “San Ginesio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree e località compresi nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie contenenti i vini a DOC “San Ginesio rosso” deve figurare l’annata di produzione delle uve.
Il vino a DOC “San Ginesio” può essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 3,000. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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