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Art 1
La denominazione di origine controllata “Sangiovese di
Romagna” è riservata al vino, nelle seguenti tipologie, che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione:
Sangiovese di Romagna
Sangiovese di Romagna novello
Sangiovese di Romagna superiore
Sangiovese di Romagna riserva
Art 2
Il vino a denominazione di origine controllata
“Sangiovese di Romagna” deve essere ottenuto da uve provenienti da
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Sangiovese dall’85% al 100%
Possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del
15%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la
regione Emilia Romagna.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata “Sangiovese di Romagna” devono
essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i
comuni appresso descritti:
a)-SANGIOVESE DI ROMAGNA
Provincia di Forlì/Cesena:
Bertinoro Borghi Castrocaro e Terra del Sole
Cesena Civitella di Romagna Dovadola Forlì
Forlimpopoli Galeata Longiano Meldola
Mercato Saraceno Modigliana Montiano Portico S.Benedetto Predappio
Rocca San Casciano Roncofreddo Santa Sofia
Savignano sul Rubicone Sogliano al Rubicone
Sorbano-Sarsina Tredozio
Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forli, Montiano, e
svignano al Rubicone il limite a valle è così delimitato:
Comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone:
dalla strada statale n. 9 via Emilia:
comune di Cesena:
dal confine con il comune di Savignano sul Rubicone segue la strada
statale n. 9 fino all’incrocio di questa con via Pestalozzi, segue
fino in via Marzolino Primo, fino alla ferrovia Rimini - Bologna,
che segue fino all’incontro con la strada statale n. 71-bis, da
questa prende per la via comunale Redichiaro, per via Brisighella
poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le
vie: vicinale Cerchia, S. Egidio, via comunale Boscone, via Madonna
dello Schioppo, via Cavalcavia, via D’Altri sino al fiume Savio e
l’ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla strada statale n.
9 Emilia a nord della città (km. 30,650) che percorre fino al
confine con il comune di Bertinoro;
comune di Bertinoro:
dalla strada statale n. 9 via Emilia;
comune di Forlimpopoli:
dal confine con il comune di Bertinoro segue la strada statale n. 9
fino all’incontro con via della Madonna, che segue fino all’incontro
con la ferrovia Rimini - Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino
all’incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi
alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di
Forlì;
comune di Forlì:
dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n.
9 fino all’incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi
le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli,
Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte San Michele, Gorizia,
Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini - Bologna fino al
casello km. 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città
alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune
di Faenza.
Provincia di Rimini:
Cattolica Coriano Gemmano Misano Adriatico
Mondaino Monte Colombo Montefiore Conca Montegridolfo
Montescudo Morciano di Romagna Poggio Berni Riccione
Rimini Saludecio Sant’Arcangelo di Romagna
San Clemente San Giovanni in Marignano Torriana
Verucchio.
Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, Sant’Arcangelo
di Romagna, il limite a valle è così delimitato:
Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione:
dalla strada statele n. 16 Adriatica;
comune di Rimini:
dal confine con il comune di Riccione segue la strada statale n. 16
Adriatica sino all’incrocio con la strada statale n. 9 Emilia e
segue questa strada fino al confine con il comune di Sant’Arcangelo
di Romagna;
comune di Sant’Arcangelo di Romagna:
dalla strada statale n. 9 Emilia.
Provincia di Ravenna:
Brisighella Casola Valsenio Castelbolognese Faenza
Riolo Terme.
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle è così
delimitato:
comune di Faenza:
dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada
statale n. 9 Emilia segue il predetto confine fino alla ferrovia
Bologna - Rimini che percorre fino ad incontrarsi con l’argine
sinistro del fiume Lamone e poi, per via San Giovanni e per le vie:
Formellino, Ravegnano, Borgo San Rocco, Granarolo, Provelta, San
Silvestro, Scolo Cerchia, Convertile, si ricongiunge a nord della
città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel
bolognese;
comune di Castelbolognese:
dalla ferrovia Bologna - Rimini.
