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Art 1
La denominazione di origine controllata “S. Anna di
Isola capo Rizzutoӏ riservata ai vini:
S. Anna di Isola Capo Rizzuto rosso
S. Anna di Isola Capo Rizzuto rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “S. Anna di Isola Capo Rizzuto rosso e
rosato” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti
composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:
Gaglioppo dal 40 al 60%
Nocera, Nerello Mascalese, Nerello cappuccio, Malvasia nera,
Malvasia bianca e Greco bianco da soli o congiuntamente dal 40 al
60%, con una presenza massima di vitigni di uve a bacca bianca non
superiore al 35% del totale.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “S.
Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere prodotte nella zona
appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo
del comune di : Isola Capo Rizzuto
e parte del territorio dei comuni di: Crotone Cutro
tutti in provincia di Crotone.
Tale zona è così delimitata:
partendo a nord del cimitero di Crotone sulla costa, il limite segue
una retta in direzione nord – est e attraversata la quota 26
raggiunge, ad ovest di Monte Viscovatello, la strada per Casa Chiusa
Piccola e lungo questa, verso nord, raggiunge tale località a quota
13 sulla strada per Crotone.
Da quota 13 segue, in direzione nord – ovest, una retta fino ad
incrociare la strada statale n. 106 in prossimità del km. 246,100
all’incrocio di tale strada con la linea ferroviaria, segue
quest’ultima verso nord fino all’altezza del Casino Vela (quota 18)
da dove prosegue lungo una retta, in direzione nord – ovest, sino ad
incrociare la strada statale n. 107 alla quota 14 in prossimità del
km. 180,300, lungo la quale prosegue verso ovest sino nelle
adiacenze del km. 178,500 raggiungendo il punto di incrocio con la
strada per Casa Domenica, la percorre in direzione ovest sino ad
incrociare il confine comunale tra Crotone e Scandale, segue questi
verso sud – ovest fino a quota 35 in località Mezzaricotta.
E a quota 35 prosegue verso sud per il sentiero che passa per le
quote 41 e 38 e costeggia la Casa Giancavallera, fino a raggiungere
la quota 42 sulla linea ferrata della Calabro – Lucana.
Da quota 42 segue il sentiero che in direzione sud raggiunge il
centro abitato di Papanice, dopo aver attraversato la località
Scarano.
Da Papanice segue la provinciale verso sud – ovest sino a
raggiungere il confine di Curto che segue verso sud fino a quota 178
in località Scirocchello, da dove in linea retta, verso sud,
raggiunge la ferrovia Crotone – Reggio Calabria alla quota 63 in
località Manca della Chiesa, quindi lungo la linea ferroviaria, in
direzione ovest, raggiunge l’imbocco della galleria di Curto, da
dove segue la strada che in direzione sud passa per le quote 129 e
206, supera Casa Rocca, attraversa la strada statale Jonica n. 106,
raggiunge la provinciale Cutro – Camplongo, lungo questa, verso sud,
raggiunge il km . 7,000 da dove prosegue in direzione sud – ovest
per il crinale che si affaccia sulla Serra del Monte, passando per
le quote 202, 193 e 188 fino a congiungersi con la provinciale Cutro
– Campolongo in prossimità di quota 185.
Segue tale strada verso sud fino all’altezza di quota 167, località
Ceneracchio.
Da qui segue una retta verso ovest, che attraversata la quota 167,
raggiunge il sentiero che costeggia a nord – ovest Manche della
Pietra, lo percorre in direzione ovest sino ad incrociare il corso
d’acqua, superato di circa 350 metri il confine di Crotone, risale
verso nord il corso d’acqua in località Porcheria fino a
raggiungere, di poco superata la quota 36, la strada per Vota
Bizzarra che segue verso nord, raggiungendo quota 41, in
quest’ultima località.
Prosegue quindi verso sud – ovest lungo il corso d’acqua che
costeggia il burrone Cavaliere sino a raggiungere la ferrovia, che
segue verso sud e superata la stazione San Leonardo di Cutro,
incrocia a quota 121 il corso d’acqua che attraversa Valle del
Dragone e lungo tale torrente raggiunge la costa.
Segue quindi la costa verso est e poi verso nord sino ad incontrare,
in prossimità di Crotone, il punto di inizio della delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “S. Anna di Isola Capo
Rizzuto” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione
all’albo previsto dall’articolo 10 del D.P.R. n. 930 del
12/Luglio/1963 i vigneti male esposti ed umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura nonché l’irrigazione di
soccorso.
La resa massima dell’uva ammessa per la produzione dei vini a DOC
“S. Anna di Isola Capo Rizzuto”, in vigneti a coltura specializzata,
non deve essere superiore a:
12,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in
vigneti a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione dei vini a DOC “S.
Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere effettuate nell’intero
territorio dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona
di produzione delle uve di cui all’art 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Art 6
I vini a DOC “S. Anna di Isola Capo Rizzuto”,
all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
S. Anna di Isola Capo Rizzuto rosso:
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
S. Anna di Isola Capo Rizzuto rosato:
colore: rosato più o meno tenue;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione
delimitata dall’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve
da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “S. Anna di Isola Capo
Rizzuto” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma
dell’articolo 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.
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