|
Art 1
La denominazione di origine controllata “San Vito
di Luzzi” è riservata ai vini
Bianco
Rosso
Rosato
Che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare.
Art 2
I vini a DOC “San Vito di Luzzi”, devono essere
ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di
produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che,
nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni
ampelografiche:
“San Vito di Luzzi bianco”
Malvasia bianca dal 40 al 60%
Greco bianco dal 20 al 30%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Cosenza, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 40%
“San Vito di Luzzi rosso e rosato”
Gaglioppo minimo 70%
Malvasia nera massimo 10%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca nera (Greco nero, Sangiovese ed altri), raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “San Vito
di Luzzi” di cui al precedente art. 2 devono provenire da vigneti
ubicati nella zona di produzione appresso indicata, che comprende la
frazione di:
San Vito
Nel comune di Luzzi
In provincia di Cosenza
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla confluenza dei comuni di Luzzi, Rose e Montalto, in
località Boccalupo a quota 124, la linea di delimitazione prosegue
verso est, seguendo il corso del Torrente Boccalupo, incrociando la
Fontana Petrulla e seguendo il corso d’acqua lungo il confine con il
comune di Rose.
Sempre continuando verso est, lungo tale confine, incrocia la via
comunale di Luzzi – San Martino alla località Valle Ceraso a quota
535.
Proseguendo verso nord lungo la predetta strada comunale fino alla
località Casino Intrieri, a quota 604 e proseguendo verso il
Torrente Gidora raggiunge la località Serra Civita a quota 526.
Da tale località segue la strada comunale Civita – Cirioli in
direzione est, fino a raggiungere la strada statale n. 559 nei
pressi dell’Abbazia della Sambucina a quota 848.
Da tale punto di incrocio seguendo la strada statale n. 559, la
delimitazione prosegue verso ovest fino alla località Matarese a
quota 709.
Dalla località Matarese segue verso nord la strada comunale
Malderima fino alla località Filetta, all’incrocio con la strada
comunale di San Sosti – Pezze.
Da questo incrocio a quota 450 vero nord – est, attraversando
l’azienda Falcone, fino ad incrociare il Torrente Trignetto e
seguendo il suo corso d’acqua verso nord – ovest, raggiunge la
sponda sinistra del Fiume Mucone al confine con il comune di Acri.
Da questo punto, lungo l’argine sinistro del Fiume Mucone, verso
ovest, fino alla confluenza con il Fiume Crati.
Da questo punto la delimitazione prosegue lungo la riva destra del
Fiume Crati in direzione sud, fino alla confluenza con il Torrente
Boccalupo, al confine con il comune di Rose, da cui era iniziata la
delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “San Vito di Luzzi” di cui
all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Alba dei vigneti di cui all’art. 15 della Legge 10/02/1992, n.
164, i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso –
calcarea e ben drenati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata, per le
uve destinate a produrre i vini a DOC San Vito di Luzzi”, non deve
essere superiore a:
“San Vito di Luzzi bianco” 12,00 tonn/ettaro
“San Vito di Luzzi rosso e rosato” 11,00 tonn/ettaro
mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente:
“San Vito di Luzzi bianco” 5,000 kg/ceppo
“San Vito di Luzzi rosso e rosato” 4,000 kg/ceppo
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
massimi.
La regione Calabria con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini e alla C.C.I.A.A. di Cosenza.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui
all’art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“San Vito di Luzzi bianco” 10,50% vol.
“San Vito di Luzzi rosso e rosato” 11,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e affinamento dei vini di
cui all’art. 2 devono essere effettuate all’interno del territorio
amministrativo del comune di Luzzi.
La resa massima delle uve in vino per tutti i tipi non deve essere
superiore al 70%.
Qualora la resa uva – vino superi la percentuale sopra indicata,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti e tradizionali
della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
I vini a DOC “San Vito di Luzzi” non possono essere immessi al
consumo prima del:
mese di gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia.
Art 6
I vini a DOC “San Vito di Luzzi”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“San Vito di Luzzi bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“San Vito di Luzzi rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“San Vito di Luzzi rosato”
colore: rosa più o meno intenso, talvolta con sfumature arancioni;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, fresco, armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “San
Vito di Luzzi” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, podere, tenuta,
cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza alle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente
provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale del 22/04/1992.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a DOC “San
Vito di Luzzi” deve figurare l’annata di produzione delle uve.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata “San Vito di Luzzi”, vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della
Legge 10/02/1992, n. 164.
|