Provincia di Bologna:
Borgo Tossignano Casal Fiumanese Castel San Pietro Terme
Dozza Imolese Fontanelice Imola
Ozzano dell’Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è così delimitato:
comune di Imola:
dalla ferrovia Bologna - Rimini sino all’incrocio con la strada
statale Selice, segue la stessa sino all’incontro con la via
provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine
comunale all’ingresso della predetta strada nel comune di Castel
Guelfo;
comune di Ozzano dell’Emilia:
dalla ferrovia Bologna - Rimini.
b)-SANGIOVESE SUPERIORE
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata “Sangiovese di Romagna” avente la qualifica “superiore”,
devono essere prodotte nel territorio appresso delimitato:
Provincia di Bologna:
Borgo Tossignano Casal Fiumanese Castel san Pietro Terme
Dozza Imolese Fontanelice Imola
Ozzano dell’Emilia
Per i comuni di Ozzano dell’Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza,
il limite a valle è così delimitato:
dalla strada statale n. 9 Emilia.
Per i comuni di Imola a valle è il seguente:
Dal confine tra i comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9
si segue quest’ultima sino ad incontrare la via Gratusa, che si
segue.
Poi per via Ca’ Lunga Buore sino a reinserirsi nella strada statale
n. 9, indi sino al confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese.
Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è il
seguente.
Comune di Fontanelice:
dall’incrocio della strada Renana con il confine di provincia
Bologna- Ravenna si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante
Alighieri, poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si
percorre sino al km. 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue
quest’ultima sino ad incrociare il confine del comune.
Comune di Casal Fiumanese:
dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di
comune di Fontanelice e Castel San Pietro Terme.
Provincia di Ravenna:
Brisighella Casola Valsennio Castelbolognese
Faenza Riolo Terme
Per i comuni di Brisighella e Casola Valsennio il limite a monte è
il seguente.
Comune di Brisighella:
dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta -
Zattaglia sino ad incontrare la via Firenze che si attraversa per
poi immettersi nella strada privata Tedozi Paolo che si segue fino
ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest’ultimo sino alla
confluenza con il fiume Ebola che si segue fino all’incrocio con il
confine tra le province di Forlì/Cesena e Ravenna.
Comune di Casola Valsennio:
dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada
Renana, si segue quest’ultima fino alla località Prugno. Poi per la
via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n.
306 che si segue fino all’incrocio con la via Santa Martina. Indi si
attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad
incontrare il fiume Senio. Si segue quest’ultimo sino all’incrocio
con la strada Valletta - Zattaglia che si percorre fino ad
incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsennio
in località Zattaglia.
Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle è il
seguente.
Comune di Castelbolognese:
dal confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese sulla strada
statale n. 9 Emilia si prosegue per detta strada sino ad incontrare
al km. 71,182 la via Alberazzo, che si segue fino all’incontro con
la via Zirona, dopo aver attraversato la Castelbolognese - Riolo
Terme. Si continua per la via Zirona sino ad incontrare la via
Biancanigo nei pressi della chiesa di Biancanigo. Per detta via
verso Castelbolognese, sino al bivio Casale. Si attraversa detta
frazione e poi si prosegue per l’argine sinistro del fiume Senio,
lungo il confine di comune.
Comune di Faenza:
dall’incrocio tra i comuni di Castebolognese e Faenza sul fiume
Senio, in corrispondenza della passerella per la via Almisana si
procede per quest’ultima e poi per la provinciale Tebano, via
provinciale Casale, via Colle, via provinciale Ospitalacci sino ad
incontrare la via Canal Grande che si percorre per pochi metri in
direzione Brisighella (località Bocche dei Canali). Quindi per via
Firenze sino alla località Errano, poi per via Chiusa di Errano, via
Errano, via provinciale Sarna in direzione di Faenza, via Don
Giovanni Verità sino alla località Ponte Rosso. Quindi per via San
Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia che si percorre per
pochi metri, per imboccare poi la via San Mamante. Quindi per la via
del passo sino ad incontrare il confine tra le province di Ravenna e
di Forlì/Cesena sulla via Castiglione.
