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Art 1
La denominazione di origine controllata “Santa
Margherita di Belice” è riservata ai vini bianchi e rossi o aventi
la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Catarratto
Grecanico
Ansonica
Nero d’Avola
Sangiovese
che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Santa Margherita
di Belice” è riservata ai vini ottenuti dai vigneti aventi
nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
“Santa Margherita di Belice bianco”
Ansonica dal 30 al 50%
Grecanico e Catarratto bianco lucido, da soli o congiuntamente dal
50 al 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Agrigento, presenti nei vigneti, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Santa Margherita di Belice rosso”
Nero d’Avola dal 20 al 50%
Sangiovese e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente dal 50
all’80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Agrigento, predenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 15%.
“Santa Margherita di Belice Catarratto”
Catarratto bianco lucido minimo 85%
“Santa margherita di Belice Grecanico”
Grecanico minimo 85%
“Santa Margherita di Belice Ansonica”
Ansonica (detto anche Inzolia) minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Agrigento, presenti nei vigneti, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Santa Margherita di Belice Nero d’Avola”
Nero d’Avola (detto anche Calabrese) minimo 85%
“Santa Margherita di Belice Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Agrigento, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Santa
Margherita di Belice” devono provenire dai vigneti ricadenti
nell’ambito dei comuni di:
Santa Margherita di Belice Montevago
In provincia di Agrigento.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1, devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, alberello e
controspalliera, ed i sistemi di potatura, devono essere quelli
generalmente usati, e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
In ogni caso vanno escluse le uve da vigneto con forme di
allevamento a tendone.
Per i vigneti con forme di allevamento a spalliera la densità minima
non deve essere inferiore a 2.300 ceppi/ettaro; mentre per quelli
esistenti con forme di allevamento ad alberello la densità minima
non deve essere inferiore a 2.700 ceppi/ettaro.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità minima
non inferiore a 2.800 ceppi/ettaro per le forme di allevamento a
spalliera e a 3.000 ceppi /ettaro per le forme di allevamento ad
alberello.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione come pratica di soccorso, durante il
periodo primaverile – estivo sino ad un massimo di due interventi e
non oltre il periodo dell’invaiatura.
La resa massima delle uve ammesse per la produzione di tutti i vini
a DOC “Santa Margherita di Belice” di cui all’art. 1, non deve
essere superiore a:
12,00 tonn./ettaro
ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa deve essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite stesso.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOC
“Santa Margherita di Belice” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
“Santa Margherita di Belice” tutti i vini bianchi 10,00% vol.
“Santa Margherita di Belice” tutti i vini rossi 11,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all’interno dei territori comunali di cui al precedente art. 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali, è altresì consentito che
tali operazioni siano effettuate nel territorio dei seguenti comuni:
Castelvetrano Partanna Poggioreale
Salaparuta
In provincia di Trapani
Menfi Sambuca di Sicilia
In provincia di Agrigento
Contessa Entellina
In provincia di Palermo
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore a:
“Santa Margherita di Belice” tutti i vini bianchi 65%
“santa Margherita di Belice” tutti i vini rossi 70%
Qualora superi detti limiti, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75%, decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a DOC “santa Margherita di Belice” di cui all’art.
1 del presente disciplinare, all’atto dell’immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Santa Margherita di Belice bianco”
colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Santa Margherita di Belice Catarratto”
colore: giallo paglierino lucido;
profumo: delicato, fragrante;
sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Santa Margherita di Belice Grecanico”
colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, fine;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Santa Margherita di Belice Ansonica”
colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;
profumo: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, con gradevole persistenza aromatica;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Santa Margherita di Belice rosso”
colore: rosso rubino con sfumature granata;
profumo: vinoso, etereo di particolare finezza;
sapore: asciutto, leggermente tannico, con buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Santa Margherita di Belice Nero d’Avola”
colore: rosso rubino vivo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente tannico, con buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Santa Margherita di Belice Sangiovese”
colore: rosso rubino con eventuali riflessi cerasuolo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, con buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione e designazione della DOC “Santa
Margherita di Belice” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione
ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.
Le menzioni del vitigno in aggiunta alla denominazione “Santa
Margherita di Belice” debbono figurare immediatamente al di sotto
dell’indicazione della denominazione, con caratteri, le cui
dimensioni, non superino i due terzi di quelli usati per indicare la
denominazione stessa.
I vini di cui all’art. 1 devono riportare in etichetta l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
Art 8
Tutti i vini a DOC “Santa Margherita di Belice”, qualora
confezionati, devono essere immessi al consumo in recipienti di
vetro di capacità non superiore a litri cinque e chiusi con tappo di
sughero, raso bocca.
Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,375 è ammesso
il tappo a vite. |