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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
SANT’AGATA DEI GOTI
D.O.C.

SANT’AGATA DEI GOTI
D.M. 3/AGOSTO/1993
D.O.C.


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Sant’Agata de’ Goti” o “Sant’Agata dei Goti” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
 I vini a DOC “Sant’Agata dei Goti” devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
“Sant’Agata dei Goti Falanghina”
Falanghina minimo 90%.
“Sant’Agata dei Goti Greco”
Greco minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
“Sant’Agata Aglianico”
Aglianico minimo 90%
“Sant’Agata dei Goti Piedirosso”
Piedirosso minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10.
Sant’Agata dei Goti bianco”
Falanghina dal 40 al 60%
Greco dal 40 al 60%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, non
Aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.
“Sant’Agata dei Goti rosso e rosato”
Aglianico dal 40 al 60%
Piedirosso dal 40 al 60%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

Art 3
 La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di:
Sant’Agata dei Goti
In provincia di Benevento.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Sant’Agata dei Goti” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’Albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni prevalentemente argillosi, calcarei e tufacei di medio impasto con
giacitura collinare e pedecollinare, con esclusione dei terreni di fondovalle e particolarmente umidi.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
La resa massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, per la produzione dei vini di cui all’art. 2, non deve superare rispettivamente i:
“Sant’Agata dei Goti bianco” 10,00 tonn/ettaro
“Sant’Agata dei Goti rosso e rosato” 10,00 tonn/ettaro
“Sant’Agata dei Goti Falanghina” 11,00 tonn/ettaro
“Sant’Agata dei Goti Greco” 11,00 tonn/ettaro
“Sant’Agata dei Goti Aglianico” 10,00 tonn/ettaro
“Sant’Agata dei Goti Piedirosso” 10,00 tonn/ettaro
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua dovrà essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi sopra indicati.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro aventi diritto alla DOC “Sant’Agata dei Goti” inferiori a quelli stabiliti dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Benevento.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a d.o.c. “Sant’Agata dei Goti” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Sant’Agata dei Goti bianco” 11,00% vol.
“Sant’Agata dei Goti Falanghina” 10,50% vol.
“Sant’Agata dei Goti Greco” 10,50% vol.
“Sant’Agata dei Goti rosso e rosato” 11,00% vol.
“Sant’Agata dei Goti Aglianico” 11,00% vol.
“Sant’Agata dei Goti Piedirosso” 11,00% vol.
Le uve delle varietà “Aglianico e Piedirosso” destinate alla produzione dei rispettivi vini designabili con la menzione “riserva” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Sant’Agata dei Goti Aglianico riserva” 12,00% vol.
“Sant’Agata dei Goti Piedirosso riserva” 11,50% vol.
Ai fini della vinificazione per tali tipologie “riserva” le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere indicata la destinazione delle uve medesime.

Art 5
Le operazioni di vinificazione. Ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.
Tuttavia, su richiesta degli interessati il Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e su conforme parere della regione Campania, per il cui tramite vanno presentate, può autorizzare l’effettuazione di tali operazioni nell’intero
territorio amministrativo della provincia di Benevento, purché i richiedenti dimostrino con adeguata documentazione di avere effettuato tradizionalmente le operazioni medesime per la produzione di vini provenienti da uve prodotte nel territorio di cui al precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore a:
“Sant’Agata dei Goti bianco” 70%
“Sant’Agata dei Goti rosso” 70%
“Sant’Agata dei Goti Falanghina” 70%
“Sant’Agata dei Goti Greco” 70%
“Sant’Agata dei Goti Aglianico” 70%
“Sant’Agata dei Goti Piedirosso” 70%
“Sant’Agata dei Goti rosato” 65%
le eventuali eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata.
Il vino a DOC “Sant’Agata dei Goti Aglianico” può essere immesso al consumo soltanto dopo un periodo di invecchiamento di:
due anni
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Il vino a DOC “Sant’Agata dei Goti Aglianico” designabile con la menzione aggiuntiva “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno:
due anni
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve
e ad un anno di affinamento in bottiglia
Il vino a DOC “Sant’Agata dei Goti Piedirosso” designabile con la menzione aggiuntiva “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno:
due anni
a decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve
La DOC Sant’Agata dei Goti rosso” può essere utilizzata per designare il vino “novello” ottenuto da uve che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.
La DOC “Sant’Agata dei Goti Falanghina” può essere utilizzata per designare il tipo “passito” ottenuto dalle uve di cui al precedente art. 2 sottoposte, in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al tradizionale appassimento naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
15,00% vol.
La resa massima dell’uva in vino finito, in tal caso, non deve essere superiore al 40%.
E’ escluso qualsiasi aumento del titolo alcolometrico volumico totale minimo del passito mediante concentrazione di mosto o vino, nonché l’impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Art 6
 I vini a DOC “Sant’Agata dei Goti”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Sant’Agata dei Goti bianco”
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: intenso, fine, persistente;
sapore: secco, pieno, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Sant’Agata dei Goti Falanghina”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi verdognoli
profumo: fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Sant’Agata dei Goti Greco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Sant’Agata dei Goti Falanghina passito”
colore: giallo ambrato più o meno intenso;
profumo: delicato, etereo, tipico;
sapore: amabile o dolce, alcolico, caratteristico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
“Sant’Agata dei Goti rosato”
colore: rosa pallido;
profumo: delicato, persistente;
sapore: asciutto, gradevole, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minimo: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Sant’Agata dei Goti rosso”
colore: rosso rubino piuttosto intenso;
profumo: vinoso;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Sant’Agata dei Goti rosso novello”
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
profumo: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, rotondo, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Sant’Agata dei Goti Aglianico”
colore: rosso più o meno intenso;
profumo: vinoso, persistente;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Sant’Agata dei Goti Aglianico riserva”
colore: rosso rubino, tendente al granata con l’invecchiamento;+
profumo: etereo, persistente;
sapore: asciutto, caldo, vellutato, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Sant’Agata dei Goti Piedirosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: intenso, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Sant’Agata dei Goti Piedirosso riserva”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata;
profumo: intenso, gradevole, etereo;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo, giustamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
Nella designazione dei vini a DOC “Sant’Agata dei Goti o Sant’Agata de’ Goti” il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.
In sede di designazione le specificazioni di tipologia “riserva” e “passito” devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto non possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e la DOC “Sant’Agata dei Goti o Sant’Agata de’ Goti”.
In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Sant’Agata dei Goti o Sant’Agata de’ Goti”, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
E’ vietato usare assieme alla DOC “Sant’Agata dei Goti o Sant’Agata de’ Goti” qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni dei decreti ministeriali 22/04/1992.
Per l’immissione al consumo di tutti i vini della DOC “sant’Agata dei Goti o Sant’Agata de’ Goti” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art 8
Per i vini a DOC “Sant’Agata dei Goti Aglianico riserva” e “Sant’Agata Piedirosso riserva” sono ammessi, per l’immissione al consumo, solo contenitori di vetro della capacità di 0,750 litri.

Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Sant’Agata dei Goti o Sant’Agata de’ Goti” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della Legge 10/02/1992, n. 164.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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