Provincia di Forlì/Cesena
Bertinoro Borghi Castrocaro e Terra del Sole
Cesena Civitella di Romagna Dovadola
Forlì Forlimpopoli
Longiano Meldola Mercato Saraceno
Modigliana Montiano Predappio
Rocca San Casciano Roncofreddo Savignano al Rubicone
Sogliano al Rubicone
Per i comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano,
Savignano al Rubicone, il limite a valle è il seguente:
comune di Forlì:
dal confine con la provincia di Ravenna sulla via Castiglione si
prosegue per questa sino ad incontrare la via dei Sabbioni. Indi per
via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa
Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino
alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì, dopo
aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad
incontrare la via dell’Appennino (strada statale n. 9-ter) che si
segue attraversando San Martino in Strada. Nei pressi dell’uscita
del paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino
all’incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km. 4,100,
che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo
questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume
Ronco;
comune di Forlimpopoli:
dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada
provinciale n. 37, si segue quest’ultima in direzione di
Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si segue sino a
ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;
comune di Bertinoro:
dalla strada statale n. 9 Emilia;
comune di Cesena:
dall’incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9
Emilia si segue detta statale fino ad incontrare la strada
provinciale n. 51 che porta sino a San Vittore. Poi per via San
Vittore ex n. 71 fino alla frazione San Carlo. Indi per via
Castiglione, via Roversano San Carlo, via comunale Roversano, via IV
Novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 Emilia.
Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad
incontrare la via Cà Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte
sino al confine con il comune di Longiano;
comune di Longiano:
dall’incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si
prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta
passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per via Massa che
passando per le frazioni Massa, Balignano, La Crocetta conduce fino
al confine con il comune di Savignano al Rubicone in località Cà
Ugolini;
comune di Savignano sul Rubicone:
dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue
detto confine di comune indi via Scodella. Via (Vecchia) Rio Salto
sino ad incontrare il confine di comune con Sant’Arcangelo di
Romagna. Dopo aver percorso la via Seibelle I.
Per i comuni di Sogliano al Rubicone, Civitella, Rocca San Casciano,
Dovadola, Modigliana, il limite a monte è il seguente:
comune di Modigliana:
dall’incrocio con il confine della provincia Ravenna sulla strada
statale n. 66, si prosegue per questa in direzione Modigliana, che
si raggiunge e si attraversa dopo aver percorso via A. Spazzoli, via
G. Puntaroli, via G. Marconi, via I/Bersari, via Chiarampina, via
Buozzi, piazza Don G. Minzioni, via Nazario Sauro, piazza Vittorio
Veneto, via San Domenico, piazza G. Oberdan, via S. Corbari. Indi
per la strada provinciale n. 21 del Trebbio sino ad incontrare il
confine comunale in località Tombaccia;
comune di Dovadola:
dall’incrocio con il confine di comune con Rocca San Casciano sulla
strada statale n. 67, si prosegue per quest’ultima fino al km.
169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio verso
Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine comunale;
comune di Rocca San Casciano:
dall’incrocio della strada statale n. 67 con il confine di comune,
si prosegue per la stessa strada statale sino a Rocca San Casciano.
