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Art 1:
La denominazione di origine controllata “S. Martino della
Battaglia” è riservata ai vini bianco e liquoroso che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2:
La denominazione di origine controllata “S. Martino della
Battaglia” è riservata al vino ottenuto, da uve provenienti,
nell’ambito aziendale, dal vitigno:
Tocai friulano minimo 80%
Possono concorrere alla produzione del vino a DOC “San
Martino della Battaglia” per un massimo del 20% del totale
anche uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province
di Brescia e di Verona, con esclusione di vitigni aromatici.
Art 3:
La zona di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “S. Martino della
Battaglia” comprende in tutto o in parte i territori dei
comuni di:
Sirmione Desenzano Lonato Pozzolengo
In provincia di Brescia
Peschiera sul Garda
In provincia di Verona
Tale zona è così delimitata:
partendo da quota 70 in prossimità del km. 267 della strada
statale n. 11, la linea di delimitazione segue la riva sud
del lago di Garda fino ai Cappuccini, ad ovest di Peschiera
sul Garda. Procede quindi verso sud sulla strada per Villa
Montresor fino a giungere alla ferrovia. Segue ad ovest la
ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada
che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega
ad ovest per casc. Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud
per Serraglio, indi passa ad est di casc. Gozzetto fino a
giungere all’autostrada della Serenissima. Attraversa
l’autostrada, il limite procede a sud – ovest sulla strada
che passa i Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a
casc. Boschetti e a casc. Rondinelli ove incontra il confine
provinciale col quale si identifica verso sud fino alla
strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100. Da questo
punto il limite segue la strada Pozzolengo, Ponte dell’Irta,
Ballino e fino a quota 110 ove incontra il confine
provinciale che segue a nord – est fino all’altezza de il
Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella che
verso nord e nord – est porta a Madonna della Scoperta,
Fenil Novo, casc. Baita, Castel Venzago, Centenaro e S.
Pietro il limite procede verso nord sulla strada che
passando da casc. Venga giunge sull’autostrada della
Serenissima, segue questa verso est fino a casc. Caporale
per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette
Pomo, Villa Venga, Bogliacco, Pigna. Moie, casc. Tese e a
nord per Villa Arriga, giunge al lago di Garda a quota 70 in
prossimità del km. 267 della strada statale n. 11.
E’ inoltre da considerare zona di produzione del vino a
d.o.c. “S. Martino della Battaglia”
Il territorio compreso nei confini qui appresso indicati:
partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la
linea ferroviaria in direzione est fino ad incontrare la
strada statale n. 11. Segue la strada statale n. 11 fino a
quota 137 (gruppo di Rovere) e l’abbandona per seguire la
strada che andando verso sud, passa per Casetta e quindi
passa sotto l’autostrada della Serenissima e da qui segue la
strada per S. Cipriano.
Passa in fianco a S. Cipriano sempre seguendo la strada fino
alla carrareccia che va in direzione di casc. Gerardi (quota
206), quindi il confine passa per la linea di massima
pendenza attraverso casc. Gerardi fino ad intersecare la
strada che da Lonato porta a Castel Venzago. Segue questa
strada fino in località Tiracul e poi passa a sud fino a
Brodenella. Da Brodenella segue la strada che va fino a
Ghetto e la segue ancora fino a Ghetto Superiore a quota
163. da quota 163 il confine taglia in linea retta fino a
casc. Pulecra. Scende da casc. Pulecra per il sentiero fino
ad intersecare la mulattiera che passa sotto M. Nuvolo e
arriva a le Crociere. Qui imbocca la carrareccia che porta a
Malocco di sopra e da Malocco di sopra segue la strada che
porta a Lonato. Attraversa l’autostrada della Serenissima in
prossimità dell’ex Convento ed oltrepassando il
sottopassaggio segue la strada che porta alla stazione di
Lonato.
