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Art 1
La denominazione di origine controllata “San
Severo” è riservata ai
Vino bianco
Vino rosso
Vino rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “San Severo” devono essere ottenuti
dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione a
fianco di ciascuno di essi:
San Severo bianco:
Bombino bianco dal 40 al 60%,
Trebbiano toscano dal 40 al 60%,
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti dai vitigni:
Malvasia bianca lunga (o del Chianti), Verdeca per un massimo
complessivo del 20%.
San severo rosso e rosato:
Montepulciano di Abruzzo dal 70 al 100%
Sangiovese massimo 30%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC “San Severo” in cui
rientra il territorio già delimitato con D.M. 29/Marzo/1932,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 Aprile 1932, n. 82,
comprende per intero i territori dei comuni di:
San Severo (comprese le sue due frazioni denominate: Salsola e
Vulganello ricadenti in territorio del comune di Foggia),
Torremaggiore (compresa la frazione del comune di Castelnuovo della
Daunia: Masseria Monachelle, inclusa nel territorio del comune di
Torremaggiore),
San Paolo Civitate
e parte del territorio dei comuni di:
Apricena Rignano Poggio Imperiale Lesina Lucera
tutti in provincia di Foggia.
Tale zona è così delimitata:
partendo dall’estremo nord in comune di Lesina (Caposaldo) segue la
strada di bonifica n. 7 San Severo – Torre Fortore sino ad
innestarsi sulla provinciale Ripalta – Lesina, entra nel territorio
del comune di Poggio Imperiale, segue il canale La Fara risalendo
fino alla ferrovia Bologna – Otranto.
Segue il tracciato di detta ferrovia sino alla località Coppa
Franceschiello, costeggia il confine dei comuni di Apricena e Poggio
Imperiale deviando sul confine dei comuni di San Paolo Civitate e
Apricena, costeggiando la strada di bonifica n. 7 San Severo – Torre
Fortore fino all’incrocio della strada provinciale Serracapriola –
Apricena.
Costeggia poi detta strada fino all’abitato di Apricena, si innesta
sulla strada statale n. 89 seguendola fino al km. 17,000.
Devia quindi sulla pista a fondo naturale San Nicandro – Foggia sino
ad incrociare la strada di bonifica Apricena – stazione di San Marco
in Lamis seguendola sino allo scalo ferroviario, segue per un tratto
la ferrovia garganica San Severo – Rodi Garganico e devia
costeggiando il confine dei comuni di San Severo e Apricena.
Entra poi nel territorio del comune di Rignano Garganico seguendo la
strada di bonifica pedegarganica sino all’incrocio del torrenti
Candelabro e Triolo.
Risale quest’ultimo torrente sino all’incrocio della strada di
bonifica n. 23 sino ad incrociare la strada Rignano – scalo
ferroviario, sino al confine dei comuni di San Severo e Rignano,
segue i detti confini proseguendo con quelli di Foggia e sino
all’incrocio dei confini di San Severo e Lucera.
Devia sul confine del comune di Lucera e Foggia sino a congiungersi
sulla strada di bonifica n. 11, la segue nel comune di Lucera sino
alla località Grotticella – Petrilli, si immette su una pista a
fondo naturale sino al torrente Salsola, lo costeggia sino ad
incrociare la strada di bonifica n. 9, la segue sino al bivio della
strada di bonifica n. 13 che segue sino ad incrociare la strada di
bonifica n. 5.
Segue detta strada sino ad incrociare i confini dei comuni di
Torremaggiore – Lucera – Castelnuovo – Casalnuovo – Casalvecchio –
Serracapriola sino al confine del comune di San Paolo Civitate.
Da qui segue il confine dei comuni di Serracapriola e Lesina sino
alla località Coppa delle Rose, incrocia con la strada di bonifica
n. 33 nel comune di Lesina e la segue sino alla borgata di Ripalta.
Segue la strada Ripalta – stazione sino alla casa San Colombo, segue
una strada vicinale sino alla ferrovia Bologna – Otranto, la segue
sino al canale Pontone percorrendolo sino all’incrocio con la strada
di bonifica n. 7 San Severo – Torre Fortore.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “San Severo” devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve
e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC “San
Severo”, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
San Severo bianco 14,00 tonnellate/ettaro
San Severo rosso e rosato 14,00 tonnellate/ettaro
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limite medesimi.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro nella
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore a:
San Severo bianco 70%
San Severo rosso e rosato 70%
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’ambito dell’intero territorio dei comuni compresi,
in tutto o in parte, nella zona di produzione delle uve di cui
all’articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC
“San Severo” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
San Severo bianco 10,50% vol.;
San Severo rosso 11,00% vol.;
San Severo rosato 11,00% vol.;
La vinificazione per i vini a DOC “San Severo” deve essere
effettuata secondo gli usi locali, leali e costanti.
Art 6
I vini a DOC “San Severo”, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
San Severo bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: leggermente vinoso, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità totale massima: 6,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
estratto secco netto massimo: 24,00 g/l;
ceneri minimo/massimo: 1,60 – 2,50 g/l;
San Severo rosso:
colore: rosso rubino che tende al rosso mattone con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità totale massima: 6,50% g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
estratto secco netto massimo: 28,00 g/l;
ceneri minimo/massimo: 1,60 – 2,80 g/l;
San Severo rosato:
colore: rosato tendente al rosso rubino;
profumo: leggermente vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità totale massima: 6,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
ceneri minimo/massimo: 1,60 – 2,80 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “San Severo” è vietata l’aggiunta di
qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località, comprese nel territorio delimitato dal
precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve
da cui il vino. Così qualificato, è stato ottenuto
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a DOC “San
Severo” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve, purché veritiera e documentabile.
Art 8
La DOC “San Severo” può essere utilizzata per designare
il vino “spumante naturale” ottenuto con mosti o vini che rispondono
alle condizioni previste per il vino a DOC “San Severo bianco” dal
presente disciplinare di produzione e preparato in stabilimenti siti
nelle province di Foggia e di Bari
Il vino a DOC “San Severo spumante”, all’atto dell’immisssione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: leggero di lievito, fresco, gradevole;
sapore: secco, fresco, vivace, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo:
tipo pas dosé: 3,00 g/l ;
tipo extra brut: 6,00 g/l;
tipo brut: 12,00 g/l
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità totale massima: 6,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18.00 g/l;
ceneri minimo/massimo: 1,60 – 2,50 g/l.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “San Severo” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R.
n. 930 del 12/Luglio/1963.
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