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Art 1
La denominazione di origine controllata “Sant’Antino” è
riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Sant’Antino” è
riservata ai vini ottenuti dalle uve prodotte nei vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Sant’Antino rosso”
Possono concorrere alla produzione di detto vino, i vitigni a bacca
rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da
soli o congiuntamente, fino al 100%.
“Sant’Antimo bianco”
Possono concorrere alla produzione di detto vino, i vitigni a bacca
bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da
soli o congiuntamente , fino al 100%.
“Sant’Antimo Vin Santo”
Trebbiano toscano e Malvasia bianca, da soli o congiuntamente minimo
70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Siena, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 30%.
“Sant’ Antimo Vin Santo occhio di pernice”
Sangiovese dal 50 al 70%
Malvasia nera dal 30 al 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a
bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena,
da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 20%.
Per le tipologie “Sant’Antimo Vin Santo”, “Sant’Antimo Vin Santo
occhio di pernice” è prevista la qualificazione “riserva”.
“Sant’Antimo Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Sant’Antimo Sauvignon”
Sauvignon minimo 85%
“Sant’Antimo Pinot grigio”
Pinot grigio minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Siena, fino ad un massimo del 15%.
“Sant’Antimo Pinot nero”
Pinot nero minimo 85%
“Sant’Antimo Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Sant’Antimo Merlot”
Merlot minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena,
fino ad un massimo del 15%.
Il vino a d.o.c. “Sant’Antimo rosso” può utilizzare in etichetta la
qualificazione “novello” se prodotto nel rispetto delle vigenti
normative per i vini novelli.
Art 3
La zona di produzione delle uve per i vini a DOC
“Sant’Antimo” comprende, in provincia di Siena, la località:
Sant’Antimo e parte del territorio amministrativo del comune di
Montalcino
Tale zona è così delimitata:
si segue il confine comunale in senso antiorario dalla confluenza
del Torrente Serlate con il Fiume Ombrone; si discende l’Ombrone
fino al Fiume Orcia; si sale l’Orcia fino all’incrocio con il
Torrente Asso; si sale il Torrente Asso fino al ponte della ferrovia
a quota 210, località Podere Mulin del Fiore; si segue la linea
ferroviaria fino a Torrenieri all’incrocio con la strada statale n.
2 Cassia, si segue verso nord la detta strada statale nel vecchio
tracciato fino al ponte sul Torrente Serlate a quota 149; si segue
il Torrente Serlate fino alla confluenza con il Fiume Ombrone.
Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo dei
vigneti previsto dall’art. 4 della Legge 10/02/01992, n. 164,
unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli
art. 2 e 4 , comunque atti a conferire alle uve e ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualitative previste dal presente
disciplinare.
I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti all’Albo a
partire dal terzo anno successivo alla data di impianto.
I vigneti iscritti all’Albo dei vini a DOCG “Brunello di Montalcino”
e alla DOC “Rosso di Montalcino” sono utilizzabili, qualora
rientranti nella zona sopra descritta, anche per produrre vino a DOC
“Sant’Antimo rosso”, alle condizioni stabilite dal presente
disciplinare di produzione e dai rispettivi disciplinari di
produzione dei vini a DOCG “Brunello di Montalcino” e alla DOC
“Rosso di Montalcino”.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Rosso di Montalcino”,
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualità.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti sotto elencati:
altitudine non superiore a 600 metri s.l.m.
esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
terreni generalmente attribuibili ad un intervallo di tempo che va
dal cretaceo al pliocene idonei a conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche qualitative;
densità di impianto, quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell’uva e dei vini; per i nuovi impianti
ed i reimpianti, la densità minima dovrà essere di 3.000
ceppi/ettaro.
Le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati nella zona o comunque atti a non modificare le
caratteristiche peculiari dell’uva e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di
soccorso per non più di due volte all’anno durante il periodo
estivo.
La quantità massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura
specializzata destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 e
le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:
“Sant’Antimo bianco” 9,00 tonn./ettaro 63,0 hl/ettaro
“Sant’Antimo Chardonnay” 9,00 tonn./ettaro 63,0 hl/ettaro
“Sant’Antimo Sauvignon” 9,00 tonn./ettaro 63,0 hl/ettaro
“Sant’Antimo Pinot grigio” 9,00 tonn./ettaro 63,0 hl/ettaro
“Sant’Antimo rosso” 9,00 tonn./ettaro 63,0 hl/ettaro
“Sant’Antimo Vin Santo” 9,00tonn./ettaro 31,5 hl/ettaro
“Sant’Antimo Vin Santo occhio di pernice” 9,00 tonn./ettaro 31,5
hl/ettaro
“Sant’Antimo Cabernet Sauvignon” 8,00 tonn./ettaro 56,0 hl/ettaro
“Sant’Antimo Merlot” 8,00 tonn./ettaro 56,0 hl/ettaro
“Sant’Antimo Pinot nero” 8,00 tonn./ettaro 56,0 hl/ettaro
La resa massima uva/ettaro, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, dovrà essere riportata ai suddetti limiti attraverso
un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi. Qualora superi detto limite tutta
la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Per la produzione della tipologia “novello” le uve a bacca rossa
destinate alla vinificazione, sottoposte se necessario a preventiva
cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 10,50% vol.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all’Albo della DOC
“Sant’Antimo bianco” e “Sant’Antimo rosso”, possono essere destinate
alla produzione dei vini a DOC “Sant’Antino Vin Santo” e
“Sant’Antimo Vin Santo occhio di pernice”, qualora i produttori
interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia
annuale delle uve fatte alla competente C.C.I.A.A. di Siena e se
corrisponde la composizione ampelografica.
