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Art 1
La denominazione di origine controllata “Sannio” è riservata ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art 2
La dominazione di origine controllata “Sannio”, senza
alcuna altra specificazione, è riservata ai vini bianco, rosso e
rosato, ottenuti da uve provenienti da vigneti che, nell’ambito
aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
“Sannio bianco”
Trebbiano toscano minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Benevento, da soli o congiuntamente sino ad un massimo
del 50%.
“Sannio rosso e rosato”
Sangiovese minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Benevento, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 50%.
La denominazione di origine controllata “Sannio” seguita dalla
menzione “metodo classico”, è riservata al vino “spumante” ottenuto,
con il metodo della rifermentazione in bottiglia, da uve provenienti
da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni:
Aglianico, Greco e Falanghina, da soli o congiuntamente al 100%.
La denominazione di origine controllata “Sannio” seguita da una
delle seguenti specificazioni di vitigno, è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito
aziendale, dalla seguente composizione ampelografica:
“Sannio Aglianico”
Aglianico minimo 85%
“Sannio Barbera”
Barbera minimo 85%
“Sannio Piedirosso”
Piedirosso minimo 85%
“Sannio Sciascinoso”
Sciascinoso minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, anche uve a bacca
rossa di altri vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Benevento, da soli o congiuntamente sino al massimo del
15%.
“Sannio Coda di Volpe”
Coda di Volpe minimo 85%
“Sannio Greco”
Greco minimo 85%
“Sannio Falanghina”
Falanghina minimo 85%
“Sannio Moscato”
Moscato minimo 85%
“Sannio Fiano”
Fiano minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Benevento, da soli o congiuntamente sino ad un massimo
del 15%.
I vini a denominazione di origine controllata “Sannio” con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Barbera
Sciascinoso
Coda di Volpe
Falanghina
Greco
Moscato
Possono essere prodotti anche nella tipologia “passito da secco ad
amabile”.
I vini a denominazione di origine controllata “Sannio” con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Barbera
Piedirosso
Sciascinoso
Coda di Volpe
Falanghina
Greco
Moscato
Fiano
Possono essere prodotti anche nella tipologia “spumante”.
Il vino a denominazione di origine controllata “Sannio rosso” senza
la specificazione del vitigno, può essere prodotto anche nella
tipologia “novello”.
I vini a denominazione di origine controllata “Sannio” nei tipi
“bianco, rosso e rosato” senza la specificazione del vitigno,
possono essere prodotti anche nella tipologia “frizzante da secco ad
amabile”.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad
essere designati con la denominazione di origine controllata
“Sannio” accompagnata o non dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, comprende l’intero territorio
amministrativo della:
provincia di Benevento.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Sannio” di cui al precedente art. 2,
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e
comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione
all’Albo di cui all’art. 15 della Legge 10/02/1992, n. 164, i
vigneti di giacitura ed esposizione adatte, mentre sono esclusi
quelli impiantati su terreni di fondovalle, umidi, quelli non
adeguatamente drenati e quelli non sufficientemente soleggiati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento a spalliera,
controspalliera, raggera e pergola ed i sistemi di potatura corti,
lunghi e misti devono essere quelli generalmente usati e comunque
adatti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e
dei vini derivati.
Per i reimpianti e nuovi impianti la forma di allevamento ammessa eè
quella a controspalliera e la densità minima di viti per ettaro non
dovrà essere inferiore a 2.500 ceppi.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura
specializzata, ammessa per la produzione dei vini di cui all’art. 2,
non deve essere superiore, rispettivamente a:
“Sannio bianco” 15.50 tonn./ettaro
“Sannio rosso e rosato” 15,56 tonn./ettaro
“Sannio con la specificazione di vitigno bianco” 12,50 tonn./ettaro
“Sannio con la specificazione di vitigno rosso” 12,50 tonn./ettaro
Fermi restando i limiti massimi di cui sopra, la resa per ettaro in
coltura promiscua dovrà essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta dalle
viti.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Sannio” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Il superamento del limite del 20% comporta la perdita del diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al
70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell’uva in vino passito non deve essere superiore
al 50%.
Gli eventuali superi della resa dell’uva in vino, derivanti dai
processi della tipologia “passito”, fino al raggiungimento del
citato limite del 75%, non sono destinabili alla produzione di alcun
vino a denominazione di origine controllata, ma non comportano la
decadenza del diritto alla d.o.c. per la tipologia in argomento, per
il quantitativo prodotto nel proprio specifico limite.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e la presa di spuma devono essere
effettuate all’interno del territorio della provincia di Benevento.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il
parere della regione Campania, consentire che le predette operazioni
possano avvenire anche in stabilimenti situati nel territorio
regionale, a condizione che le ditte interessate ne facciano
richiesta e dimostrino di aver effettuato tali operazioni prima
dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e di
produrre tradizionalmente i vini in questione utilizzando uve, mosti
o vini provenienti dalla zona di produzione delimitata al precedente
art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Sannio” devono
assicurare i sotto indicati titolo alcolometrici volumici naturali
minimi:
“Sannio bianco” 10,00% vol.
“Sannio rosso e rosato” 10,50% vol.
“Sannio Moscato” 10,00% vol.
“Sannio Coda di Volpe” 10,50% vol.
“Sannio Falanghina” 10,50% vol.
“Sannio Greco” 11,00% vol.
“Sannio Fiano” 11,00% vol.
“Sannio Piedirosso” 10,50% vol.
“Sannio Sciascinoso” 10,50% vol.
“Sannio Aglianico” 11,00% vol.
“Sannio Barbera” 11,00% vol.
le uve destinate alla produzione delle tipologie:
“spumante”
“metodo classico”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di: 9,50% vol.