Art 4:
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata “S. Martino della Battaglia” di cui
all’art 1, devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo di cui all’art 15 della legge 10/02/1992, n. 164,
unicamente i vigneti collinari e pedecollinari di buona
esposizione su terreni di natura prevalentemente calcareo
argillosa, misti a buona parte di scheletro e similari.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di
tipo tradizionale e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad
ettaro non inferiore a 3.000 calcolati sul sesto d’impianto.
E’ vietata ogni pratica di forzatura; è consentita
l’irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo
dell’invaiatura per un massimo di due interventi all’anno.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura
specializzata, non deve essere superiore rispettivamente:
“S. Martino della Battaglia” 11,5 tonnellate/ettaro
“S. Martino della Battaglia liquoroso” 8,00
tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a d.o.c. “S. Martino
della Battaglia” devono essere riportati nei limiti di cui
sopra, purché la produzione non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve nel limite del 20%, non hanno diritto
alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione
massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve
essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a d.o.c. “S.
Martino della Battaglia” devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00% vol.;
quelle destinate alla vinificazione del vino a d.o.c. “S.
Martino della Battaglia liquoroso” devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.;
La regione Lombardia, d’intesa con la regione Veneto,
annualmente, prima della vendemmia, sentite le
organizzazione professionali di categoria e l’ente di tutela
riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni
ambientali e di coltura che nell’anno si sono verificate,
può stabilire con proprio decreto un limite massimo di
produzione inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile,
dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale di tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini ed alle C:C:I:A:A: di Brescia e
di Verona.
Art 5:
Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento ed
affinamento devono essere effettuate all’interno della zona
di produzione delimitata nel precedente art 3. Tuttavia,
tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l’ambito dell’intero territorio amministrativo delle
province di Brescia e di Mantova, nella regione Lombardia e
di Verona, nella regione Veneto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche, comprese quelle relative all’affinamento,
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, e comunque
atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La denominazione di origine controllata “S. Martino della
Battaglia” può essere utilizzata per designare il tipo
liquoroso ottenuto mediante l’alcolizzazione del mosto di
base, anche parzialmente fermentato. Per detta tipologia è
vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del
prodotto mediante concentrazione del mosto o impiego di
mosti che siano oggetto di concentrazione.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 70%, per entrambe le tipologie.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art 6:
I vini a denominazione di origine
controllata “S. Martino della Battaglia” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“S. Martino della Battaglia”:
colore: giallo citrino tendente al dorato con l’affinamento;
profumo: evoluto, intenso, caratteristico;
sapore: fresco, secco o rotondo, con retrogusto leggero di
mandorla
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
“S. Martino della Battaglia” liquoroso:
colore: giallo tendente al dorato con l’affinamento;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: gradevolmente dolce, vellutato, armonico e generoso,
con
leggero retrogusto di mandorla, eventualmente con sapore
di legno derivante dall’affinamento in botte;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol.;
zuccheri residui non inferiori a: 40,0 g/l.;
acidità totale minima: 4,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7:
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “S.
Martino della Battaglia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano
tali da trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito altresì l’uso della indicazione aggiuntiva
“vigna” seguita immediatamente dal relativo toponimo purché
le uve provengano totalmente dai corrispettivi vigneti e
siano rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito albo
dei vigneti previsto dalla legge 10/02/1992, n.164, tenuto
rispettivamente presso le C.C.I.A.A. di Brescia e di Verona,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale
22/04/1992.
Sulle bottiglie contenenti vini a DOC “S. Martino della
Battaglia” deve figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
Art 8: Il vino a denominazione di origine controllata “S.
Martino della Battaglia” può essere immesso al consumo in
contenitori di qualunque capacità. Qualora venga
confezionato in recipienti da 0,375 a 3 litri, può essere
immesso al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di
sughero. Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 per
specifiche esigenze commerciali possono avere la chiusura a
vite.
Il vino a denominazione di origine controllata “S. Martino
della Battaglia” liquoroso deve obbligatoriamente essere
immesso al consumo in recipienti di vetro di capacità
inferiore a litri 1,00 e con tappo di sughero.
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