Indi per la strada Cento Forche sino ad incontrare il confine
comunale di Civitella;
comune di Civitella di Romagna:
dall’incrocio del confine di comune sulla strada statale del Bidente
km. 29,000 si segue quest’ultima sino a Civitella. Indi per la
strada provinciale Civitella - Collina Civorio sino al cimitero di
Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis fino a Castellaro,
poi fino a Seggio per la strada Castellaro - Seggio sbucando nei
pressi della chiesa. Quindi per via Russola e per la mulattiera che
passando per Case Poggiale, Campermaro, Case Pozzo, Cà dei Frati e
via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente, km. 63,000. Si
prosegue per quest’ultima sino alla località Cusercoli. Indi per via
Voltre che si segue fino a ritornare sul confine di comune. Lungo
quest’ultimo sino ad incontrare il confine del comune di Cesena;
comune di Sogliano al Rubicone:
dall’incrocio sul fiume Savio con il confine del comune di
Roncofreddo si segue il confine del comune di Sogliano lungo il
fiume Savio fino ad incontrare la strada statale n. 71 (Umbro -
Casantinese) in località Cella. Indi per la strada provinciale n. 79
Rio Petra sino alla località Stringara. Quindi per via Stringara
verso Sogliano poi per via Sogliano 2° , via Sogliano Siepi (detta
anche via Ponte Uso) fino alla località Ponte Uso. Quindi verso
Sant’Arcangelo lungo la strada provinciale n. 13 fino ad incontrare
il confine di comune in località Piano d’Arco.
Per il comune di Mercato Saraceno fanno parte della zona di
produzione i terreni compresi nell’area così delimitata:
dall’incrocio del fiume Savio con il confine di comune in località
Cella, si prosegue per detto confine di comune sino alla frazione
Paderno. Indi per via Paderno sino a Mercato Saraceno. Poi per via
Marconi, piazza Mazzini, via Garibaldi, strada statale n. 71 fino al
fosso Sassignolo. Poi fosso Sassignolo, fosso Acqua Salata, fosso
Picchio, strada vicinale Dorgale, Aravecchia, via Ciola Linaro -
M.Sacco fino a Case Santa Lucia. Quindi per via Monte Iottone sino
alla località Monte Iottone ove si imbocca la carreggiabile che
passando per Le Ville, Cà Navacchio porta sulla via Borgo Paglia. Si
prosegue fino alla frazione Borgo Paglia e poi per via Bacciolino
fino a ritornare sulla strada statale n. 71 in località Cella. Si
continua per detta strada statale sino al incontrare di nuovo il
confine comunale
Provincia di Rimini:
Coriano Gemmano Misano Adriatico Mondaino Montecolombo Montefiore
Conca Montegridolfo Montescudo Marciano di Romagna Poggio Berni
Rimini Saludecio Sant’Arcangelo di Romagna San Clemente San Giovanni
in Marignano Torriana Verucchio
Per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant’Arcangelo di Romagna,
il limite a valle è il seguente:
comune di Sant’Arcangelo di Romagna:
dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle I, si
prosegue per detto confine in direzione Canonica sino ad incontrare
la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica,
strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che
si segue fino al fiume Marecchia. Lungo detto corso fino
all’incontro con la traversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino
ad un nuovo incontro con il confine di comune.
comune di Rimini:
dal confine con il comune di Sant’Arcangelo di Romagna sulla strada
statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare
l’autostrada Bologna- Rimini che si segue sino ad incontrare il
confine con il comune di Riccione;
comune di Misano Adriatico:
dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue
per quest’ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad
incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione -Tavoleto). Indi
per quest’ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via San
Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano
Adriatico e San Giovanni Marignano.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Sangiovese di Romagna”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari,
pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i
sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono
da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di
recente bonifica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Per i nuovo impianti la densità minima di piante non dovrà essere
inferiore a:
Sangiovese di Romagna 3.300 ceppi/ettaro
Sangiovese di Romagna superiore: 3.700 ceppi/ettaro
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Sangiovese di Romagna”, coltura specializzata, non deve essere
superiore ai:
110 quintali per ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso una cernita delle uve, purché la
produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La regione Emilia - Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima
della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste ed al Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini:
“Sangiovese di Romagna”
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.
“Sangiovese di Romagna superiore”
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.
“Sangiovese di Romagna novello”
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.