In tal caso le uve devono essere oggetto di specifica denuncia e non
possono essere destinate alla produzione di altre tipologie della
DOC “Sannio”, ma ove ne rispettino le condizioni possono essere
destinate alla produzione di vini di altra denominazione di origine
controllata o indicazione geografica tipica.
I vini a denominazione di origine controllata “Sannio rosso”,
elaborati secondo la specifica vigente normativa, possono essere
qualificati come “novelli”.
I vini a DOC “Sannio”, nelle tipologie “bianco, rosso e rosato”,
elaborati secondo le specifiche vigenti normative, possono essere
qualificati “frizzanti”.
I vini a DOC “Sannio passiti” devono essere ottenuti da uve,
prodotte dai vitigni di cui all’art 2, sottoposte in tutto o in
parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento tale da
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
14,00% vol.
I vini a DOC. “Sannio spumante” devono essere ottenuti da uve
prodotte dai vitigni di cui all’art 2, elaborate secondo la
specifica vigente normativa.
Il vino a d.o.c. “Sannio metodo classico”, deve essere ottenuto
attraverso la tradizionale rifermentazione in bottiglia e deve
permanere sui lieviti di fermentazione per almeno:
12 mesi
a decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di raccolta
delle uve.
Art 6
I vini a d.o.c. “Sannio” devono rispondere rispettivamente, all’atto
dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Sannio bianco”
“Sannio bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, armonico il tranquillo, vivace e a volte amabile il
frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Sannio rosso”
Sannio rosso frizzante”
Colore: rosso rubino, più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, giustamente tannico, il tranquillo:
morbido a volte amabile e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio rosso novello”
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
profumo: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: asciutto o morbido, a volte lievemente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio rosato”
Sannio rosato frizzante”
Colore: rosa, più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato;
sapore: asciutto, fragrante il tranquillo, vivace fresco e a volte
amabile il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
“Sannio spumante metodo classico”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio rosé metodo classico”
spuma: fine e persistente;
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Aglianico”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato
con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, morbido, di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio Aglianico spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, semisecco o dolce, di corpo, armonico,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio Aglianico passito”
colore: rosso granata piuttosto intenso;
profumo: etereo, persistente, di frutta matura;
sapore: secco, morbido, sino a dolce, caldo, alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sannio Barbera”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, tipico talvolta floreale;
sapore: asciutto, caratteristico, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sannio Barbera spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: tipico, gradevole e floreale;
sapore: secco, semisecco, dolce, caratteristico, fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Sannio Barbera passito”
colore: rosso rubino sino a granata intenso;
profumo: etereo, persistente, fruttato;
sapore: secco, morbido sino a dolce, caldo, alcolico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sannio Piedirosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio Piedirosso spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: osso tubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: secco, semisecco o dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità
totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio Sciascinoso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, tipico a volte morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio Sciascinoso spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: secco, semisecco, dolce, fragrante, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Sannio Sciascinoso passito”
colore: da rosso rubino intenso a granata;
profumo: etereo, persistente, fruttato;
sapore: secco, morbido o dolce, alcolico, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sannio Coda di Volpe”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, tipico, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Sannio Coda di Volpe spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino vivace;
profumo: delicato, fragrante, fine;
sapore: secco, semisecco o dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Sannio Coda di Volpe passito”
colore: giallo dorato sino all’ambrato;
profumo: etereo, persistente, di frutta matura;
sapore: secco, amabile o dolce, caldo, alcolico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sannio Falanghina”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, più o meno fruttato;
sapore: secco, fresco, lievemente acidulo a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Sannio Falanghina spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino vivace;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, semisecco o dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Sannio Falanghina passito”
colore: giallo dorato sino ad ambrato;
profumo: etereo, persistente, di frutta matura;
sapore: secco, morbido o dolce, caldo,m alcolico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sannio Fiano”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, più o meno vinoso;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Fiano spumante”
colore: giallo paglierino brillante;
profumo: fine, delicato, fragrante;
sapore: secco, semisecco o dolce, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Greco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico, tipico e a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Greco spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino vivace;
profumo: delicato, fragrante, caratteristico;
sapore: secco, semisecco o dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Greco passito”
colore: giallo dorato, sino all’ambrato più o meno intenso;
profumo: etereo, gradevole, di frutta matura;
sapore: secco, morbido o dolce, caldo, alcolico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Sannio Moscato”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta ambrato;
profumo: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: amabile o dolce, aromatico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Moscato spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato brillante;
profumo: aromatico, fine ed intenso;
sapore: amabile o dolce, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Sannio Moscato passito”
colore: da giallo dorato all’ambrato intenso;
profumo: etereo, aromatico, persistente;
sapore: amabile o dolce, caldo, aromatico, alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Sannio” il nome
della tipologia e/o quello del vitigno, devono figurare in etichetta
con caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata ed
essere riportati immediatamente sotto quest’ultima dicitura.
Sono obbligatori e da riportare in etichetta i riferimenti alle
tipologie “novello, frizzante, passito e spumante” nonché i
riferimenti ai sapori “semi secco, amabile o dolce”.
Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c. “Sannio” è
vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi.
Ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
In caso di coincidenza, in tutto o in parte, delle indicazioni di
cui al comma precedente con nomi geografici, le dimensioni dei
caratteri usati in etichetta non possono essere superiori ad un
terzo di quelle utilizzate per la denominazione “Sannio”.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore, quali viticoltore, tenuta, podere, vigna,
cascina e similari, sono consentite in osservanza alle vigenti
normative comunitarie e nazionali in materia.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC “Sannio”
deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata “Sannio” tipologia
“spumante metodo classico”, deve sempre figurare l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve ed è consentito indicare l’anno
di sboccatura.
Per i vini spumanti diversi da quelli di cui al comma precedente,
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è facoltativa. |