Per le tipologie “Sant’Antimo Vin Santo” e “Sant’Antimo Vin Santo
occhio di pernice” la resa massima di uva per ettaro deve essere
riportata a quella prevista per i vini a DOC “Sant’Antimo bianco” e
“Sant’Antimo rosso”.
Per la produzione dei vini a DOC “Sant’Antimo” le uve destinate alla
vinificazione, sottoposte se necessario a preventiva cernita, devono
assicurare alle tipologie di vino sotto elencate i titoli
alcolometrici volumici naturali minimi di:
“Sant’Antimo bianco” 11,00% vol.;
“Sant’Antimo Chardonnay” 11,00% vol.;
“Sant’Antimo Sauvignon” 11,00% vol.;
“Sant’Antimo Pinot grigio” 11,00% vol.;
“Sant’Antimo rosso” 11,50% vol.;
“sant’Antimo Cabernet Sauvignon” 11,50% vol.;
“Sant’Antimo Merlot” 11,50% vol.;
“Sant’Antimo Pinot nero” 11,50% vol.;
Art 5
Nella vinificazione dei vini a d.o.c. “Sant’Antimo” sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 70%, qualora superi questo limite, ma non
il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Nella elaborazione dei vini a d.o.c. “Sant’Antimo Vin Santo” e
“Sant’Antimo Vin Santo occhio di pernice”, il tradizionale metodo di
vinificazione prevede quanto segue:
l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta
ad un periodo di appassimento naturale e può essere ammostata non
prima del
1° Dicembre dell’anno di produzione delle uve
e non oltre il:
31 Marzo dell’anno successivo.
L’appassimento delle uve deve avvenire il locali idonei ed è ammessa
una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un
contenuto zuccherino non inferiore al
26,60%
La conservazione e l’invecchiamento delle tipologie “Vin Santo e Vin
Santo occhio di pernice”, deve avvenire in recipienti di legno
(caratelli) di capacità non superiore a 500 litri.
L’immissione al consumo del vino a d.o.c. “Sant’Antimo Vin Santo” e
del “Sant’Antimo Vin Santo occhio di pernice”, non può avvenire
prima del: 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve.
L’immissione al consumo del vino a d.o.c. “Sant’Antimo Vin Santo
riserva” e del “Sant’Antimo Vin Santo occhio di pernice riserva”,
non può avvenire prima del: 1° Novembre del quarto anno successivo a
quello di produzione delle uve.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di: 16,00% vol.
Per la produzione della sola tipologia del vino a d.o.c.
“Sant’Antimo rosso” è previsto, nel rispetto dei relativi
disciplinari di produzione, il passaggio dal vino a d.o.c.g.
“Brunello di Montalcino” e dal vino a d.o.c. “Rosso di Montalcino”,
ferme restando comunque le rese del prodotto dal quale il vino
proviene.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona
di produzione di cui all’art. 3.
L’imbottigliamento deve essere effettuato nell’ambito della
provincia di Siena.
Art 6
I vini a d.o.c. “sant’Antimo” all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte,
secondo le diverse tipologie:
“Sant’Antimo bianco”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Sant’Antimo rosso”
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico a volte austero;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Sant’Antimo novello”
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
profumo: fruttato, fresco, con ricordo dell’uva appena vendemmiata;
sapore: asciutto, gradevole, leggero, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Sant’Antimo Chardonnay”
colore: giallo paglierino”
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16.0 g/l;
“Sant’Antimo Sauvignon”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico, lievemente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Sant’Antimo Pinot grigio”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, floreale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Sant’Antimo Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso”
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Sant’Antimo Merlot”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, vellutato, con ricordi di frutta;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“sant’Antimo Pinot nero”
colore: rosso rubino poco intenso;
profumo: caratteristico, marcato, a volte con ricordi di fragola;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“sant’Antimo Vin Santo”
“Sant’Antimo Vin Santo riserva”
colore: da paglierino dorato, fino all’ambrato intenso;
profumo. etereo, intenso, caratteristico;
sapore: secco o amabile, armonico, vellutato sino a rotondo;
tipo secco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 2,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
tipo amabile:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,0 g/l;
“Sant’Antimo Vin Santo occhio di pernice”
“Sant’Antimo occhio di pernice riserva”
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
profumo: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
I vini a d.o.c. “sant’Antimo” se immessi in
commercio in contenitori di capacità inferiore a litri cinque, non
possono essere confezionati in recipienti diversi dalle bottiglie di
vetro chiuse con tappi di sughero, raso bocca.
I vini a d.o.c. “sant’Antimo Vin Santo” e “Sant’Antimo Vin Santo
occhio di pernice”, devono essere immessi al consumo esclusivamente
in bottiglie di capacità non superiori a 0,750 litri.
Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento con
caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio
del vino.
Sulle confezioni contenenti il vino a d.o.c. “Sant’Antimo” deve
sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
E’ vietato usare, insieme alla d.o.c. “Sant’Antimo”, qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati,
indicazioni di vigneti, non aventi significato laudativo e tali da
non trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, fattorie, zone e località, dalle
quali effettivamente provengono le uve.
Le indicazioni tendenti a qualificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina, ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
alle disposizioni di legge in materia.
I vini per i quali, all’atto della denuncia annuale delle uve è
stata rivendicata la d.o.c. “Sant’Antimo”, seguita da una delle
indicazioni di vitigno ammesse dal presente disciplinare, possono
essere riclassificato, prima dell’imbottigliamento con la d.o.c.
“Sant’Antimo” senza alcuna specificazione aggiuntiva, previa
comunicazione del detentore alla competente C.C.I.A.A. di Siena ed
ai sevizi di vigilanza.
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