Ai fini della vinificazione delle citate tipologie di vini a DOC
“Sangiovese di Romagna superiore” e “Sangiovese di Romagna novello”
le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale
e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la
destinazione delle uve medesime.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito
dell’intero territorio delle province di Rimini, Forlì/Cesena,
Ravenna e Bologna.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa massima uva- vino superi detto limite l’eccedenza
non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Il vino a DOC “Sangiovese di Romagna novello” deve essere ottenuto
con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica
delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Il vino a DOC “Sangiovese di Romagna” non può essere immesso al
consumo in data anteriore al
1° Dicembre dell’anno di produzione delle uve
Il vino a DOC “Sangiovese di Romagna superiore” non deve essere
immesso al consumo in data anteriore al
1° Aprile dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Il vino a DOC “Sangiovese di Romagna” che può fregiarsi della
specificazione aggiuntiva “riserva” deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore ai:
24 mesi
Di cui almeno 2 in bottiglia
a decorrere dal 1° Dicembre dell’anno di produzione delle uve
e la sua idoneità chimico-fisica ed organolettica non potrà essere
valutata prima di:
22 mesi di invecchiamento
Per il vino a DOC Sangiovese di Romagna”, anche con la specifica
“superiore” e “riserva”, è consentito l’utilizzo di contenitori di
legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento..
Per tutte le tipologie, ad eccezione del novello , è consentito
effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche
attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione.
Per tutte le tipologie è ammesso l’arricchimento nella misura
massima di 1,00% vol.
Art 6
I vini a DOC “Sangiovese di Romagna” all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Sangiovese di Romagna”:
colore: rosso rubino, talora con orli violacei;
profumo: vinoso, delicato con sentori di viola;
sapore: asciutto, armonico, talvolta leggermente tannico, con
retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 20,00 grammi litro;
“Sangiovese di Romagna novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto o leggermente abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
zuccheri riduttori massimo: 10,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 18,00 grammi/litro
“Sangiovese di Romagna superiore”
La menzione “superiore” è riservata al vino DOC “Sangiovese di
Romagna” ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione di cui
all’art 3, lettera b) aventi un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di cui all’art 4, vinificate alle condizioni di cui
all’art. 5 del presente disciplinare di produzione e che all’atto
dell’immissione al consumo risponda alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, talora con orli violacei;
profumo: vinoso, etereo, con netti sentori di viola;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente tannico, armonico,
retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 24,00 grammi/litro;
Nella designazione della DOC “Sangiovese di Romagna” la
specificazione “riserva” è riservata al vino sottoposto al periodo
di invecchiamento obbligatorio minimo di cui all’art 5, e che
risponde alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: etereo, con netti sentori di viola e spezie;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, vellutato, giustamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.
E’ facoltà del Ministro dell’Agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
La menzione “superiore”
Art 7
In sede di designazione della DOC “Sangiovese di
Romagna riserva” è riservata al vino sottoposto al periodo di
invecchiamento obbligatorio minimo di cui all’articolo 5 del
presente disciplinare.
In sede di designazione le specificazioni “superiore e riserva”
devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura
“denominazione di origine controllata” e pertanto non possono essere
intercalate tra quest’ultima dicitura e la denominazione “Sangiovese
di Romagna”.
In ogni caso le specificazioni “superiore e riserva” devono figurare
in etichetta in caratteri di dimensione non superiori a quelli
utilizzati per la denominazione di origine “Sangiovese di Romagna”,
della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “sangiovese di
Romagna” è vietato l’uso di qualsiasi qualificazioni diverse da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non atti a trarre in inganno l’acquirente.
Nella designazione dei vini a DOC “Sangiovese di Romagna” può essere
utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal
corrispondente toponimo o nome, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la
vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in
recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o
nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
registri, sia nei documenti di accompagnamento.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome, deve
essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al
carattere usato per la denominazione di origine.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza
delle disposizioni UE e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
Aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti, contenenti vino a DOC
“Sangiovese di Romagna”, può figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC
“Sangiovese di Romagna novello” deve figurare l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
Art 8
E’ consentito il confezionamento del vino a DOC
“Sangiovese di Romagna” con o senza specificazione “superiore,
riserva e novello” in recipienti di ceramica.
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